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00.3619 · Interpellanza · 2000-11-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera lotta efficacemente contro l'ESB dal 1990: grazie al divieto di foraggiamento di

bovini, ovini e caprini con farine di origine animale nonché ad un sistema completo di notifica e

di sorveglianza dell'epizoozia e ad altre misure, il numero dei casi clinici di ESB è in netta

diminuzione. Adattando costantemente le misure prese alle più recenti conoscenze scientifiche,

il Consiglio federale spera di raggiungere il più presto possibile il suo obiettivo, ossia

l'eradicazione dell'epizoozia in Svizzera.

In merito alle singole domande, il Consiglio federale risponde come segue:

1. L'attuale rischio di ESB in Svizzera non è mutato in seguito all'aumento del numero di casi

all'estero. Con tutte le misure adottate in base alle conoscenze scientifiche disponibili

abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo il rischio di una nuova infezione dei

bovini con l'agente dell'ESB. A causa del lungo periodo di tempo che decorre dal momento

del contagio a quello dello scoppio della malattia, l'efficacia delle nuove misure potrà essere

valutata fra soli cinque anni circa. Per questo motivo bisogna ancora fare i conti con un

certo numero, anche se ristretto, di casi di ESB nei bovini. Il numero dei casi clinici di ESB,

vale a dire il numero di vacche manifestamente malate, ha continuato a diminuire passando

da 25 nel 1999 a 17 nel 2000. Da due anni la Svizzera è il primo Paese al mondo a

condurre un programma di sorveglianza attiva dell'ESB con il quale si può chiaramente

dimostrare che numero dei casi di ESB in Svizzera diminuisce. Nell'ambito di questo

programma di sorveglianza, tutte le vacche perite o abbattute d'urgenza nonché quelle

macellate normalmente, ossia più di 7000 l'anno, sono state sottoposte al test dell'ESB. Nel

1999, erano risultate positive 25 vacche e nel 2000, 16.

2. e 3. Considerate le misure fin qui adottate e l'estensione del divieto di foraggiamento dei

ruminanti con farine animali, introdotto nel 1990, a tutti gli animali da reddito non vi è

attualmente alcun motivo di prevedere ulteriori misure.

4. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, la carne e i prodotti a base di carne non

presentano alcun rischio per la salute dei consumatori in quanto dal 1990 tutti gli organi a

rischio sono esclusi dalla catena alimentare. Dato che i test a tappeto su tutti i bovini di più

di 30 mesi non contribuiscono in alcun modo a diminuire il rischio, essi non saranno resi

obbligatori. Tuttavia, i venditori di carne e di prodotti a base di carne possono far svolgere

tali test. Comunque, con i metodi diagnostici attualmente disponibili, anche un risultato

negativo al test non permette di affermare con certezza che l'animale non è infetto. Il

rispetto del divieto di utilizzare organi a rischio nella fabbricazione di prodotti a base di

carne è controllato mediante un test a campione che consente di rilevare la presenza di

tessuti cerebrali e spinali. Fino ad oggi non è stato trovato alcun prodotto a base di carne

contenente materiale celebrale o midollo spinale di vacche.

5. Dalla catena alimentare sono banditi:

- cervello, midollo spinale, occhi e intestini di bovini di più di 6 mesi (infettività dimostrata

in animali affetti da ESB; per quanto riguarda l'intestino, solo in una determinata sezione

e in animali infettati sperimentalmente);

- tonsille, timo e milza di bovini di più di 6 mesi (infettività non dimostrata in bovini affetti

da ESB);

- colonna vertebrale delle vacche (infettività dei gangli nervosi della colonna vertebrale è

stata osservata nello stadio finale della malattia);

- tessuti nervosi e linfatici visibili e gangli linfatici di bovini di tutte le età (la loro infettività

non è stata dimostrata).

6. I controllori delle carni, che devono procedere al controllo della carne in ogni macello,

sorvegliano l'eliminazione di questi organi. I prodotti a base di carne vengono controllati

mediante il test summenzionato per determinare l'eventuale presenza di cervello o di

midollo spinale. Questo tipo di controllo è per ora effettuato solo in Svizzera.

7. Non è consentito importare in Svizzera organi di animali la cui utilizzazione in Svizzera

come derrata alimentare non è autorizzata. Anche i prodotti a base di carne provenienti

dall'estero sono controllati a campione, con il test summenzionato, per rilevare l'eventuale

presenza di materiale cerebrale.

8. L'introduzione di standard di qualità e la valutazione dei relativi effetti spetta agli ambienti

economici.

Risposta del Consiglio federale.