00.3674 · Mozione · 2000-12-13
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In occasione del cinquantesimo anniversario della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (CEDU), i rappresentanti dei 41 Stati a quel momento aderenti al Consiglio
d'Europa si sono riuniti a Roma il 3 e 4 novembre 2000 per interrogarsi sul futuro
della tutela dei diritti dell'uomo. Nell'ambito della Conferenza romana è stato fra
l'altro sottoposto alla firma il Protocollo aggiuntivo n. 12 della CEDU adottato dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 27 giugno 2000. Il Protocollo
aggiuntivo statuisce nel suo articolo 1 un divieto della discriminazione in generale
che potrebbe trovare applicazione in tutti i settori della vita pubblica e privata
indipendentemente dai motivi della discriminazione. Quando il Protocollo sarà
entrato in vigore, ogni violazione del divieto sarà perseguibile, come qualsiasi altra
violazione rientrante nell'ambito della CEDU e dei suoi Protocolli aggiuntivi, dai
tribunali nazionali e, se del caso, dalla Corte dei diritti dell'uomo. Il Protocollo
aggiuntivo entrerà in vigore non appena dieci Stati membri lo avranno ratificato.
Naturalmente anche il nostro Paese è vincolato al rispetto dei principi
dell'eguaglianza e della non discriminazione. Il divieto generale di discriminazione
sancito dall'articolo 8 della Costituzione federale rappresenta la chiara espressione
di questo obbligo. Vincolante per la Svizzera a livello internazionale è già
attualmente l'articolo 14 della CEDU. Importanza a livello universale rivestono gli
estesi divieti di discriminazione disposti nei due Patti internazionali (nell'ambito delle
Nazioni Unite) del 1966: il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti
economici, sociali e culturali (Patto I; RS 0.103.1) come pure quello relativo ai diritti
civili politici (Patto II; SR 0.103.2; entrambi entrati in vigore per la Svizzera il 18
settembre 1992) impegnano gli Stati a garantire i diritti sanciti nei due Patti senza
discriminazione alcuna (art. 2 cpv. 2 Patto I; art. 2 cpv. 1 e art. 26 Patto II, cfr. FF
1991 I 925 segg.). La Svizzera è inoltre Stato contraente di una serie di accordi
internazionali che riguardano particolari forme di discriminazione: ad esempio la
Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale (RS 0.104; entrata in vigore per la Svizzera il 29 dicembre
1994) oppure la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna del 1979 ( RS 0.108; entrata in vigore per la Svizzera il 26
aprile 1997). Altre Convenzioni vincolanti per la Svizzera, quali la Convenzione-
quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (STE 157;
entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999) con il suo articolo 4, la
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107; entrata in
vigore per la Svizzera il 26 marzo 1979) con il suo articolo 2 e le Convenzioni di
Ginevra del 1949 con un comune articolo 3, vietano a loro volta le discriminazioni.
Nel suo rapporto annuo sull'attività della Svizzera in seno al Consiglio d'Europa nel
2000, il Consiglio federale sottolinea l'importanza del Protocollo aggiuntivo n. 12
nella promozione della parità tra uomo e donna. Inoltre, il Consiglio federale è come
in passato del parere che l'adozione di strumenti di controllo efficaci costituisca un
importante mezzo per la promozione del rispetto dei diritti dell'uomo. La ratifica del
Protocollo aggiuntivo sarebbe oltremodo consona alla politica delle pari opportunità
seguita finora dalla Svizzera anche nei confronti dell'estero e rappresenterebbe, in
particolare, un segno tangibile della determinazione di questo Paese a promuovere i
diritti delle donne quali componenti inalienabili, essenziali e indissolubili degli
universali diritti della persona sui quali è fondato anche il piano d'azione della
Svizzera "Pari opportunità fra donna e uomo". Occorre altresì citare la Carta sociale
europea, attualmente in discussione, che propone un divieto della discriminazione in
generale e che la Svizzera deve ancora esaminare nelle sue implicazioni. Infine,
vogliamo ricordare il messaggio, tuttora in fase di elaborazione, relativo al
riconoscimento della procedura di ricorso individuale prevista nell'articolo 14 della
citata Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.
Questa disposizione permette a persone singole o a gruppi di persone, dopo aver
superato il corso delle istanze nazionali, di inoltrare un ricorso individuale al comitato
competente dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD). La
Svizzera rafforza in tal modo la sua intenzione, già espressa in occasione della
Conferenza europea contro il razzismo tenuta a Strasburgo nell'ottobre del 2000, di
procedere attivamente nella lotta contro ogni forma di razzismo e di intolleranza.
Questa posizione sarà coerentemente sostenuta dalla Svizzera anche nell'ambito
della Conferenza mondiale dell'ONU contro il razzismo che si terrà nel settembre del
2001 in Sudafrica.
