00.3652 · Interpellanza · 2000-12-11
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In generale, il Consiglio federale tiene a precisare che i 341,7 milioni di franchi in
causa non rappresentano, come affermato dall'autore dell'Interpellanza, la somma
percepita al 31 dicembre 1999, bensì lo stato netto dei contributi sostitutivi incassati
ed utilizzati dal 1978 ad oggi.
Per quanto concerne le domande sollevate, il Consiglio federale prende posizione
come segue:
1. In base all'attuale legislazione (in vigore dal 1 gennaio 1995), i contributi sostitutivi
vengono utilizzati per realizzare, rimodernare ed equipaggiare le costruzioni di
protezione pubbliche (art. 2 cpv. 3 LEPCi; RS 520.2). A questo scopo, tra il 1997
e il 1999 sono stati utilizzati complessivamente 41,4 milioni di franchi. Solo
quando in un comune sono state realizzate tutte le costruzioni di protezione
pubbliche è possibile utilizzare i contributi sostitutivi per altre misure edilizie come
ad esempio la manutenzione (art. 7 cpv. 4 LEPCi; RS 520.21).
2. Oggigiorno nella maggior parte dei cantoni i comuni dispongono del numero di
rifugi completi necessari per garantire la protezione della popolazione. Diversi
comuni dispongono, per alcune zone del comune o addirittura per tutto il territorio
comunale, di oltre il cento per cento dei rifugi richiesti nel settore abitativo. Per
questo motivo nel 1996 l'Ufficio federale della protezione civile (UFPC) ha
emanato le istruzioni per la gestione della costruzione di rifugi, allo scopo di
evitare la realizzazione di un numero eccessivo di posti protetti e colmare le
lacune nella costruzione di rifugi in modo ancora più mirato. La messa in atto di
tali istruzioni non ha raggiunto gli stessi risultati in tutti i cantoni. L'UFPC si
preoccupa quindi di sostenere il più possibile i cantoni nella pianificazione e nella
realizzazione dei rifugi. Attualmente circa il 79% dei comuni, ossia 2304 su
complessivamente 2904 comuni, hanno attuato le misure di gestione della
costruzione di rifugi. Se un comune dispone del cento per cento dei rifugi
necessari per la popolazione con dimora fissa, il cantone può disporre, in base
all'articolo 2 capoverso 3 LEPCi, il versamento di contributi sostitutivi al posto
della costruzione di ulteriori rifugi.
3. Il progetto "Protezione della popolazione" prevede di riunire in una sola legge
l'attuale legge sulla protezione civile (LPCi) e la legge sull'edilizia di protezione
civile (LEPCi). Lo stesso vale per le rispettive ordinanze (OPCi e OEPCi). Nel
campo dell'edilizia, l'obiettivo della nuova legge sulla protezione della popolazione
consiste da un canto nel migliorare la gestione della costruzione di rifugi, ad
esempio limitando alle costruzioni nuove l'obbligo di costruire un rifugio, e
sopprimendo tale obbligo per le aggiunte. D'altro canto verrà dato maggior peso
alla manutenzione e al rimodernamento dei rifugi esistenti. La salvaguardia del
valore dei rifugi conviene per diverse ragioni. In caso di conflitto armato, il tempo
richiesto per la costruzione di quest'infrastruttura supererebbe largamente il
previsto periodo di preallarme di alcuni anni. Inoltre, il mantenimento delle
costruzioni di protezione, che necessita d'altronde di mezzi finanziari
relativamente ridotti, si impone inoltre se pensiamo all'enorme potenziale di armi
balistiche a lunga gittata con o senza mezzi di distruzione di massa esistente a
livello mondiale.
Viste le lacune ancora esistenti in materia di protezione della popolazione nelle
diverse regioni, l'organizzazione del progetto, in cui i cantoni sono fortemente
rappresentati, propone di mantenere l'obbligo di costruire al fine di garantire la
parità dei diritti di tutti i cittadini. Per gli stessi motivi deve essere mantenuto il
principio dei contributi sostitutivi, sotto questa od altra designazione.
L'ammontare dei contributi sostitutivi sarà adeguato alle necessità nel campo
delle costruzioni, dell'equipaggiamento e della manutenzione dell'infrastruttura di
protezione. In media rappresenteranno approssimativamente il 50% dei tassi
attuali. Sarà esaminato sia l'uso che si farà in futuro di questi contributi, sia
l'eventuale necessità di emanare disposizioni transitorie.
La nuova legge sulla protezione della popolazione è in fase di elaborazione. La
procedura di consultazione è prevista per aprile 2001, di modo che le camere
potranno trattare la questione nella sessione invernale 2001 e nella sessione
primaverile del 2002. Ciò permetterebbe l'entrata in vigore della nuova legge per il
1 gennaio 2003.
4. Il contributo sostitutivo corrisponde alle spese suppletive risultanti dalla
realizzazione di un rifugio. L'articolo 6 capoverso 2 della OEPCi fissa l'ammontare
di tale contributo al cinque per cento del costo di costruzione. I cantoni non
possono quindi determinare l'ammontare dei contributi sostitutivi a proprio
piacimento.
Dall'introduzione dei contributi sostitutivi nel 1978, in Vallese sono stati incassati
complessivamente 98 milioni di franchi. Finora sono stati utilizzati circa 33,3
milioni di franchi. Ne risulta un saldo, alla fine del 1999, di 64,7 milioni di franchi. Il
Consiglio federale non dispone però di cifre precise a livello nazionale, dato che
in base all'articolo 7 capoverso 3 OEPCi la gestione dei contributi sostitutivi spetta
al comune, e la loro supervisione ai cantoni. Quest'ultimo decide inoltre per quali
altre misure di protezione civile possono essere impiegati i contributi sostitutivi di
cui dispongono i comuni che hanno già realizzato, rimodernato ed equipaggiato
tutte le costruzioni di protezione (art. 7 cpv. 4 OEPCi).
Ai sensi della legislazione sono considerate misure di protezione civile anche la
manutenzione e le misure volte a garantire la prontezza d'esercizio delle
costruzioni di protezione pubbliche, l'equipaggiamento dei rifugi obbligatori, ma
anche la manutenzione e l'acquisto ulteriore di equipaggiamenti e materiale per
migliorare la prontezza operativa di direzioni e formazioni come pure i costi dei
servizi d'istruzione.
Risposta del Consiglio federale.