00.3482 · Mozione · 2000-10-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Già oggi sono rilevati i costi complessivi del trattamento a base di eroina assunti dgli enti pubblici, dalle istituzioni private, dalle assicurazioni malattia e dagli stessi pazienti. I centri di trattamento devono render conto delle loro entrate e delle loro uscite agli organi responsabili.
L'UFSP che, da un lato, contribuisce alla copertura dei costi d'esercizio dei centri e sussidia la progettazione di nuovi (50'000 franchi) e, dall'altro, investe risorse personali e finanziarie nella garanzia della qualità, nel perfezionamento nonché nel controllo e nella coordinazione a livello nazionale, è vincolato al preventivo annuale approvato dal Parlamento ed è obbligato a mettere a disposizione del controllo federale delle finanze, in qualsiasi momento, le pezze giustificative delle spese effettuate.
I costi occasionati dai centri diurni e dai danni con conseguenze a lungo termine menzionati dall'autore della mozione non sono cagionati dal trattamento a base di eroina. I danni si verificano già prima dell'inizio della terapia e i centri diurni sono aperti a tutti i dipendenti dall'eroina. Questi costi non devono quindi essere ascritti al conto complessivo del trattamento a base di eroina.
Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti di controllo esistenti bastino e che in questo ambito viga la trasparenza dei costi. Un rilevamento globale annuale non apporta alcun beneficio e si rivela molto dispendioso a causa delle strutture federalistiche nel settore della terapia in materia di droga. Inoltre mancherebbero i mezzi finanziari per eseguire uno speciale rilevamento dei costi per il trattamento a base di eroina.
Va anche detto che sul piano formale la mozione invita il Consiglio federale a completare l'ordinanza concernente la prescrizione medica di eroina emanata dallo stesso collegio di Governo (RS 812.121.6). La richiesta si riferisce quindi a un campo di competenza esclusiva del Consiglio federale e, come tale, non è ammessa secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11) e l'art. 25 cpv. 1 del regolamento del Consiglio degli Stati (RS 171.14). La mozione va quindi respinta anche per motivi formali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.