La Svizzera, secondo una prassi pluriennale, non procede per principio alla firma di
un accordo internazionale fino al momento in cui essa non è certa di poterlo in
seguito ratificare effettivamente. Allo stato attuale, la portata del 12° Protocollo
aggiuntivo della CEDU e le ripercussioni della sua adozione sull'ordinamento
giuridico svizzero sono ancora difficili da valutare.
Il divieto di discriminazione statuito dall'articolo 14 della CEDU, finora vincolante
anche per la Svizzera, vieta la discriminazione nell'esercizio dei diritti della CEDU.
La disposizione prescrive infatti che debba essere garantita la rivendicazione dei
diritti riconosciuti dalla Convenzione senza distinzione alcuna per quanto attiene in
particolare alla lingua, alla confessione o all'appartenenza ad una minoranza
nazionale. Il divieto di discriminazione non è autonomo e può essere invocato
soltanto nel contesto dei diritti e delle libertà garantiti dalla CEDU (e dai suoi
Protocolli aggiuntivi). Perciò esso viene anche definito un divieto di discriminazione
accessorio. Il 12° Protocollo aggiuntivo della CEDU propone per contro
un'uguaglianza giuridica vincolante autonoma che estenderebbe il campo
d'applicazione dell'articolo 14 della CEDU. In esso il divieto di discriminazione non
include tuttavia, come la maggior parte dei divieti di discriminazione internazionali,
nessuna definizione della discriminazione ma ne presuppone il concetto. La portata
del divieto di discriminazione e il suo stretto legame con l'imperativo dell'uguaglianza
giuridica sono in sostanza del tutto incontestabili. Anche l'articolo 8 capoverso 2
della Costituzione federale garantisce un divieto di discriminazione autonomo;
tuttavia, il rapporto tra questa disposizione costituzionale e il Protocollo aggiuntivo
deve essere esaminato dettagliatamente. Il Protocollo aggiuntivo molto generico e
aperto nella sua formulazione suscita però proprio per il suo amplissimo campo di
applicazione, una serie di interrogativi che non hanno avuto finora alcuna risposta
soddisfacente.
Innanzitutto non è chiaro in qual misura il Protocollo aggiuntivo trovi applicazione nel
rapporto tra privati (effetto su terzi). Ci si chiede se il divieto di discriminazione
comporti l'obbligo di misure positive. Quale margine lascia il Protocollo aggiuntivo
agli Stati membri nella delimitazione tra distinzioni ammesse e discriminazioni non
più ammesse? Gli Stati membri devono forzatamente intervenire a livello legislativo
qualora il diritto nazionale rivelasse lacune in materia di tutela dalla discriminazione?
Le nuove normative sono conciliabili con il diritto tributario, che nella maggior parte
degli Stati reca una forte impronta nazionale, o con la legislazione relativa alla
sicurezza sociale?
A seconda della risposta che sarà data a questi interrogativi nella prassi della Corte
di giustizia, il nuovo Protocollo potrà determinare effetti più o meno incisivi sugli
ordinamenti giuridici degli Stati membri della CEDU. Esso comporterà anche
conseguenze estese per la compatibilità del Protocollo aggiuntivo con l'ordinamento
giuridico della Confederazione e dei Cantoni.
Le conseguenze che i Cantoni dovranno fronteggiare in seguito alla ratifica del
Protocollo aggiuntivo dipenderanno dagli effetti che gli verranno attribuiti. Il
Consiglio federale ritiene che il Protocollo aggiuntivo della CEDU rappresenti un
accordo importante a livello europeo; ritiene tuttavia che prima di firmarlo sia
necessario analizzare con dovizia la sua compatibilità con il nostro ordinamento
giudiziario. Ai fini di tale analisi, si può fare riferimento alla giurisprudenza futura
della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale, in previsione della
firma e della ratifica future del Protocollo analizzerà compiutamente pure la
legislazione nazionale e, all'occorrenza, indirà una consultazione fra i Cantoni. La
Svizzera è confrontata con diversi aspetti della non discriminazione anche
nell'ambito di altri strumenti di diritto internazionale - quali p. es. il Protocollo
aggiuntivo n. 1 della CEDU, la Carta sociale europea, la Convenzione-quadro per la
protezione delle minoranze nazionali, l'articolo 14 della Convenzione
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, il Protocollo aggiuntivo
alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna. Le analisi attualmente in corso su tali strumenti di diritto
internazionale costituiscono una base su cui si fonderà l'esame del Protocollo n. 12
della CEDU, il quale sarà avviato senza indugio - una volta fornite le analisi citate.
Una panoramica di tali analisi in relazione al Protocollo aggiuntivo n. 12 contribuirà a
identificare eventuali discriminazioni nell'ordinamento giuridico svizzero. L'esame
summenzionato sarà presumibilmente disponibile alla fine del 2002.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.