00.3590 · Interpellanza · 2000-10-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
ad domanda 1
Le regole concernenti la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria sono state introdotte nel codice civile nell'ambito della revisione parziale delle disposizioni relative ai diritti reali fondiari del 4 ottobre 1991. Da un canto questa pubblicazione è stata proposta allo scopo di rendere piú trasparente il mercato, conformemente a una chiara volontà del legislatore. Dato che la situazione economica sul mercato immobiliare è considerevolmente diversa da quella esistente all'epoca delle discussioni in Parlamento su questo disposto di legge, oggi un'analisi della sua efficacia sarebbe molto difficile. D'altra parte, introducendo questo obbligo di pubblicazione, si intendeva anche - come appare nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale succitata del codice civile - permettere nuovamente la pubblicazione dei trasferimenti di proprietà, pratica usuale in molti posti e da tanti anni, e che una decisione del Tribunale federale aveva dichiarato inammissibile. Parecchie ragioni di dogmatica giuridica parlano essenzialmente a favore di questa pratica di pubblicazione. Il diritto di proprietà su un bene immobiliare costituisce un diritto assoluto che può essere invocato contro chicchessia. Una conseguenza è che, giusta l'articolo 970 capoverso 1 CC, ognuno ha il diritto di sapere chi è iscritto come proprietario di uno stabile nel registro fondiario. L'altra conseguenza è che l'acquisto di tale diritto di proprietà deve essere quindi reso pubblico.
ad domanda 2
Il diritto federale non si esprime sulle modalità, vale a dire entro quale lasso di tempo e con quali mezzi queste pubblicazioni devono avvenire. I Cantoni sono perciò liberi di pubblicare gli acquisti di proprietà ogni settimana, ogni mese o piú mesi. Essi sono pure liberi di scegliere in che modo renderli pubblici. Oltre alla pubblicazione usuale nel foglio ufficiale del Cantone o nell'organo di pubblicazione del circondario considerato, i Cantoni hanno la possibilità di apporre queste transazioni all'albo comunale o cantonale; oggi poi vi è anche la possibilità d'internet. Il rapporto costi-benefici di questa misura dipende quindi essenzialmente dalle modalità della pubblicazione nonché dal sistema cantonale utilizzato per tenere il registro fondiario. Infatti, ogni Cantone decide se tenere tale registro su carta oppure su di un supporto informatico. Non è quindi possibile avanzare nessuna prova senza prima effettuare ricerche considerevoli.
ad domanda 3
È necessario allestire un catalogo dei dati essenziali da pubblicare, affinché la pubblicazione sia intelligibile ed efficace per lo scopo perseguito. Quando piú stabili sono simultaneamente acquistati (ad es. un'azienda agricola o un complesso alberghiero) viene già, in pratica, pubblicata oggi una sintesi sommaria dei dati importanti, al fine di semplificare il compito. L'obiettivo della legge è cosí salvaguardato nel suo spirito.
ad domande 4 e 5
Non è facile dire in quale misura la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria basati su atti giuridici del diritto successorio o della famiglia (convenzioni matrimoniali, divisione ereditaria, acconti della quota ereditaria) contribuisca alla trasparenza del mercato immobiliare. Una simile questione si pone pure a proposito dei trasferimenti di proprietà basati su un'operazione del diritto societario e a proposito della fusione o della divisione delle società nel cui ambito si svolge il trasferimento della proprietà di una massa di beni (immobili, mobili, diritti). Tuttavia non è possibile considerare tali questioni in sé stesse; esse sono infatti strettamente collegate col problema dell'accesso diretto al registro fondiario senza l'obbligo di giustificare l'interesse, alla stregua del registro di commercio, per esempio mediante internet. Queste domande sono in corso d'esame e le risposte future verranno sottoposte al Parlamento nel quadro di un messaggio relativo a una nuova revisione parziale del diritto della proprietà fondiaria, previsto per la prossima legislatura. Il Consiglio federale è disposto a includervi la domanda dell'interpellante.
Risposta del Consiglio federale.