00.3559 · Mozione · 2000-10-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di principio nel settore delle telecomunicazioni vanno distinti due tipi di tasse
di concessione; le tasse di concessione per la fornitura di servizi di
telecomunicazione (art. 38 della legge sulle telecomunicazioni, LTC) e quelle per
l'utilizzo dello spettro delle frequenze (art. 39 LTC).
Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LTC per la fornitura di servizi di telecomunicazione
vengono riscosse tasse di concessione se il servizio universale può essere garantito
unicamente mediante il versamento di contributi d'investimento. Poiché in virtù
dell'art. 66 cpv. 3 LTC Telecom PTT, oggi Swisscom SA, è tenuta a garantire il
servizio universale ancora fino alla fine del 2002 senza aver diritto a contributi
d'investimento (art. 66 cpv. 1 LTC), i fornitori di servizi di telecomunicazioni non
versano attualmente nessuna tassa di concessione.
Per quanto concerne i proventi risultanti dalla vendita di concessioni di
radiocomunicazione, nel decreto del 28 giugno 2000 relativo al bilancio 2001 e al
piano finanziario 2002-2004, il Consiglio federale ha deciso che tali mezzi
confluiranno nel bilancio generale della Confederazione e, nella misura in cui
rappresentano proventi straordinari, utilizzati per l'ammortamento del debito
pubblico. Le licenze UMTS menzionate dall'autore della mozione sono state
aggiudicate il 6 dicembre 2000 fruttando complessivamente 205 milioni di franchi.
Dal punto di vista della politica finanziaria, ogni destinazione vincolata di tali proventi
è problematica. Questo tipo d'assegnazione limita il margine di manovra per la
fissazione delle priorità e può inoltre portare a sprechi di risorse (i mezzi sono a
disposizione e devono dunque essere spesi). Per continuare a garantire la
trasparenza e la possibilità di gestire il bilancio, vanno evitate le destinazioni
vincolate. Questo principio viene applicato anche nel piano finanziario fissato dal
Consiglio federale.
Se dovesse essere necessario prendere misure supplementari per incoraggiare la
ricerca e lo sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e della telematica, il loro
finanziamento dovrebbe essere istituito dai servizi competenti passando dalla via
ordinaria, ossia l'iscrizione a bilancio. Il Gruppo di coordinamento società
dell'informazione sta elaborando ad es. un progetto per un programma nazionale di
ricerca che verte sulla società dell'informazione e utilizza un approccio
interdisciplinare. La presentazione e l'eventuale finanziamento di questo progetto
avverranno in base alla procedure abituali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.