00.3499 · Mozione · 2000-10-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con la sua richiesta, l'autore della mozione desidera introdurre un ampliamento facoltativo della
previdenza per la vecchiaia che permetta di lasciare l'attività professionale prima del
raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
In Svizzera, la previdenza per la vecchiaia è organizzata in base a tre strutture tra loro
coordinate, il sistema dei tre pilastri, e contiene già elementi che vanno nel senso dei
provvedimenti richiesti nella mozione. Il primo pilastro obbligatorio deve coprire il fabbisogno
vitale di tutti, anche di coloro che non esercitano nessuna attività lucrativa. Il secondo - che non
assicura o assicura solo in minima parte i piccoli redditi - ha il compito di garantire il
mantenimento del livello di vita abituale alla fascia di popolazione menzionata dall'autore della
mozione, ovvero il ceto medio. L'ammontare dei contributi è fissato dai regolamenti degli istituti
di previdenza e, nel caso di lavoratori dipendenti, suddiviso per legge tra datore di lavoro e
salariato. L'eventuale acquisto da parte degli assicurati di anni d'assicurazione mancanti è
facoltativo e la legge non prescrive alcuna partecipazione del datore di lavoro. I mezzi utilizzati
per i contributi e l'acquisto d'anni d'assicurazione mancanti possono essere dedotti dal reddito
imponibile e - come proposto nella mozione - verranno assoggettati all'imposizione fiscale solo
quando saranno versati sotto forma di prestazione. I regolamenti degli istituti di previdenza
possono prevedere che in caso di anticipo la rendita non subisca riduzioni di tipo
esclusivamente tecnico-assicurativo oppure che la riduzione non venga applicata, per esempio,
a partire da un certo numero di anni assicurativi. In questo caso si tiene conto anche degli anni
assicurativi ottenuti tramite acquisto. Il pensionamento anticipato può essere prefinanziato
attraverso l'acquisto d'anni d'assicurazione mancanti.
Il terzo pilastro, cioè la previdenza individuale facoltativa, oltre ad altre forme include pure la
previdenza vincolata presso fondazioni bancarie o istituti d'assicurazione per persone
esercitanti un'attività lucrativa (pilastro 3a). Le disposizioni legali relative a questa forma di
previdenza permettono di strutturare contratti e statuti in vari modi, affinché si possa tener conto
il più possibile dei bisogni individuali di previdenza. I contributi per la previdenza vincolata
possono essere dedotti dal reddito imponibile. Il reddito che non viene utilizzato per le spese di
mantenimento, bensì messo da parte nel quadro del terzo pilastro per la previdenza per la
vecchiaia, è dunque soggetto all'imposizione fiscale solo al momento della riscossione sotto
forma di prestazioni, come proposto nella mozione. Gli assicurati possono scegliere liberamente
se utilizzare queste prestazioni per compensare o attenuare le riduzioni comportate
dall'eventuale anticipo della rendita di vecchiaia del primo e del secondo pilastro. Le
disposizioni legali in vigore permettono inoltre di percepire la prestazione del terzo pilastro,
eventualmente come prestazione in capitale, già 5 anni prima del raggiungimento dell'età
ordinaria di pensionamento e, in caso di cessazione dell'assicurazione obbligatoria in seguito a
cessazione o forte riduzione dell'attività lucrativa, di continuare liberamente la previdenza nella
stessa estensione fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1
OPP3 e art. 47 cpv. 1 LPP).
Il Consiglio federale è d'accordo con l'autore della mozione sul fatto che debbano essere presi
provvedimenti legali affinché le persone esercitanti un'attività lucrativa possano ricorrere all'età
flessibile di pensionamento. Per quanto riguarda i redditi medi, oggetto principale di questa
mozione, il Consiglio federale propone nel quadro della prima revisione della LPP di introdurre
la possibilità di scegliere il pensionamento anticipato nelle prescrizioni legali minime. Come già
detto, in questo caso i regolamenti degli istituti di previdenza possono prevedere che la rendita
non subisca riduzioni di tipo esclusivamente tecnico-assicurativo oppure che a certe condizioni
la riduzione non venga applicata. Tuttavia il Consiglio federale non ha l'intenzione di introdurre
nelle prescrizioni legali minime norme relative al finanziamento delle rendite anticipate.
Parallelamente, nel quadro dell'11a revisione dell'AVS, il Consiglio federale propone un anticipo
delle prestazioni di vecchiaia a tassi di riduzione socialmente sostenibili.
Attualmente le riduzioni delle rendite nell'ambito dell'AVS e della previdenza professionale
obbligatoria possono raggiungere una proporzione tale che per certe categorie di persone è
manifestamente difficile optare per il pensionamento anticipato.
Con l'11a revisione dell'AVS si vogliono invece migliorare le possibilità di anticipare il
pensionamento applicando tassi di riduzione socialmente sostenibili. Inoltre, anche nel caso di
rendite ridotte, il minimo vitale continuerà ad essere garantito dal versamento di prestazioni
complementari. Il secondo pilastro, tuttora in fase di sviluppo, fornisce un contributo di anno in
anno maggiore al mantenimento del livello di vita abituale. Questi provvedimenti e questi
sviluppi dovrebbero permettere di ampliare il margine di manovra finanziario nell'ambito del
pensionamento anticipato.
Nel quadro di un programma di ricerca sul finanziamento della previdenza per la vecchiaia a più
lungo termine, il Consiglio federale ha l'intenzione di far analizzare tra l'altro i motivi che portano
al pensionamento anticipato e le possibilità di adattare il pensionamento alle esigenze dei
singoli. Considerati l'aumento della speranza di vita e il miglioramento della salute degli anziani
vanno inoltre illustrate e migliorate le opportunità di questi ultimi di rimanere nel mondo del
lavoro.
Di fronte al chiaro bisogno di flessibilità, il Consiglio federale è disposto ad esaminare nuove
idee e propone così di trasformare la mozione in postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.