01.1005 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. I sistemi di finanziamento monistici si distinguono dall'attuale sistema duale in quanto
regolano il flusso finanziario in modo diverso ed escludono un'ulteriore copertura del deficit da
parte dell'ente pubblico. Poiché non è possibile coprire i costi mediante una garanzia del deficit,
viene rafforzato l'incentivo ad un'amministrazione efficiente. Un ospedale può competere con
altri ospedali solo se organizza il lavoro in modo efficiente. Non vi è inoltre nessuna alterazione
degli incentivi a favore delle cure ospedaliere (sussidiate) e degli istituti pubblici (sussidiati).
Tuttavia, se presi separatamente, questi due elementi non sono ancora sufficienti a contenere i
costi. Tanto in un sistema di finanziamento duale quanto in uno monistico l'assistenza sanitaria
può essere compromessa in taluni segmenti se la rimunerazione delle prestazioni cagiona delle
perdite (in caso di rimunerazione troppo esigua) o il volume delle prestazioni viene ampliato in
funzione del profitto (in caso di rimunerazione troppo elevata). Il Consiglio federale è quindi
convinto che le condizioni quadro concrete siano determinanti per sapere se un sistema di
finanziamento monistico permetta più efficienza e una maggiore consapevolezza dei costi da
parte dei fornitori di prestazioni.
2. Un sistema non permette di per sé una maggiore trasparenza: i termini della
questione andrebbero piuttosto invertiti. Il Consiglio federale ritiene quindi che si
debbano dapprima creare condizioni di trasparenza continuando, nel contempo, a
considerare i Cantoni quali partner legati all'evoluzione del settore ospedaliero. Soltanto
in un secondo tempo si potrebbe passare ad un nuovo sistema di finanziamento, pur
sapendo che una modifica così importante del sistema di finanziamento degli ospedali
necessita in particolare di dati atti a determinarne le ripercussioni. D'altro canto, la
trasparenza nell'ambito del finanziamento ospedaliero attualmente non è sufficiente per
potere prendere in considerazione un tale cambiamento. Il Consiglio federale aveva già
fatto queste osservazioni nel messaggio del 18 settembre 2000 concernente la modifica
della legge federale sull'assicurazione malattie (FF 2001 p. 654).
3. Considerando la trasparenza richiesta, il Consiglio federale ha senza dubbio il
compito di emanare un'ordinanza sul calcolo dei costi degli ospedali e delle case di
cura. Nella primavera del 1998 è stata presentata una proposta in merito che, in seguito
ai pareri inoltrati, è stata esaminata e completata. Purtroppo, visto che non tutte le parti
coinvolte erano disposte a collaborare in ugual misura, i lavori, resi più difficili, sono
proceduti a rilento. All'inizio del 2001, in occasione di una conferenza di consultazione,
è stata discussa una seconda proposta e anche in questo caso sono emerse
divergenze di fondo inerenti in particolare la quantità di dati da comunicare. Nel corso di
quest'anno si svolgerà una procedura di consultazione scritta concernente un progetto
ulteriormente emendato. Non va tuttavia sottaciuto che, anche procedendo ad un
calcolo dei costi uniforme negli ospedali e nelle case di cura, non si potrà raggiungere la
completa trasparenza del finanziamento del settore stazionario. Finché i sussidi
cantonali a favore degli ospedali non saranno versati in base alle prestazioni, il
finanziamento non potrà essere interamente analizzato e comprovato in modo
trasparente.
Risposta del Consiglio federale.