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00.3637 · Mozione · 2000-12-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale comprende e condivide i timori espressi dall'autore della

mozione. La protezione della salute dei consumatori e la fiducia di questi ultimi sono

elementi determinanti. Vanno tuttavia tenute in considerazione anche le preoccupazioni

dei produttori confrontati con un notevole peggioramento della situazione sul mercato

della carne bovina. Il Consiglio federale, preoccupato di garantire la protezione ottimale

dei consumatori nel nostro Paese, segue attentamente l'evoluzione della situazione sul

piano internazionale.

2. L'autorità federale competente in questo ambito, ossia l'Ufficio federale di veterinaria,

ha adottato e continuerà ad adottare tutti i provvedimenti sanitari necessari. Essi

vengono decretati in seguito alla valutazione della situazione e in funzione dei rischi

nonché dei casi di ESB registrati nei singoli Stati interessati. Visti i recenti sviluppi

intervenuti in Francia, l'Ufficio federale di veterinaria ha decretato un divieto generale

d'importazione di bestiame grosso vivo proveniente da tale Paese. Questo

provvedimento concerne tutti gli animali della specie bovina nati prima del 1o gennaio

2000. Inoltre, la mandria d'origine di ogni animale viene sottoposta a controlli

(tracciabilità) eseguiti in collaborazione con le autorità veterinarie francesi.

3. Dal profilo veterinario le zone franche non sono dissociate dal resto della Francia e

soggiacciono alla medesima normativa sanitaria. Un divieto decretato per motivi sanitari

si applica quindi automaticamente anche alle zone franche. Non vi è alcun motivo di

prevedere un trattamento diverso per tali zone.

4. A livello internazionale la Svizzera ha assunto impegni commerciali su due fronti:

a) nel quadro dell'OMC, nei confronti della quale il nostro Paese si è impegnato ad

importare un contingente di 20 capi;

b) in relazione alla sentenza arbitrale di Territet del 1o dicembre 1933 che disciplina lo

scambio di merci tra le zone franche dell'Alta Savoia nonché del Pays de Gex e la

Svizzera. Nel settore agricolo le importazioni di determinati prodotti provenienti dalle

zone franche sono contingentati. È il caso del bestiame da macello per il quale vige

un contingente annuo di 1500 capi di bestiame grosso e di 3000 capi di vitelli. Nel

1999, dalle zone franche sono stati importati 3269 capi di bestiame bovino da

macello.

5. È comunque evidente che nonostante gli impegni assunti sul piano commerciale, per

motivi legati alla protezione della salute la Svizzera può decretare un divieto

d'importazione basato sul principio di precauzione e su argomenti scientifici pertinenti

com'è il caso per il provvedimento adottato nei confronti degli animali importati dalla

Francia dove si è registrato un aumento dei casi di ESB. L'obiettivo della mozione è

quindi già realizzato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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