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00.3652 · Interpellanza · 2000-12-11

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In generale, il Consiglio federale tiene a precisare che i 341,7 milioni di franchi in

causa non rappresentano, come affermato dall'autore dell'Interpellanza, la somma

percepita al 31 dicembre 1999, bensì lo stato netto dei contributi sostitutivi incassati

ed utilizzati dal 1978 ad oggi.

Per quanto concerne le domande sollevate, il Consiglio federale prende posizione

come segue:

1. In base all'attuale legislazione (in vigore dal 1 gennaio 1995), i contributi sostitutivi

vengono utilizzati per realizzare, rimodernare ed equipaggiare le costruzioni di

protezione pubbliche (art. 2 cpv. 3 LEPCi; RS 520.2). A questo scopo, tra il 1997

e il 1999 sono stati utilizzati complessivamente 41,4 milioni di franchi. Solo

quando in un comune sono state realizzate tutte le costruzioni di protezione

pubbliche è possibile utilizzare i contributi sostitutivi per altre misure edilizie come

ad esempio la manutenzione (art. 7 cpv. 4 LEPCi; RS 520.21).

2. Oggigiorno nella maggior parte dei cantoni i comuni dispongono del numero di

rifugi completi necessari per garantire la protezione della popolazione. Diversi

comuni dispongono, per alcune zone del comune o addirittura per tutto il territorio

comunale, di oltre il cento per cento dei rifugi richiesti nel settore abitativo. Per

questo motivo nel 1996 l'Ufficio federale della protezione civile (UFPC) ha

emanato le istruzioni per la gestione della costruzione di rifugi, allo scopo di

evitare la realizzazione di un numero eccessivo di posti protetti e colmare le

lacune nella costruzione di rifugi in modo ancora più mirato. La messa in atto di

tali istruzioni non ha raggiunto gli stessi risultati in tutti i cantoni. L'UFPC si

preoccupa quindi di sostenere il più possibile i cantoni nella pianificazione e nella

realizzazione dei rifugi. Attualmente circa il 79% dei comuni, ossia 2304 su

complessivamente 2904 comuni, hanno attuato le misure di gestione della

costruzione di rifugi. Se un comune dispone del cento per cento dei rifugi

necessari per la popolazione con dimora fissa, il cantone può disporre, in base

all'articolo 2 capoverso 3 LEPCi, il versamento di contributi sostitutivi al posto

della costruzione di ulteriori rifugi.

3. Il progetto "Protezione della popolazione" prevede di riunire in una sola legge

l'attuale legge sulla protezione civile (LPCi) e la legge sull'edilizia di protezione

civile (LEPCi). Lo stesso vale per le rispettive ordinanze (OPCi e OEPCi). Nel

campo dell'edilizia, l'obiettivo della nuova legge sulla protezione della popolazione

consiste da un canto nel migliorare la gestione della costruzione di rifugi, ad

esempio limitando alle costruzioni nuove l'obbligo di costruire un rifugio, e

sopprimendo tale obbligo per le aggiunte. D'altro canto verrà dato maggior peso

alla manutenzione e al rimodernamento dei rifugi esistenti. La salvaguardia del

valore dei rifugi conviene per diverse ragioni. In caso di conflitto armato, il tempo

richiesto per la costruzione di quest'infrastruttura supererebbe largamente il

previsto periodo di preallarme di alcuni anni. Inoltre, il mantenimento delle

costruzioni di protezione, che necessita d'altronde di mezzi finanziari

relativamente ridotti, si impone inoltre se pensiamo all'enorme potenziale di armi

balistiche a lunga gittata con o senza mezzi di distruzione di massa esistente a

livello mondiale.

Viste le lacune ancora esistenti in materia di protezione della popolazione nelle

diverse regioni, l'organizzazione del progetto, in cui i cantoni sono fortemente

rappresentati, propone di mantenere l'obbligo di costruire al fine di garantire la

parità dei diritti di tutti i cittadini. Per gli stessi motivi deve essere mantenuto il

principio dei contributi sostitutivi, sotto questa od altra designazione.

L'ammontare dei contributi sostitutivi sarà adeguato alle necessità nel campo

delle costruzioni, dell'equipaggiamento e della manutenzione dell'infrastruttura di

protezione. In media rappresenteranno approssimativamente il 50% dei tassi

attuali. Sarà esaminato sia l'uso che si farà in futuro di questi contributi, sia

l'eventuale necessità di emanare disposizioni transitorie.

La nuova legge sulla protezione della popolazione è in fase di elaborazione. La

procedura di consultazione è prevista per aprile 2001, di modo che le camere

potranno trattare la questione nella sessione invernale 2001 e nella sessione

primaverile del 2002. Ciò permetterebbe l'entrata in vigore della nuova legge per il

1 gennaio 2003.

4. Il contributo sostitutivo corrisponde alle spese suppletive risultanti dalla

realizzazione di un rifugio. L'articolo 6 capoverso 2 della OEPCi fissa l'ammontare

di tale contributo al cinque per cento del costo di costruzione. I cantoni non

possono quindi determinare l'ammontare dei contributi sostitutivi a proprio

piacimento.

Dall'introduzione dei contributi sostitutivi nel 1978, in Vallese sono stati incassati

complessivamente 98 milioni di franchi. Finora sono stati utilizzati circa 33,3

milioni di franchi. Ne risulta un saldo, alla fine del 1999, di 64,7 milioni di franchi. Il

Consiglio federale non dispone però di cifre precise a livello nazionale, dato che

in base all'articolo 7 capoverso 3 OEPCi la gestione dei contributi sostitutivi spetta

al comune, e la loro supervisione ai cantoni. Quest'ultimo decide inoltre per quali

altre misure di protezione civile possono essere impiegati i contributi sostitutivi di

cui dispongono i comuni che hanno già realizzato, rimodernato ed equipaggiato

tutte le costruzioni di protezione (art. 7 cpv. 4 OEPCi).

Ai sensi della legislazione sono considerate misure di protezione civile anche la

manutenzione e le misure volte a garantire la prontezza d'esercizio delle

costruzioni di protezione pubbliche, l'equipaggiamento dei rifugi obbligatori, ma

anche la manutenzione e l'acquisto ulteriore di equipaggiamenti e materiale per

migliorare la prontezza operativa di direzioni e formazioni come pure i costi dei

servizi d'istruzione.

Risposta del Consiglio federale.