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00.3513 · Mozione · 2000-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Anche il Consiglio federale ha dovuto prendere atto, nel passato, d'informazioni relative a aggressioni di cui sono state vittime degli impiegati dei trasporti pubblici. Esso perciò condivide la preoccupazione del mozionante a proposito della sicurezza del personale e dei passeggeri. La sicurezza costituisce poi una condizione di base per l'attrattiva di questi trasporti.

Al momento attuale una larga fascia del personale dei trasporti pubblici è compresa dalla definizione che ne dà il codice penale svizzero (art. 110 cpv. 4). Sono considerati tali secondo la legge e la giurisprudenza i funzionari e gli impiegati di un'amministrazione pubblica che esercitano una funzione al servizio del pubblico. Il fatto determinante è quello di ricoprire una funzione al servizio del pubblico (DTF 121 IV 220). La giurisprudenza considera in particolare come funzionario ai sensi della legge penale il conducente delle ferrovie federali e il conducente di un autopostale.

È indifferente che la persona interessata sia sottoposta a rapporti di diritto privato o di diritto pubblico. Per principio, dunque, gli impiegati delle imprese di pubblici trasporti sono parimenti considerati funzionari, anche se l'impresa che lo ha assunto è privatizzata, vale a dire che è gestita sulla base del diritto privato. Cosí, per esempio, l'impiegato di un'impresa federale, è considerato funzionario anche se l'impresa diventa una società anonima con concessione di trasporto. L'esercizio della funzione di diritto pubblico per la collettività rimane il criterio determinante.

Gli impiegati dei trasporti pubblici sono protetti dalle disposizioni penali degli articoli 285 e 286 CP, secondo le quali violenze e minacce contro i funzionari, nonché l'opposizione agli atti dell'autorità sono perseguibili d'ufficio. La legislazione penale accessoria (esercizio della polizia nell'ambito ferroviario; legge sui trasporti; legge sul trasporto dei viaggiatori) non prevede una disposizione penale piú ampia. Ma per la maggior parte dei casi i funzionari vittime di aggressioni non possono evitare di agire personalmente nonostante il vantaggio procedurale costituito dal reato perseguito d'ufficio. Essi sporgono querela affinché le autorità abbiano conoscenza dei fatti e possano agire.

Il mozionante propone poi di concedere alle imprese di trasporto la qualità di parte nella procedura, con l'intenzione di sgravare l'interessato degli incomodi e dei costi causati da un'istruzione penale.

Nelle procedure penali come quelle qui discusse, l'impiegato è sempre parte. L'impresa acquista la posizione di parte soltanto se è offesa nei suoi beni giuridici propri (diritto di proprietà, diritto di domicilio); i codici di procedura penale in vigore non prevedono che essa possa intervenire come parte al posto dell'impiegato interessato. Ottemperando ai propri obblighi di datore di lavoro, l'impresa è tuttavia tenuta ad aiutare i suoi impiegati nell'esercizio dei loro diritti di parte (grazie al servizio giuridico o mettendo a loro disposizione un avvocato). In tal modo è possibile garantire in numerosi casi che gli impiegati interessati non saranno gravati dalla procedura penale.

Il Consiglio federale è disposto a esaminare, in relazione con l'elaborazione di un codice di procedura penale, se le possibilità di rappresentazione nei casi come quelli descritti dal mozionante dovrebbero ancora essere sviluppati, affinché gli impiegati dei trasporti pubblici siano il meno possibile implicati nelle procedure penali. Nel medesimo contesto converrà pure studiare se le infrazioni al pregiudizio del personale delle imprese pubbliche di trasporto non dovrebbero essere piú estesamente perseguite d'ufficio.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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