00.3653 · Mozione · 2000-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Alla stregua delle mozioni Jutzet (98.3633) ed (Epinay) Cina (98.3601) la mozione Zysiadis
esige la modifica del computo del minimo vitale previsto dalla legislazione sulla procedura
d'esecuzione e fallimento. Si dovrebbero perciò applicare le stesse basi valide per le
prestazioni complementari dell'AVS/AI. Di conseguenza, anche per questa mozione, si tratta
di aumentare il livello del minimo vitale, non però in base al cosiddetto minimo vitale sociale
stabilito dalla Conferenza svizzera delle opere sociali (CSOS) bensí in base alle prestazioni
complementari (PC).
Nella revisione totale della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF) conclusa nel
1996, le questioni di un minimo vitale più elevato e sociale sono state ampiamente dibattute.
Il Parlamento ha infine approvato la regolamentazione oggi in vigore (art. 93 LEF), che si rifà
alla prassi consolidata del Tribunale federale, delle autorità d'esecuzione nonché della
Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera.
L'articolo 93 LEF delega il computo del minimo in materia di esecuzione alle autorità
d'esecuzione. Una soluzione estremamente flessibile, questa, che permette di tenere conto
delle differenze regionali che influiscono sul costo della vita. Oltre a ciò, il diritto in materia di
esecuzione e fallimenti lascia però spazio all'integrazione degli aspetti sociali. Già da lungo
tempo, infatti, la prassi tende a equiparare il minimo in materia di esecuzione con il minimo
sociale. La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, in
collaborazione con la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), ha
accuratamente esaminato e riveduto le direttive per il computo del minimo vitale. I nuovi
valori - che comportano un considerevole aumento delle somme di base per i debitori con
famiglia - entreranno in vigore secondo le previsioni nella primavera 2001. La recente
revisione delle direttive è stata compiuta parallelamente a uno studio dell'Università di
Zurigo.
Le direttive della Conferenza permettono un'applicazione del diritto in ampia misura unitaria
per quanto concerne il pignoramento dei redditi; in tal senso la richiesta contenuta nella
mozione è già adempiuta. Tuttavia, nonostante l'aumento delle somme di base, anche in
futuro il minimo in materia d'esecuzione si situerà al di sotto del minimo sociale della COSAS
e soprattutto al di sotto del minimo considerato come base per il calcolo delle prestazioni
complementari. Infatti il minimo assistenziale ha lo scopo di permettere alla persona
beneficiaria e alla sua famiglia di partecipare in modo appropriato alla vita sociale.
Certamente l'integrazione sociale dev'essere garantita anche a un debitore, ma il minimo in
materia di perseguimento si fonda su un equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli del
creditore, ed esige di conseguenza delle restrizioni supplementari da parte del debitore.
Infine l'aumento richiesto del minimo esistenziale previsto dalla legislazione sulla procedura
d'esecuzione e fallimento può avere conseguenze finanziarie indirette, poiché diverse
prestazioni statali - ad esempio l'assistenza giudiziaria - si basano su questi importi.
Un certo avvicinamento dei diversi minimi è invece decisamente auspicabile. Tale giustificata
richiesta è già realizzata dalle rivedute direttive della Conferenza degli ufficiali di esecuzione
e fallimenti nell'ambito delle possibilità attuali. Si raccomanda di attendere le esperienze
acquisite con le nuove direttive prima di prendere in considerazione un intervento del
legislatore.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.