00.3555 · Mozione · 2000-10-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO) i lavoratori che esercitano una funzione pubblica, per esempio in qualità di parlamentare o di membro di un'autorità, hanno diritto al loro salario per un tempo limitato - durante tre settimane, per il primo anno di servizio e in seguito durante un periodo piú lungo; in pratica tale periodo è fissato sovente in base all'uso nel canton Berna o Zurigo.
È pur vero che tale diritto al salario è aleatorio nella misura in cui la sua integralità è garantita purché il lavoratore, nel corrispondente anno di servizio, non sia stato altrimenti impedito di lavorare, per esempio a causa di malattia o d'incidente. Tuttavia il Consiglio federale respinge la proposta di rivedere la legislazione attuale. L'introduzione per i lavoratori attivi in politica di un congedo pagato per 15 giorni all'anno avrebbe la conseguenza di gravare gli obblighi finanziari del datore di lavoro, soprattutto per le medie e piccole imprese. Per tali ragioni è preferibile attenersi alla situazione attuale, che permette agli interessati di regolare il problema sulla base di accordi. Questa soluzione ha, tra l'altro, il vantaggio di poter tener conto delle singole fattispecie, per esempio la durata delle assenze e l'importo di eventuali indennità.
L'esercizio di un'attività sindacale non soggiace all'articolo 324a CO. Tuttavia il Consiglio federale è d'avviso che l'intervento del legislatore non si giustifica nemmeno in questo caso. Esso sarebbe addirittura inadeguato, poiché la natura di questa funzione richiede che venga sempre disciplinata dagli interlocutori sociali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.