00.3601 · Mozione · 2000-11-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 22 dicembre 1999 il Parlamento ha approvato il disegno sui "provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale" cosiddetto "disegno sull'efficienza". Questo progetto contiene in particolare nuove competenze della Confederazione nei settori criminalità organizzata, riciclaggio di denaro, corruzione e criminalità economica.
Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000. Il progetto non è ancora in vigore; il Consiglio federale decide l'entrata in vigore.
Le nuove complesse forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica sono le cause principali che hanno indotto a creare le nuove competenze in materia d'indagine. In questi settori delittuosi la Confederazione non possedeva finora nessuna competenza d'indagine (eccezione: corruzione passiva dei funzionari federali).
Alla base del messaggio sul disegno sull'efficienza1 vi è il fatto che le autorità di polizia e quelle incaricate del procedimento penale cantonali hanno sempre più difficoltà a gestire con successo complesse e voluminose procedure penali. Originariamente il disegno del Consiglio federale prevedeva quindi, nel senso di una prescrizione potestativa, che oltre ai Cantoni - che di principio rimarrebbero competenti per la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro, alla corruzione e alla criminalità economica - la Confederazione assumesse di propria iniziativa o su domanda dei Cantoni singole procedure d'indagine qualora fossero soddisfatte determinate condizioni.
Il Parlamento ha tuttavia deciso diversamente. Nella versione approvata del nuovo articolo 340bis CP2, con l'entrata in vigore del progetto la Confederazione è esclusivamente competente per la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione3 e al riciclaggio di denaro, a condizione che i reati siano stati commessi prevalentemente all'estero oppure siano stati commessi in diversi Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi. Conformemente alla proposta del Consiglio federale solo nell'ambito della criminalità economica è stata affidata alla Confederazione (unicamente) una competenza sussidiaria.
Le nuove competenze d'indagine della Confederazione comportano naturalmente un ampliamento delle sue autorità di polizia e di quelle incaricate del procedimento penale. All'inizio del mese di ottobre il Consiglio federale ha preso conoscenza di un concetto di applicazione elaborato dal DFGP. Parallelamente ha annunciato alle Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di inserire nel preventivo 2001 i mezzi per l'attuazione del disegno sull'efficienza e chiesto di aumentare i relativi crediti. Per il Ministero pubblico della Confederazione, il Tribunale federale e l'Ufficio federale di polizia le spese supplementari per l'anno di preventivo 2001 si aggirano sui 16 milioni. Inoltre il Consiglio federale ha informato le Commissioni delle finanze sullo stato attuale della pianificazione finanziaria per l'attuazione del disegno sull'efficienza: per gli anni del piano finanziario il concetto di applicazione del DFGP comporta spese supplementari da circa 40 a 80 milioni. Occorre tuttavia rammentare che queste cifre non contengono ancora tutti gli aspetti rilevanti in termini finanziari. In particolare il Consiglio federale prevede elevati costi nell'ambito delle infrastrutture e delle spese per le esecuzioni delle pene di arresto e per l'esecuzione delle pene.
Il Consiglio federale ha riservato particolare importanza all'aspetto finanziario della pianificazione dell'attuazione. Il concetto del DFGP e in particolare le sue ripercussioni finanziarie sulle finanze federali sono pure stati oggetto di intense discussioni in seno al Consiglio federale e all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale può dunque comprendere le esigenze della Commissione delle finanze di prendere provvedimenti volti a uno sgravio della Confederazione. Non solo a causa delle ripercussioni finanziarie del disegno sull'efficienza, all'inizio del mese di ottobre il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di rivedere e raffinare nuovamente entro la primavera il suo concetto nel senso di una pianificazione continua. Il Governo veglierà affinché vengano prese soluzioni economiche ed efficienti. Esso pone tuttavia espressamente l'accento sul fatto che l'attuazione di questa decisione del Parlamento comporterà un elevato impiego di mezzi anche dopo il corrente periodo di piano finanziario.
A seguito del trasferimento delle competenze d'indagine, la Confederazione dovrà con certezza sopportare ulteriori elevati costi supplementari, che altrimenti ricadrebbero per la maggior parte sui Cantoni. Lo sgravio delle singole finanze cantonali è difficile da quantificare. Al contrario, i costi supplementari a carico della Confederazione potranno essere accertati con un dispendio relativamente esiguo.
Non si può partire dal presupposto che queste nuove competenze federali provochino uno sgravio per i Cantoni nella misura di 1:1. Ciò tra l'altro perché in molti Cantoni diversi casi non sono ancora stati trattati a causa di carenti risorse di personale. Inoltre, la consapevolezza che esistono carenze nella lotta alla grande criminalità internazionale sta alla base del disegno di efficienza, visto che a causa di carenza di specialisti e di carenti risorse di personale le autorità cantonali incaricate del procedimento penale in parte non individuano affatto i casi criminosi (zona grigia). Il disegno sull'efficienza è quindi un investimento nella lotta alla grande criminalità.
In relazione all'elaborazione del messaggio sui provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, il Parlamento ha per quanto riguarda la regolamentazione sull'uso delle multe e sulla confisca dei valori patrimoniali accettato la proposta del Consiglio federale secondo cui nei casi ora soggetti alla competenza della Confederazione i fondi sono devoluti alla Confederazione. In pari tempo questa regolamentazione è però stata giudicata troppo scomoda per la Confederazione, per cui è stata considerata unicamente come soluzione transitoria. Per mezzo di una mozione il Consiglio federale era stato invitato a presentare una soluzione, volta a ripartire tra Confederazione e Cantoni i proventi di confische. A seconda della strutturazione del "disegno di sharing" che ne risulterà potrebbero derivare ulteriori conseguenze finanziarie negative a carico della Confederazione.
Il Consiglio federale non aderisce per nulla agli indirizzi della mozione. Cercherà il dialogo con i Cantoni e con gli stessi scandaglierà le possibilità ai sensi della mozione. Oltre agli aspetti politici e giuridici bisognerà naturalmente considerare anche la compatibilità con la nuova impostazione della perequazione finanziaria. Inoltre occorrerà tener presente che attualmente solo pochi Cantoni sono toccati da simili casi. Un eventuale sgravio concernerà quindi pochi Cantoni.
In questa sede il Consiglio federale evidenzia che non esistono basi giuridiche che obblighino i Cantoni a partecipare ai costi cui accenna la mozione. Va infine detto che gli accennati sussidi di costruzione e d'esercizio della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure nell'ambito del programma di stabilizzazione sono già stati ridotti.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.