01.1007 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è consapevole della problematica ed è preoccupato del fatto che
le disposizioni a tutela dei giovani siano messe in atto in modo lacunoso. Ha adottato
delle misure (vedi punti 2 e 3) per sensibilizzare le autorità cantonali e le cerchie
economiche interessate, e per migliorare la messa in atto delle disposizioni di legge.
2. La legge sull'alcool (art. 41) vieta la vendita e la mescita di bevande distillate a fanciulli
e adolescenti minori di 18 anni. La sorveglianza del perseguimento penale è delegato
ai Cantoni conformemente all'articolo 57 della legge sull'alcool.
Nell'ambito delle bevande alcoliche fermentate (vino, birra) a livello federale non
sussistono attualmente limitazioni uniformi relative alla vendita. Per colmare questa
lacuna il Dipartimento federale dell'interno ha proposto una modifica dell'ordinanza
sulle derrate alimentari. La proposta prevede di fissare a livello nazionale l'età minima,
per la vendita di birra, vino e sidro, a 16 anni. La decisione del Consiglio federale è
prevista entro la fine dell'anno.
Per le bevande distillate la limitazione della pubblicità è disciplinata nella legge
sull'alcool (art. 42b). In base a essa è ammessa solo la pubblicità che si limita a
indicazioni che si riferiscono alle proprietà del prodotto. La Regia federale degli alcool
(RFA) offre al settore consulenza per la realizzazione di pubblicità conforme al diritto,
sorveglia il rispetto delle restrizioni entrate in vigore nel 1983 e interviene
sistematicamente in caso di infrazioni. Rallegra costatare che le cerchie commerciali
interessate si attengono ampiamente alle limitazioni concernenti le bevande distillate.
Nel settore delle bevande fermentate, in base all'articolo 24 dell'ordinanza sulle derrate
alimentari, sussiste una restrizione alla pubblicità che si rivolge espressamente ai
giovani. Altre limitazioni non sono previste.
L'esecuzione di queste disposizioni spetta ai Cantoni. Si tratta di un compito non facile
e il Consiglio federale, che ne è consapevole, si impegnerà a sostenere i Cantoni
nell'adempimento di questa incombenza.
3. L'esecuzione delle disposizioni a tutela dei giovani è di competenza dei Cantoni. La
Confederazione può solo influire indirettamente, sensibilizzandoli e indicando loro il
modo di ottenere risultati positivi nella messa in atto delle disposizioni di legge. La
RFA ha svolto nel 1999 e nel 2000, in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità
pubblica, una serie di manifestazioni e di workshop allo scopo di sensibilizzare autorità
di esecuzione, aziende commerciali, genitori nonché pedagoghi. La questione centrale
verteva sulle modalità di applicazione delle disposizioni sui limiti d'età rispetto alla
problematica dell'alcool. In questo contesto sono state mostrate alle cerchie
economiche misure particolarmente efficaci, in grado di facilitare l'osservanza e
l'applicazione delle disposizioni a tutela dei giovani. Per questo lavoro informativo, la
RFA ha elaborato diversi promemoria che offrano una visione completa delle
disposizioni di legge in proposito.
Risposta del Consiglio federale.