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00.3691 · Mozione · 2000-12-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La luce diurna è importante per gli animali non solo perché consente il loro orientamento visivo

nella stalla ma anche perché grazie all'effetto su numerose funzioni corporee (ritmo ormonale

notte-giorno, stimolazione degli organi riproduttori, ecc.) permette di preservarne la salute.

L'articolo 14 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali prevede che gli

animali domestici non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro. Il Consiglio federale

intende mantenere questo principio nonché l'esigenza di un'intensità luminosa, durante il

giorno, nel settore degli animali, di almeno 15 lux.

Il capoverso 2 dello stesso articolo stabilisce che le stalle in cui gli animali soggiornano

permanentemente o prevalentemente devono essere illuminate possibilmente con luce diurna

naturale. Ciò significa che tutte le stalle occupate durante periodi brevi (ad esempio, stalle

d'alpeggio o stalle invernali utilizzate solo durante alcune settimane) non devono essere

illuminate con luce diurna.

Nelle direttive di esecuzione, l'Ufficio federale di veterinaria precisa l'articolo in questione come

segue:

- La luce diurna con un'intensità sufficiente è richiesta nelle nuove costruzioni e nelle

trasformazioni nonché nelle costruzioni esistenti se vi sono già delle finestre o delle aperture

o se esse possono essere realizzate senza un onere sproporzionato.

- Se nelle stalle esistenti non è possibile effettuare i necessari adattamenti senza un onere

eccessivo, l'intensità luminosa deve essere aumentata con la luce artificiale (fatta eccezione

per i raggi ultravioletti). Una carenza di luce diurna nella stalla deve essere compensata con

il pascolo regolare o con il moto regolare in un recinto all'aperto.

Gli organi preposti all'esecuzione non richiederanno alcun adattamento se è certo che durante il

giorno non vengono tenuti animali nella stalla. In questi casi, non viene neppure richiesto un

aumento dell'intensità luminosa mediante luce artificiale.

Nondimeno, nell'interesse degli animali, va richiesta un'intensità luminosa di 15 lux,

eventualmente con luce artificiale, anche nelle aziende i cui animali sono regolarmente condotti

al pascolo tanto più che d'inverno essi non possono uscire così regolarmente come in estate.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFE di preparare un'ampia revisione del diritto in materia di

protezione degli animali. A tale riguardo, oltre a creare strumenti moderni per l'applicazione

delle prescrizioni legali (informazione, formazione, motivazione) si dovrà garantire che le

regolamentazioni occupino il livello adeguato, ossia quello della legge o dell'ordinanza. Nel suo

rapporto dell'8 settembre 1999 (FF 1999 VIII 8396) all'attenzione della Commissione della

gestione del Consiglio degli Stati dal titolo "Difficoltà d'applicazione nella protezione degli

animali", il Consiglio federale sottolinea espressamente che "la rielaborazione della legge sulla

protezione degli animali non deve comportare e non comporterà una riduzione del livello della

protezione degli animali in Svizzera".

La mozione chiede che, in occasione della prossima revisione della legge sulla protezione degli

animali, le disposizioni sull'illuminazione nelle stalle vengano alleggerite. Ma la legge non può e

non deve disciplinare i dettagli delle prescrizioni in materia di detenzione degli animali. Ciò deve

avvenire a livello di ordinanza. Il Consiglio federale è disposto a studiare, nel quadro della

revisione dell'ordinanza che seguirà la revisione della legge, in che misura le precisazioni

attualmente contenute nelle direttive di esecuzione potranno eventualmente essere integrate

nell'ordinanza.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.