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00.3613 · Mozione · 2000-11-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'attuale articolo 5 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (OMB; RS 514.511) corrisponde quasi letteralmente alla regolamentazione che il Consiglio federale aveva proposto di inserire nell'articolo 21 della legge (l'attuale articolo 22) nel suo messaggio del 15 febbraio 1995 relativo all'iniziativa popolare "per un divieto di esportazione di materiale bellico" e alla revisione della legge federale sul materiale bellico (FF 1995 II 864). In occasione delle consultazioni del 6 marzo 1996, il Consiglio nazionale ha infine preferito - seguendo la proposta della Commissione - con 133 voti contro 50, stralciare dalla legge le disposizioni in questione. Il Consiglio degli Stati ha seguito questa posizione, di modo che, nelle votazioni finali del 13 dicembre 1996, la legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) è stata approvata nella sua versione attuale.

Tuttavia il Consiglio federale ha ritenuto importante riprendere, almeno a livello di ordinanza, la regolamentazione dei criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero, a cui si era rinunciato nella legge. Per tale motivo essi sono ora contenuti nell'attuale articolo 5 OMB. La prassi seguita finora ha mostrato che l'enumerazione di tali criteri è pertinente e soddisfacente.

Questi criteri costituiscono, da un lato, la base per un'applicazione uniforme del diritto da parte dei competenti Servizi amministrativi preposti all'esecuzione, ma danno dall'altro all'industria (la quale aveva inizialmente manifestato una certa opposizione all'inserimento di tale regolamentazione nell'ordinanza) una determinata linea di condotta, e pertanto maggiore sicurezza giuridica, per quanto concerne i criteri adottati dalle autorità nelle loro decisioni.

Giusta l'articolo 32 LMB, il Consiglio federale presenta annualmente alle Commissioni parlamentari della gestione un rapporto sulle esportazioni di materiale bellico. Dall'entrata in vigore del nuovo diritto, il 1° aprile 1998, non è mai stato criticato in alcun modo il fatto che i criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero secondo l'articolo 5 OMB non sarebbero stati considerati, o lo sarebbero stati in misura insufficiente, nell'evasione delle relative domande.

La regolamentazione attuale ha pertanto dato buona prova e non ha comportato lacune di alcun genere. Ciò detto, e tenendo conto degli argomenti addotti nel 1996 davanti alle Camere federali in occasione del dibattito relativo alla nuova LMB, il Consiglio federale ritiene che attualmente una nuova regolamentazione a livello di legge non si imponga.

Per contro, il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato in cui la maggioranza della Commissione della politica di sicurezza chiede di menzionare a titolo complementare, all'articolo 5 lettera b OMB, i diritti del bambino come criterio per l'autorizzazione di affari con l'estero (cfr. postulato 00.3614 del 24 novembre 2000; dichiarazione separata del Consiglio federale).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.