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00.3653 · Mozione · 2000-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Alla stregua delle mozioni Jutzet (98.3633) ed (Epinay) Cina (98.3601) la mozione Zysiadis

esige la modifica del computo del minimo vitale previsto dalla legislazione sulla procedura

d'esecuzione e fallimento. Si dovrebbero perciò applicare le stesse basi valide per le

prestazioni complementari dell'AVS/AI. Di conseguenza, anche per questa mozione, si tratta

di aumentare il livello del minimo vitale, non però in base al cosiddetto minimo vitale sociale

stabilito dalla Conferenza svizzera delle opere sociali (CSOS) bensí in base alle prestazioni

complementari (PC).

Nella revisione totale della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF) conclusa nel

1996, le questioni di un minimo vitale più elevato e sociale sono state ampiamente dibattute.

Il Parlamento ha infine approvato la regolamentazione oggi in vigore (art. 93 LEF), che si rifà

alla prassi consolidata del Tribunale federale, delle autorità d'esecuzione nonché della

Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera.

L'articolo 93 LEF delega il computo del minimo in materia di esecuzione alle autorità

d'esecuzione. Una soluzione estremamente flessibile, questa, che permette di tenere conto

delle differenze regionali che influiscono sul costo della vita. Oltre a ciò, il diritto in materia di

esecuzione e fallimenti lascia però spazio all'integrazione degli aspetti sociali. Già da lungo

tempo, infatti, la prassi tende a equiparare il minimo in materia di esecuzione con il minimo

sociale. La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, in

collaborazione con la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), ha

accuratamente esaminato e riveduto le direttive per il computo del minimo vitale. I nuovi

valori - che comportano un considerevole aumento delle somme di base per i debitori con

famiglia - entreranno in vigore secondo le previsioni nella primavera 2001. La recente

revisione delle direttive è stata compiuta parallelamente a uno studio dell'Università di

Zurigo.

Le direttive della Conferenza permettono un'applicazione del diritto in ampia misura unitaria

per quanto concerne il pignoramento dei redditi; in tal senso la richiesta contenuta nella

mozione è già adempiuta. Tuttavia, nonostante l'aumento delle somme di base, anche in

futuro il minimo in materia d'esecuzione si situerà al di sotto del minimo sociale della COSAS

e soprattutto al di sotto del minimo considerato come base per il calcolo delle prestazioni

complementari. Infatti il minimo assistenziale ha lo scopo di permettere alla persona

beneficiaria e alla sua famiglia di partecipare in modo appropriato alla vita sociale.

Certamente l'integrazione sociale dev'essere garantita anche a un debitore, ma il minimo in

materia di perseguimento si fonda su un equilibrio tra gli interessi del debitore e quelli del

creditore, ed esige di conseguenza delle restrizioni supplementari da parte del debitore.

Infine l'aumento richiesto del minimo esistenziale previsto dalla legislazione sulla procedura

d'esecuzione e fallimento può avere conseguenze finanziarie indirette, poiché diverse

prestazioni statali - ad esempio l'assistenza giudiziaria - si basano su questi importi.

Un certo avvicinamento dei diversi minimi è invece decisamente auspicabile. Tale giustificata

richiesta è già realizzata dalle rivedute direttive della Conferenza degli ufficiali di esecuzione

e fallimenti nell'ambito delle possibilità attuali. Si raccomanda di attendere le esperienze

acquisite con le nuove direttive prima di prendere in considerazione un intervento del

legislatore.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.