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01.1005 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. I sistemi di finanziamento monistici si distinguono dall'attuale sistema duale in quanto

regolano il flusso finanziario in modo diverso ed escludono un'ulteriore copertura del deficit da

parte dell'ente pubblico. Poiché non è possibile coprire i costi mediante una garanzia del deficit,

viene rafforzato l'incentivo ad un'amministrazione efficiente. Un ospedale può competere con

altri ospedali solo se organizza il lavoro in modo efficiente. Non vi è inoltre nessuna alterazione

degli incentivi a favore delle cure ospedaliere (sussidiate) e degli istituti pubblici (sussidiati).

Tuttavia, se presi separatamente, questi due elementi non sono ancora sufficienti a contenere i

costi. Tanto in un sistema di finanziamento duale quanto in uno monistico l'assistenza sanitaria

può essere compromessa in taluni segmenti se la rimunerazione delle prestazioni cagiona delle

perdite (in caso di rimunerazione troppo esigua) o il volume delle prestazioni viene ampliato in

funzione del profitto (in caso di rimunerazione troppo elevata). Il Consiglio federale è quindi

convinto che le condizioni quadro concrete siano determinanti per sapere se un sistema di

finanziamento monistico permetta più efficienza e una maggiore consapevolezza dei costi da

parte dei fornitori di prestazioni.

2. Un sistema non permette di per sé una maggiore trasparenza: i termini della

questione andrebbero piuttosto invertiti. Il Consiglio federale ritiene quindi che si

debbano dapprima creare condizioni di trasparenza continuando, nel contempo, a

considerare i Cantoni quali partner legati all'evoluzione del settore ospedaliero. Soltanto

in un secondo tempo si potrebbe passare ad un nuovo sistema di finanziamento, pur

sapendo che una modifica così importante del sistema di finanziamento degli ospedali

necessita in particolare di dati atti a determinarne le ripercussioni. D'altro canto, la

trasparenza nell'ambito del finanziamento ospedaliero attualmente non è sufficiente per

potere prendere in considerazione un tale cambiamento. Il Consiglio federale aveva già

fatto queste osservazioni nel messaggio del 18 settembre 2000 concernente la modifica

della legge federale sull'assicurazione malattie (FF 2001 p. 654).

3. Considerando la trasparenza richiesta, il Consiglio federale ha senza dubbio il

compito di emanare un'ordinanza sul calcolo dei costi degli ospedali e delle case di

cura. Nella primavera del 1998 è stata presentata una proposta in merito che, in seguito

ai pareri inoltrati, è stata esaminata e completata. Purtroppo, visto che non tutte le parti

coinvolte erano disposte a collaborare in ugual misura, i lavori, resi più difficili, sono

proceduti a rilento. All'inizio del 2001, in occasione di una conferenza di consultazione,

è stata discussa una seconda proposta e anche in questo caso sono emerse

divergenze di fondo inerenti in particolare la quantità di dati da comunicare. Nel corso di

quest'anno si svolgerà una procedura di consultazione scritta concernente un progetto

ulteriormente emendato. Non va tuttavia sottaciuto che, anche procedendo ad un

calcolo dei costi uniforme negli ospedali e nelle case di cura, non si potrà raggiungere la

completa trasparenza del finanziamento del settore stazionario. Finché i sussidi

cantonali a favore degli ospedali non saranno versati in base alle prestazioni, il

finanziamento non potrà essere interamente analizzato e comprovato in modo

trasparente.

Risposta del Consiglio federale.