00.3663 · Interpellanza · 2000-12-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Prima domanda:
Gli organi di risoluzione delle controversie dell'OMC, vale a dire il gruppo speciale (panel)
incaricato del caso, e l'organo d'appello hanno giudicato contrario all'accordo sulle sovvenzioni
e sulle misure compensative il sistema americano per la promozione delle esportazioni che
permette di far passare una parte importante delle esportazioni attraverso le "Foreign Sales
Corporations" (FSC) domiciliate in paradisi fiscali. Occorre quindi porre fine a tale pratica. Gli
organi dell'OMC summenzionati sono giunti alla conclusione che le agevolazioni fiscali
accordate alle FSC costituiscono sovvenzioni all'esportazione vietate ai sensi dell'articolo 3.1
(a) dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative congiuntamente all'allegato I lettera
e di detto accordo. Il Consiglio federale condivide questa valutazione giuridica sulle FSC,
strumento americano di promozione delle esportazioni.
Seconda domanda:
Dopo il giudizio negativo espresso dagli organi di risoluzione delle controversie dell'OMC, le
autorità americane hanno rivisto il loro sistema di promozione delle esportazioni. La nuova
legislazione prevede, alla scadenza di un periodo transitorio, di sostituire le FSC con altre
agevolazioni fiscali in favore dell'economia d'esportazione. L'UE è del parere che tali
adattamenti sono insufficienti e che questo sistema di promozione delle esportazioni, sebbene
riveduto, è in contraddizione con gli impegni assunti dagli USA nei confronti dell'OMC. Le parti
della controversia hanno concordato di sottoporre la legislazione americana, nella sua forma
riveduta, a un gruppo di lavoro incaricato di valutarne la conformità all'OMC. Il 20 dicembre
2000 l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC ha affidato questo compito al gruppo di
lavoro iniziale. Entrambe le parti avranno quindi la possibilità di contestare la decisione del
gruppo di lavoro presso l'organo d'appello. L'UE si è dichiarata disposta ad aspettare la
conclusione della procedura di valutazione prima di applicare sanzioni commerciali. La sua
richiesta intesa a ottenere l'autorizzazione di comminare sanzioni per un importo di 4'043
miliardi di dollari, depositata a metà novembre, è stata quindi provvisoriamente sospesa.
Il Consiglio federale plaude al fatto che anche la compatibilità con l'OMC del nuovo sistema di
promozione delle esportazioni venga esaminata nell'ambito di una procedura multilaterale. In
effetti questo riesame comporta qualche ritardo, ma una valutazione unilaterale sarebbe stata in
contraddizione con il sistema dell'OMC, secondo cui le controversie devono essere composte
mediante una procedura multilaterale. Il Consiglio federale seguirà dunque con molto interesse
tale procedimento. Visto il carattere multilaterale della procedura di risoluzione delle
controversie, il Consiglio federale non intende tuttavia esprimersi in merito alla compatibilità di
questo sistema con l'OMC.
A tutt'oggi il Consiglio federale non è a conoscenza di alcuna querela da parte degli ambienti
economici svizzeri circa il nuovo sistema americano di promozione delle esportazioni. Tuttavia
esso si riserva di discutere gli effetti di tale sistema sull'economia d'esportazione svizzera
nell'ambito della commissione economica bilaterale Svizzera - USA.
Terza domanda:
La procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC è una procedura alla quale partecipano
innanzitutto le due parti della controversia, nella fattispecie l'UE e gli USA. Se un altro Paese
membro dell'OMC ha un particolare interesse nella questione, può comunque intervenire nella
procedura quale terza parte secondo l'articolo 10 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che
disciplinano la risoluzione delle controversie. Esso avrà la possibilità di essere ascoltato dal
gruppo speciale rispettivamente dall'organo d'appello e di presentare pareri scritti.
La Svizzera ricorre con estrema cautela alla procedura di risoluzione delle controversie. Il
Consiglio federale la considera come uno dei pilastri dell'ordine economico multilaterale e si è
sempre adoperato affinché tale procedura sia veloce ed efficiente. Nondimeno esso è del
parere che i conflitti commerciali debbano essere risolti possibilmente sul piano diplomatico e
che si debba ricorrere ad una procedura di risoluzione delle controversie come ultima ratio dopo
aver tentato inutilmente tutte le vie per una soluzione consensuale. In linea di principio la
Svizzera partecipa ad una procedura quale terza parte solo nel caso in cui vengono toccati
interessi essenziali per il nostro Paese, in particolare quando gli ambienti economici fanno
valere un loro interesse. Dalla fondazione dell'OMC, nel 1995, la Svizzera ha partecipato a tali
procedure quale terza parte in diversi casi e ha chiesto varie volte con successo l'apertura delle
consultazioni per ricomporre la vertenza.
Dei 140 membri dell'OMC solo il Giappone, il Canada e le isole Barbados hanno partecipato
come terza parte alla procedura per risolvere la controversia commerciale che oppone l'UE agli
USA. Tale procedura non è stata concepita con l'idea che ogni Paese membro debba
intervenirvi quale terza parte ogniqualvolta vengono toccati i suoi interessi, in quanto, in
numerosi casi dovrebbero prendere parte dozzine di terze parti, il che provocherebbe un
sovraccarico del sistema. Il fatto che la Svizzera abbia rinunciato a partecipare alla procedura in
questione non arreca alcuno svantaggio al nostro Paese in quanto la modifica del sistema di
promozione delle esportazioni, che le autorità americane devono effettuare su ingiunzione degli
organi di risoluzione delle controversie dell'OMC, si applica a tutte le esportazioni
indipendentemente da una partecipazione alla procedura.
Risposta del Consiglio federale.