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00.3663 · Interpellanza · 2000-12-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Prima domanda:

Gli organi di risoluzione delle controversie dell'OMC, vale a dire il gruppo speciale (panel)

incaricato del caso, e l'organo d'appello hanno giudicato contrario all'accordo sulle sovvenzioni

e sulle misure compensative il sistema americano per la promozione delle esportazioni che

permette di far passare una parte importante delle esportazioni attraverso le "Foreign Sales

Corporations" (FSC) domiciliate in paradisi fiscali. Occorre quindi porre fine a tale pratica. Gli

organi dell'OMC summenzionati sono giunti alla conclusione che le agevolazioni fiscali

accordate alle FSC costituiscono sovvenzioni all'esportazione vietate ai sensi dell'articolo 3.1

(a) dell'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative congiuntamente all'allegato I lettera

e di detto accordo. Il Consiglio federale condivide questa valutazione giuridica sulle FSC,

strumento americano di promozione delle esportazioni.

Seconda domanda:

Dopo il giudizio negativo espresso dagli organi di risoluzione delle controversie dell'OMC, le

autorità americane hanno rivisto il loro sistema di promozione delle esportazioni. La nuova

legislazione prevede, alla scadenza di un periodo transitorio, di sostituire le FSC con altre

agevolazioni fiscali in favore dell'economia d'esportazione. L'UE è del parere che tali

adattamenti sono insufficienti e che questo sistema di promozione delle esportazioni, sebbene

riveduto, è in contraddizione con gli impegni assunti dagli USA nei confronti dell'OMC. Le parti

della controversia hanno concordato di sottoporre la legislazione americana, nella sua forma

riveduta, a un gruppo di lavoro incaricato di valutarne la conformità all'OMC. Il 20 dicembre

2000 l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC ha affidato questo compito al gruppo di

lavoro iniziale. Entrambe le parti avranno quindi la possibilità di contestare la decisione del

gruppo di lavoro presso l'organo d'appello. L'UE si è dichiarata disposta ad aspettare la

conclusione della procedura di valutazione prima di applicare sanzioni commerciali. La sua

richiesta intesa a ottenere l'autorizzazione di comminare sanzioni per un importo di 4'043

miliardi di dollari, depositata a metà novembre, è stata quindi provvisoriamente sospesa.

Il Consiglio federale plaude al fatto che anche la compatibilità con l'OMC del nuovo sistema di

promozione delle esportazioni venga esaminata nell'ambito di una procedura multilaterale. In

effetti questo riesame comporta qualche ritardo, ma una valutazione unilaterale sarebbe stata in

contraddizione con il sistema dell'OMC, secondo cui le controversie devono essere composte

mediante una procedura multilaterale. Il Consiglio federale seguirà dunque con molto interesse

tale procedimento. Visto il carattere multilaterale della procedura di risoluzione delle

controversie, il Consiglio federale non intende tuttavia esprimersi in merito alla compatibilità di

questo sistema con l'OMC.

A tutt'oggi il Consiglio federale non è a conoscenza di alcuna querela da parte degli ambienti

economici svizzeri circa il nuovo sistema americano di promozione delle esportazioni. Tuttavia

esso si riserva di discutere gli effetti di tale sistema sull'economia d'esportazione svizzera

nell'ambito della commissione economica bilaterale Svizzera - USA.

Terza domanda:

La procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC è una procedura alla quale partecipano

innanzitutto le due parti della controversia, nella fattispecie l'UE e gli USA. Se un altro Paese

membro dell'OMC ha un particolare interesse nella questione, può comunque intervenire nella

procedura quale terza parte secondo l'articolo 10 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che

disciplinano la risoluzione delle controversie. Esso avrà la possibilità di essere ascoltato dal

gruppo speciale rispettivamente dall'organo d'appello e di presentare pareri scritti.

La Svizzera ricorre con estrema cautela alla procedura di risoluzione delle controversie. Il

Consiglio federale la considera come uno dei pilastri dell'ordine economico multilaterale e si è

sempre adoperato affinché tale procedura sia veloce ed efficiente. Nondimeno esso è del

parere che i conflitti commerciali debbano essere risolti possibilmente sul piano diplomatico e

che si debba ricorrere ad una procedura di risoluzione delle controversie come ultima ratio dopo

aver tentato inutilmente tutte le vie per una soluzione consensuale. In linea di principio la

Svizzera partecipa ad una procedura quale terza parte solo nel caso in cui vengono toccati

interessi essenziali per il nostro Paese, in particolare quando gli ambienti economici fanno

valere un loro interesse. Dalla fondazione dell'OMC, nel 1995, la Svizzera ha partecipato a tali

procedure quale terza parte in diversi casi e ha chiesto varie volte con successo l'apertura delle

consultazioni per ricomporre la vertenza.

Dei 140 membri dell'OMC solo il Giappone, il Canada e le isole Barbados hanno partecipato

come terza parte alla procedura per risolvere la controversia commerciale che oppone l'UE agli

USA. Tale procedura non è stata concepita con l'idea che ogni Paese membro debba

intervenirvi quale terza parte ogniqualvolta vengono toccati i suoi interessi, in quanto, in

numerosi casi dovrebbero prendere parte dozzine di terze parti, il che provocherebbe un

sovraccarico del sistema. Il fatto che la Svizzera abbia rinunciato a partecipare alla procedura in

questione non arreca alcuno svantaggio al nostro Paese in quanto la modifica del sistema di

promozione delle esportazioni, che le autorità americane devono effettuare su ingiunzione degli

organi di risoluzione delle controversie dell'OMC, si applica a tutte le esportazioni

indipendentemente da una partecipazione alla procedura.

Risposta del Consiglio federale.