00.3522 · Interpellanza · 2000-10-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Come traspare dalla motivazione della presente interpellanza, l'autore ritiene che le autorità preposte alla formazione considerino la formazione in economia domestica di valore inferiore rispetto alla formazione in altri rami economici. Il Consiglio federale risponde come segue alle varie domande:
1. La base giuridica per l'assegnazione dei contributi federali è data dal decreto federale del 18 giugno 1999 concernente provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio, RS 412.100.4) e dall'ordinanza del 27 ottobre 1999 concernente contributi per provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2a ordinanza sui posti di tirocinio) nonché dalle direttive dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) concernenti la presentazione della domanda, i rapporti e le modalità di pagamento.
Il 50 per cento del credito è riservato a provvedimenti dei Cantoni. L'UFFT esamina le relative domande unicamente sotto l'aspetto della conformità alle disposizioni. Sono i Cantoni stessi a decidere della ripartizione dei contributi fra i vari settori per i quali sono previsti provvedimenti (ampliamento dell'offerta di posti di tirocinio, parità fra uomini e donne, nuove forme di collaborazione, passaggio dal diritto in vigore alla nuova legge).
L'altra metà del credito è riservata a progetti di interesse nazionale o regionale nonché a importanti progetti pilota. Se il contributo federale richiesto è superiore a 300'000 franchi, l'UFFT sottopone le domanda all'esame di una commissione ad hoc. Se l'importo è inferiore, l'UFFT decide senza ricorrere alla consultazione di terzi.
Tutte le decisioni dell'UFFT si basano sulle disposizioni summenzionate e sono comunicate ai richiedenti sotto forma di decisione con l'indicazione dei rimedi giuridici secondo cui contro le stesse può essere interposto ricorso nel termine di 30 giorni davanti alla Commissione di ricorso del DFE.
2. Nel suo messaggio concernente la nuova legge sulla formazione professionale (nLFPr), il Consiglio federale illustra i rami economici nei quali sono state create, negli ultimi anni, nuove opzioni professionali. L'UFFT perseguirà questa politica anche nei prossimi anni nella misura in cui la situazione nei vari settori economici lo consentirà.
3. Uno dei compiti permanenti dell'UFFT è proprio quello di incoraggiare le associazioni professionali a collaborare efficacemente. Si tratta di un compito delicato che richiede una buona dose di pazienza, in particolare nei casi in cui le associazioni professionali vantano tradizioni diverse in materia di formazione.
L'articolo 1 del disegno della nLFPr definisce la formazione professionale un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro. Esso prevede che collaborino fra loro per raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge.
4. Sotto l'aspetto della formazione professionale, i posti di tirocinio nell'economia domestica sono equiparati a quelli degli altri settori economici. In entrambi i casi, la formazione si basa sulle stesse prescrizioni in materia di formazione aziendale e di insegnamento professionale. Identiche sono anche le disposizioni sugli esami finali di tirocinio.
5. Il Consiglio federale non intende introdurre la deducibilità fiscale dei salari degli apprendisti che svolgono il loro tirocinio in un'economia domestica. Le imposte sul reddito sono dei contributi pubblici dovuti senza condizioni e riscossi in virtù del principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). L'obiettivo primario di tali imposte è di procurare i mezzi necessari a coprire il fabbisogno finanziario. Un trattamento preferenziale in materia fiscale applicato ad obiettivi non fiscali rischierebbe di violare il principio dell'imposizione secondo la capacità economica e conseguentemente quello dell'equità fiscale. Gli sforzi intesi a perseguire finalità extrafiscali nel campo delle imposte dirette a favore di un settore specifico comporterebbero una disparità di trattamento sistematica dei contribuenti e presupporrebbero che il legislatore federale disponga, nel settore in questione, di pertinenti competenze costituzionali in grado di giustificare tale disuguaglianza.
Riguardo all'imposta progressiva, sarebbero soprattutto i contribuenti con un reddito elevato a beneficiare di una tale deduzione fiscale e non quelli con un reddito più basso, il cui risparmio sull'imposta sarebbe nettamente più modesto. La deduzione fiscale richiesta introdurrebbe un sistema non trasparente che assegnerebbe i sussidi non in funzione di obiettivi specifici ma a pioggia. Di conseguenza, non si saprebbe quali contribuenti beneficerebbero di deduzioni fiscali per i salari versati agli apprendisti e in che misura. Inoltre, i contribuenti maggiormente favoriti da una tale misura fiscale sarebbero proprio quelli che meno hanno bisogno di uno sgravio fiscale per finanziare il salario dei propri apprendisti.
Non sarebbe inoltre da escludere che alcune famiglie decidano di sostituire il loro personale domestico (collaboratore/trice domestico/a, giardiniere, ecc.) con apprendisti che effettuerebbero lo stesso lavoro, ma che verrebbero a costare assai meno grazie alla deduzione fiscale in questione. Questa possibilità darebbe pertanto origine ad una chiara disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti che non possono fruire di una tale deduzione in quanto queste spese sono da conteggiare fra i costi della vita privata.
Risposta del Consiglio federale.