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00.462 · Iniziativa parlamentare · 2000-12-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 21bis della legge sui rapporti tra i Consigli, presento la seguente iniziativa parlamentare, in forma di progetto elaborato, concernente la revisione della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV):

Art. 18bis

Disciplinamenti speciali per emittenti diverse dalla SSR

Cpv. 1

In deroga all'articolo 18 capoverso 2, la diffusione di opere audiovisive, come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (esclusi le serie, i romanzi a puntate, le emissioni di svago e i documentari), a condizione che la loro durata sia superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta dopo una parte completa di 45 minuti. Un'altra interruzione è ammessa se la loro durata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti. Se emissioni non comprese tra quelle menzionate vengono interrotte dalla pubblicità, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all'interno delle emissioni.

Cpv. 2

La pubblicità non può essere inserita nella diffusione di funzioni religiose. I telegiornali, i servizi di attualità politica, i documentari, le emissioni religiose e le emissioni per bambini di durata inferiore ai 30 minuti non possono essere interrotte dalla pubblicità. Se durano almeno 30 minuti si applicano le disposizioni di cui al capoverso 1.

Cpv. 3

In deroga all'articolo 18 capoverso 5, la pubblicità di bevande alcoliche è ammessa in conformità alle seguenti disposizioni:

a. non deve essere indirizzata specificatamente ai minori; nessun individuo che possa essere ritenuto un minore può essere associato in una pubblicità al consumo di bevande alcoliche;

b. non deve associare il consumo dell'alcool a prestazioni fisiche o alla guida automobilistica;

c. non deve suggerire che l'alcool possegga virtù terapeutiche o che abbia un effetto stimolante, sedativo o possa risolvere problemi personali;

d. non deve incentivare il consumo smodato di alcool od offrire un'immagine negativa dell'astinenza o della sobrietà;

e. non deve sottolineare indebitamente la gradazione alcolica delle bevande.