00.3631 · Interpellanza · 2000-11-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
In base all'art. 13 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO, RS 783.0), la Posta sottostà
alle disposizioni della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1). La
legge sulla protezione dei dati disciplina l'acquisizione, il trattamento e la sicurezza dei dati
nonché i diritti delle persone interessate. Ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 LPD, il trattamento dei dati,
e quindi anche la loro cessione, non costituisce una lesione della personalità quando la persona
interessata ha reso i dati accessibili a tutti e non si è opposta esplicitamente ad un loro
trattamento. In base all'art. 14 LPD, il trattamento di dati personali può essere affidato anche a
un terzo. Poiché i rapporti giuridici fra la Posta e i suoi clienti sono generalmente sottoposti al
diritto privato, anche per la Posta trova materialmente applicazione la sezione 3 della legge
sulla protezione dei dati. Per quanto riguarda la sorveglianza, come stabilito dall'art. 23 cpv. 2
LPD, la Posta, essendo un organo indipendente di diritto pubblico della Confederazione,
sottostà invece alle disposizioni valevoli per gli organi federali. La situazione giuridica è quindi
sufficientemente chiara.
In base all'art 12 dell'ordinanza sulle poste (OPO, RS 783.01). la Posta, per consentire a terzi di
aggiornare le rispettive banche dati, può mettere a loro disposizione gli indirizzi dei clienti, a
meno che questi ultimi non ne abbiano espressamente proibito il trattamento. Questa nuova
disposizione, entrata in vigore il 13 giugno 2000, autorizza esplicitamente la Posta a mettere a
disposizione di terzi dati dei clienti per consentire un aggiornamento degli archivi di indirizzi.
Solamente se gli indirizzi postali sono di buona qualità la Posta è in grado di consegnare lettere
e pacchi in modo efficiente e contenendo i costi. Per raggiungere questo obiettivo, la Posta ha
allestito una banca dati nella quale sono registrati tutti i cambiamenti d'indirizzo e ne ha affidato
la gestione e l'aggiornamento alla sua affiliata DCL Data Center Luzern AG. Sulla base di
questa banca dati d'indirizzi, la DCL offre oggi un servizio che consente alle aziende di
aggiornare costantemente i loro archivi d'indirizzi. Esse possono ottenere presso la DCL i nuovi
indirizzi dei loro clienti (via, numero, località e numero di avviamento postale), a condizione che
le persone in questione siano già presenti nei loro elenchi di indirizzi. Se le aziende non sono in
grado di comunicare alla DCL i nomi e gli indirizzi precedenti, i dati non vengono messi a
disposizione. La Posta e la DCL non praticano un commercio di indirizzi: non si tratta di una
vendita di nuovi indirizzi, ma di un semplice aggiornamento dei dati di cui il cliente della DCL già
dispone. Alla luce di questa situazione, il Consiglio federale non ritiene di dover intervenire per
chiarire ulteriormente i diritti di protezione dei dati dei clienti postali.
Domanda 2
Anche se la legge non la obbligherebbe a farlo, la Posta intende in futuro chiedere
espressamente ai clienti che annunciano un trasloco se desiderano che il loro nuovo indirizzo
sia comunicato o no. Il cliente può quindi scegliere se impartire alla Posta un ordine di
rispedizione. Se il cliente accetta che il suo indirizzo sia comunicato, la Posta, come già
illustrato, può mettere a disposizione di terzi l'indirizzo, a condizione che questi terzi dispongano
già dell'indirizzo precedente della persona in questione. L'esperienza dimostra che, se la Posta
è autorizzata a comunicare il nuovo indirizzo, basta poco tempo perché, dopo un trasloco, tutti
gli invii vengono indirizzati correttamente. Questa misura permette una riduzione sensibile dei
costi. Secondo dati forniti dalla Posta, i costi determinati dalle operazioni di rispedizione e rinvio
al mittente nonché dalla segnalazione di rettifiche di indirizzo al mittente ammontano
annualmente a circa 106 milioni di franchi. Per ridurre tali costi, la Posta si affida sempre più ai
servizi della sua affiliata DCL. Grazie ad essi, nel 1999 è stato possibile ridurre di 7 milioni i
costi per i rinvii e le segnalazioni di rettifica.
Il cliente che invece chiede la rispedizione ma non autorizza la Posta a trasmettere ad altri il suo
nuovo indirizzo riceverà per lungo tempo invii postali con l'indirizzo sbagliato dai mittenti che
non ha provveduto ad informare. Ciò causa notevoli costi supplementari alla Posta:
? gli invii con un indirizzo sbagliato che
devono essere rispediti non possono essere trattati meccanicamente, ma devono essere
smistati a mano;
? l'invio deve essere contrassegnato con il
nuovo indirizzo oppure inserito in una busta per la rispedizione in blocco;
? gli invii così trattati devono essere
trasportati giornalmente al nuovo domicilio del cliente.
La tassa mensile di 20 franchi è commisurata a questi costi supplementari e rappresenta un
compenso per il servizio fornito dalla Posta. La soluzione, scelta dalla Posta, di far pagare al
committente i costi supplementari non viola le disposizioni della legge sulla protezione dei dati.
Questo compenso, in particolare, non deve essere inteso come una tassa imposta a chi
esercita un proprio diritto nell'ambito della protezione dei dati. Un approccio diverso
comporterebbe, per i clienti che impartiscono alla Posta un ordine di rispedizione ma che non
desiderano che il proprio indirizzo sia messo a disposizione di terzi, il diritto ad usufruire a
prezzo scontato di servizi postali, cosa che ovviamente non può essere pretesa. Il meccanismo
in questione non costituisce quindi una tassa sull'esercizio di un diritto nell'ambito della
protezione dei dati, ma un compenso per un servizio supplementare fornito al cliente.
Risposta del Consiglio federale.