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00.3757 · Interpellanza · 2000-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'interpellante, secondo cui l'iscrizione di

un sito nel catasto dei siti inquinati equivale per il titolare a un passo sovente

decisivo. Per questo motivo sono stati regolati a livello d'ordinanza anche i principi

necessari per l'allestimento del catasto nonché una procedura a tappe, basata sulla

cooperazione (cfr. allegato). L'art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti)

chiede che le autorità cantonali iscrivano nel catasto i siti per i quali è accertato che

siano inquinati, oppure con grande probabilità è prevedibile che lo siano. Una

grande probabilità d'inquinamento è data ad esempio per i siti sui quali per lungo

tempo si sono svolti processi lavorativi in cui venivano utilizzate grandi quantità di

sostanze nocive senza che fossero adottate sufficienti misure di protezione, ciò che

ha portato a importanti contaminazioni del sottosuolo (p. es. trasbordo di oli minerali,

lavanderie chimiche, trattamento delle superfici, ecc.). L'OSiti chiede inoltre che,

nell'esecuzione, le autorità collaborino con i diretti interessati e perseguano soluzioni

comuni (cfr. art. 23 OSiti). Giusta l'art. 5 cpv. 2 OSiti, i Cantoni devono in ogni caso

informare preventivamente i titolari dei siti di una prevista iscrizione nel catasto e

dare loro la possibilità di pronunciarsi in merito. Se ad esempio il titolare di un sito

può provare di avere adottato delle misure di sicurezza - che hanno impedito una

contaminazione (p. es. mediante una vasca di contenimento) - andando contro la

prassi vigente all'epoca, allora l'autorità può rinunciare all'iscrizione nel catasto.

2. L'aiuto all'esecuzione dell'UFAFP, menzionato dall'interpellante, ha lo scopo di

limitare a un numero ragionevole i siti da iscrivere nel catasto sulla base di criteri

pragmatici. In collaborazione con i Cantoni e con le principali associazioni

economiche interessate, sono stati elaborati numerosi criteri decisionali. In

quest'ambito sono state naturalmente tenute in debito conto anche misure di

protezione dell'ambiente e di sicurezza adottate in passato per impedire una

contaminazione del sottosuolo mediante sostanze nocive. Si ritiene ad esempio che

con l'entrata in vigore e l'attuazione, alla metà degli anni Ottanta, di una serie di atti

legislativi nel settore ambientale, in linea di massima non si sono più verificate

contaminazioni del sottosuolo presso le aziende. Con la maggior parte dei settori

consultati è stato possibile trovare delle soluzioni soddisfacenti.

3. Data la varietà e la complessità dei processi lavorativi e artigianati impiegati nei

cento anni di storia industriale, non è tuttavia possibile e nemmeno ragionevole

indicare un elenco definitivo delle attività che hanno con certezza provocato delle

contaminazioni. In questo ambito deve rimanere un certo margine di manovra per la

valutazione dei singoli casi da parte dell'autorità competente. L'aiuto all'esecuzione

deve però servire a ridurre al minimo la valutazione dei singoli casi per escludere

possibilmente casi di poca importanza.

4. Giusta l'articolo 5 cpv. 3 OSiti, per un'iscrizione nel catasto non è sufficiente il

semplice sospetto di una contaminazione, ma è necessario provare che si sia

verificata con grande probabilità. In alcuni casi isolati, ad esempio quando il

detentore del sito ha omesso di consegnare la presa di posizione, è possibile che,

vista la complessità dell'attività da svolgere, siano stati iscritti nel catasto siti che in

realtà non sono contaminati. In questi casi, l'art. 6 cpv. 2 lett. a OSiti prevede la

cancellazione di un'iscrizione se indagini future dimostrano che il sito non è

contaminato con sostanze nocive. D'altro canto non si può nemmeno escludere che

le procedure pragmatiche proposte dall'aiuto all'esecuzione dell'UFAFP non

riconoscano effettivamente alcuni siti contaminati. Una valutazione individuale da

parte dell'autorità, integrata dalla presa di posizione del detentore, dovrebbe però

consentire di ridurre al minimo simili casi.

Il Consiglio federale è perciò del parere che i numerosi criteri di valutazione specifici del

settore non vadano trattati nell'ordinanza sui siti inquinati, ma in un aiuto all'esecuzione

tecnico. In questo modo è possibile tenere conto in modo ottimale delle molteplici

attività che nel corso del passato industriale della Svizzera hanno provocato delle

contaminazioni. Inoltre, può essere rispettata l'esigenza espressa da ampie cerchie del

mondo economico di creare un catasto unitario entro il termine prescritto (31 dicembre

2003, art. 27 OSiti).

Risposta del Consiglio federale.