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00.3604 · Mozione · 2000-11-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione n. 169 è stata adottata in occasione della 76a sessione della Conferenza

generale dell'OIL (1989) ed è entrata in vigore il 5 settembre 1991. La Convenzione n. 169

chiede ai governi di sviluppare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, un'azione

coordinata e sistematica al fine di proteggere i diritti dei popoli indigeni e tribali nonché di

garantire il rispetto della loro integrità. Occorre prendere provvedimenti speciali per tutelare le

loro persone, le loro istituzioni, i loro beni, il loro lavoro, la loro cultura e il loro ambiente. Finora

questa Convenzione è stata ratificata da 14 Stati.

Già nel 1991, il Consiglio federale aveva avuto l'occasione di analizzare questo strumento (FF

1991 689) e aveva rinunciato a ratificare immediatamente tale Convenzione, ribadendo il

proprio sostegno agli obiettivi generali di detto strumento. Il Consiglio federale ha preferito dare

la priorità alla ratifica di altri trattati internazionali concernenti la protezione dei diritti umani. A

tale proposito occorre precisare che, da allora, il nostro Paese ha ratificato la Convenzione-

quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (FF 1998 903),

entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999. Sebbene la Convenzione n. 169 e la

Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa si fondino sugli stessi principi generali, la

Convenzione n. 169 contiene obblighi più precisi e più vincolanti nei settori summenzionati a

carico di ogni Stato contraente.

Nella sua risposta del 24 novembre 1999 alla mozione Gysin (99.3433 - Mozione Gysin Remo.

Convenzione 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali), il Consiglio federale ha inoltre

avuto l'occasione di prendere posizione, di recente, sulla possibilità di ratificare la Convenzione

n. 169. In tale occasione, esso era giunto alla conclusione che si imponeva una certa

circospezione riguardo all'opportunità di ratificare questo strumento, reiterando e ribadendo il

proprio sostegno agli obiettivi generali della Convenzione. Infatti, il Consiglio federale ha deciso

di integrare i principi di questa Convenzione nella sua politica estera e nella sua politica di aiuto

allo sviluppo, di ispirarsi ad essa a livello federale e di invitare i Cantoni a seguirlo su questa

via. Il Parlamento aveva quindi seguito il Consiglio federale e accettato di trasformare la

mozione in postulato.

La presa di posizione del Consiglio federale si basava sul rapporto dell'amministrazione

federale sulle conseguenze relative alla ratifica della Convenzione n. 169. Tale rapporto, stilato

all'attenzione della Commissione della politica estera CN, è stato approvato dal Consiglio

federale il 24 novembre 1999.

Secondo questo rapporto, in Svizzera, come in altri Paesi europei, non è possibile definire con

certezza la questione del campo di applicazione ratione personae della Convenzione n. 169. In

particolare occorre chiarire se i nomadi potrebbero essere coperti da questa Convenzione in

quanto popolo "tribale" (secondo la definizione data all'articolo 1 lett. a della Convenzione).

Il rapporto esamina le possibili conseguenze nel caso in cui i nomadi dovessero essere coperti

da questa Convenzione, tenuto conto della nostra politica di ratificazione. Esso presenta

succintamente le modifiche legislative e pratiche che dovrebbero essere effettuate al fine di

adeguarsi agli obblighi previsti dalla Convenzione n. 169, in particolare nei settori della

pianificazione del territorio, della formazione e delle condizioni di lavoro (lavoro minorile). Inoltre

il rapporto rammenta che la loro attuazione potrebbe avere ripercussioni finanziarie a carico

della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Il rapporto specifica ancora che l'adozione dei provvedimenti prescritti dalla Convenzione n. 169

potrebbe aver luogo nell'ambito di una legislazione speciale in favore dei nomadi: ciò potrebbe

indurre la Confederazione a intervenire in settori e in pratiche che rientrano abitualmente nella

sfera di competenza dei Cantoni e dei Comuni oppure a intensificare la sua cooperazione con

le autorità cantonali e comunali. A prescindere dalla soluzione scelta, tale legislazione speciale

potrebbe accordare ai nomadi, nei campi summenzionati, diritti specifici che vanno oltre a quelli

garantiti generalmente alle altre categorie della popolazione. Il nostro Paese ha già adottato un

certo numero di misure che prendono in considerazione i bisogni specifici della propria

popolazione nomade, come mostra segnatamente l'istituzione della Fondazione "Un futuro per i

nomadi svizzeri", i sussidi attribuiti alle organizzazioni che rappresentano i nomadi o le iniziative

dei diversi Cantoni che mirano a migliorare le loro condizioni di vita.

