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00.3474 · Interpellanza · 2000-09-27

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad 1.

Le rappresentanze svizzere all'estero costituiscono uno degli strumenti principali per portare avanti la politica estera svizzera. Esse sono centri di sapere sul Paese ospite interessato, avamposti in vista del consolidamento delle relazioni bilaterali, nonché centri di promozione per la Svizzera, per la sua cultura, per le sue istituzioni e per la sua economia. È quindi evidente che le loro funzioni e la loro importanza debbano essere incluse nelle riflessioni tendenti a rafforzare la presenza Svizzera all'estero.

ad 2.

Il Consiglio federale condivide il parere che il grado di efficacia di una rappresentanza all'estero dipende in modo determinante dalla sua rete di relazioni e dalla sua conoscenza approfondita della particolare situazione di un Paese. Ritiene pure, come l'autore dell'interpellanza, che segnatamente i capimissione e i capiposto svolgano un ruolo preponderante in materia. Ma gli altri membri di una rappresentanza all'estero, incaricati principalmente della difesa degli interessi svizzeri, contribuiscono parimenti a questo grado di efficacia.

ad 3.

L'esperienza mostra che un ritmo dei trasferimenti di circa quattro anni è del tutto coerente con l'adempimento efficace dei compiti di una rappresentanza all'estero. Si può certamente immaginare che un impiego di più lunga durata in un determinato posto possa incrementare l'efficienza della rete di relazioni e in materia di conoscenze specifiche del Paese. Per contro, un impiego di più lunga durata nello stesso luogo di servizio comporta pure il pericolo che gli agenti nel Paese ospite si assimilino viepiù agli indigeni e comincino a identificarsi più fortemente con gli interessi dello Stato in questione che con quelli della Svizzera. È la ragione per la quale la maggior parte dei Paesi prevedono un ritmo dei trasferimenti di tre a quattro anni nel loro servizio esterno e tendono pure a introdurre un sistema regolare di avvicendamento tra posti all'estero e posti nel Paese (centrale).

D'altronde, un cambio periodico - anche in luoghi di servizio le cui condizioni di vita possono essere paragonate alle nostre - è pure indispensabile poiché molti posti comportano condizioni di vita difficili sul piano fisico e psichico, ciò che rende necessaria una rotazione sincronizzata tra i diversi posti. Infine, il sistema dei trasferimenti contribuisce pure allo sviluppo professionale poiché in ogni posto sono fatte esperienze in vista dell'assunzione di funzioni più elevate e più esigenti.

ad 4.

È esatto che il Dipartimento degli affari esteri si adopera di nuovo per rispettare maggiormente il ritmo dei trasferimenti di quattro anni, pure per i capimissione. Tuttavia questa norma non è applicata senza prendere in considerazione le condizioni di vita nel Paese ospite, nonché la situazione attuale delle relazioni bilaterali con il Paese interessato. Se un periodo di impiego un po' più lungo risultasse indicato per un capomissione nell'ambito dei programmi specifici di sviluppo della presenza della Svizzera, il DFAE terrebbe conto, nella misura del possibile, di siffatte considerazioni nella pianificazione del trasferimento.

ad 5.

La questione dell'efficienza del ritmo dei trasferimenti non può essere valutata soltanto sotto l'aspetto dei costi relativi. Sotto l'angolazione puramente finanziaria, un sistema senza trasferimenti sarebbe certamente più favorevole. Ma, tenuto conto degli aspetti surriferiti, un sistema siffatto non sarebbe soltanto impraticabile, bensì anche per nulla ottimale ai fini di una rappresentanza efficace degli interessi svizzeri. Quindi, considerando l'insieme degli elementi determinanti, il Consiglio federale ritiene che un ritmo dei trasferimenti di quattro anni sia sensato.

ad. 6

Come surriferito, la norma del ritmo dei trasferimenti di quattro anni non è rigida e può essere applicata con flessibilità, in caso di circostanze particolari. La problematica dei diversi ritmi dei trasferimenti è stata studiata a diverse riprese in seno al DFAE. Tuttavia, per le numerose ragioni di cui sopra, non è stata presa in considerazione una rinuncia di principio al sistema attuale.

Risposta del Consiglio federale.