Il Consiglio federale ritiene che la questione del campo di applicazione continui a restare aperta

e che non sia possibile conoscere precisamente gli obblighi e le implicazioni di un'eventuale

ratifica della Convenzione n. 169, in particolare a livello finanziario e della ripartizione delle

competenze tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Una ratifica senza chiarimento del

campo di applicazione personale della Convezione costituirebbe una rinuncia significativa alla

politica di ratifica della Svizzera in materia di trattati internazionali, ciò che il Consiglio federale

rifiuta.

Di conseguenza, il Consiglio federale ribadisce le conclusioni della sua presa di posizione del

24 novembre 1999 sulla mozione Gysin. Esso intende rammentare ancora una volta il proprio

sostegno agli obiettivi generali della Convenzione n. 169, come aveva già dichiarato nel

messaggio del 1991, nella presa di posizione del 24 novembre 1999 e nella decisione di

integrare i principi di questa Convenzione nella sua politica estera e nella sua politica di aiuto

allo sviluppo, di ispirarsi a essa nella sua politica interna e di invitare i Cantoni a seguirlo su

questa via. Inoltre, condividendo la preoccupazione espressa al primo paragrafo della mozione,

il Consiglio federale intende proseguire la propria azione in favore dei popoli autoctoni in diversi

settori, quali una partecipazione attiva all'elaborazione di una Dichiarazione dell'ONU sui diritti

dei popoli autoctoni, un sostegno alla prossima istituzione di un Forum permanente

concernente le questioni autoctone (dipendente dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni

Unite e che probabilmente avrà sede a Ginevra), l'accoglienza dei delegati autoctoni in

occasione delle conferenze internazionali a Ginevra e progetti sul terreno.

Inoltre, il Consiglio federale è deciso ad adottare le misure necessarie per chiarire la questione

del campo di applicazione della Convenzione n. 169. Dopo aver chiesto all'UIL diversi pareri, ai

quali quest'ultimo ha risposto in modo ufficiale, anche se informale (risposta non pubblicata),

come prevede la prassi dell'OIL in tali casi, il DFE ha inviato all'UIL una domanda intesa a

ottenere un parere giuridico ufficiale e formale. Questa domanda ha riattivato una procedura

che non veniva più applicata dal 1988. È previsto che l'UIL sottoponga la sua analisi, per

informazione, nell'abituale rapporto del Direttore generale al Consiglio d'amministrazione del

mese di marzo 2001, intitolato "progressi nella legislazione internazionale del lavoro", e lo

pubblichi quindi nel suo bollettino ufficiale.

Il Consiglio federale spera che il parere ufficiale dell'UIL, che potrà essere discusso nell'ambito

del Consiglio d'amministrazione, sia sufficientemente chiaro per poter prendere una decisione.

Se ciò non dovesse essere il caso, la discussione in seno al Consiglio d'amministrazione

dovrebbe vertere anche sulla scelta in materia di procedure da seguire per ottenere il

chiarimento necessario. Tali procedure eccezionali offrono due opzioni:

1. l'OIL stessa, incaricata dal Consiglio d'amministrazione dell'UIL, si rivolge alla Corte

internazionale di giustizia per ottenere un parere giuridico conformemente all'articolo 96

della Carta delle Nazioni Unite e all'articolo 65 dello Statuto della Corte;

2. la Conferenza internazionale del lavoro, su proposta del Consiglio d'amministrazione

dell'UIL, istituisce un Tribunale interno all'OIL per chiarire le questioni d'interpretazione

della Convenzione, in applicazione dell'articolo 37 capoverso 2 della Costituzione dell'OIL.

In questo procedimento, la Svizzera sosterrà tutti gli sforzi intrapresi dal Consiglio

d'amministrazione intesi a chiarire il campo di applicazione della Convenzione e coordinerà la

propria azione con i partner sociali e gli altri Stati interessati che si trovano in una situazione

analoga.

Il Consiglio federale auspica così di contribuire in modo conseguente e coerente

all'interpretazione nonché all'applicazione corretta del diritto internazionale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.