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01.1016 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 4 giugno 1992 il Consiglio federale ha concluso un accordo di natura fiscale con la SITA.

Sulla base delle informazioni a disposizione, il Consiglio federale ha stimato che i cinque

criteri fissati per concludere un tale accordo fossero osservati. I cinque criteri sono i seguenti:

a) La maggioranza dei membri

dell'organizzazione dev'essere composta da Stati o organizzazioni di diritto pubblico:

In gran parte delle compagnie aeree membri della SITA, la proprietà è detenuta

parzialmente o totalmente dai Governi. In certi casi, la compagnia aerea nazionale è

perfino parte integrante di un dipartimento governativo. Inoltre, tutti i membri della

SITA assicurano servizi di trasporto aereo civile secondo accordi internazionali e, di

conseguenza, adempiono una funzione quasi governativa, trattandosi

dell'applicazione di diritti di cui possono disporre soltanto gli Stati.

b) La struttura interna dell'organizzazione

dev'essere modellata su quella di un'organizzazione intergovernativa:

Le indagini eseguite hanno permesso di concludere che questa condizione è soddisfatta.

c) Le risorse finanziarie dell'organizzazione devono essere in maggioranza di

provenienza pubblica:

Sebbene la SITA sia creata sul modello cooperativo del diritto belga, è l'approccio di

un'associazione senza scopo di lucro che è stato adottato dall'inizio da parte dei fondatori

che consideravano la SITA come un apparato del servizio pubblico. I costi d'esercizio della

SITA sono ripartiti fra gli utenti in funzione del loro grado di utilizzazione dei servizi. Gli

utilizzatori concedono anticipi alla SITA per coprire le sue spese e l'eventuale eccedenza è

rimborsabile o riportata sul preventivo dell'anno seguente. Non ci sono quindi utili d'esercizio.

Di conseguenza, in nessun Paese in cui esercita le sue attività la SITA è assoggettata

all'imposta sul reddito o sull'utile delle società.

Dato che i membri della SITA sono in parte compagnie aeree di proprietà dei rispettivi

Governi, si può ritenere che le risorse finanziarie della SITA siano in parte di provenienza

pubblica. Del resto, la SITA è libera di perseguire i suoi obiettivi organizzando la sua attività

per il tramite di persone giuridiche terze come la società Equant.

d) L'organizzazione deve esercitare

funzioni in un campo importante delle relazioni interstatali:

Attraverso la conclusione dei differenti accordi internazionali, gli Stati assumono

responsabilità in relazione alla sicurezza, alla regolarità e all'efficacia del trasporto civile

aereo. Essi affidano l'esecuzione della maggior parte dei loro obblighi internazionali ad

amministrazioni nazionali dell'aviazione civile e delegano determinate attività a compagnie

aeree. Per assolvere i loro compiti, le compagnie hanno dovuto dotarsi di una struttura

propria, la SITA, che assume in tal modo funzioni quasi governative. In effetti, se questa non

esistesse, gli Stati dovrebbero fornire loro stessi i servizi richiesti. Inoltre, la SITA assicura, in

certi Paesi in cui la rete non è sufficientemente sviluppata, la trasmissione di messaggi

relativi al controllo aereo (la sicurezza) la cui responsabilità incombe direttamente degli Stati.

In questo caso, essa assolve dunque funzioni governative.

e) La Svizzera deve avere un interesse particolare a che l'organizzazione abbia

la sua sede (o una sede accessoria) nel suo territorio:

L'insediamento in Svizzera della SITA rappresenta un vero interesse dal punto di vista della

politica di Stato ospite e nella prospettiva dello sviluppo nel campo delle telecomunicazioni,

in particolare nel contesto europeo. Con la IATA (Associazione del trasporto aereo

internazionale) si trattava di creare un polo europeo dell'aviazione civile.

Le condizioni necessarie al riconoscimento del carattere intergovernativo della SITA

non sono state modificate dal 1992 e, secondo l'opinione del Consiglio federale,

continuano a essere adempiute.

2. Come menzionato al numero 1 lettera c) più sopra, la SITA è libera come ogni

società mista del settore pubblico, di organizzare, ad esempio, le sue attività tramite

persone giuridiche terze.

3. Quando conclude accordi di sede con organizzazioni intergovernamentali il

Consiglio federale si fonda sul diritto delle organizzazioni internazionali. Secondo un

principio di questo diritto lo Stato di sede non deve trarre vantaggi finanziari dalla

presenza di organizzazioni internazionali sul suo territorio. Se l'organizzazione e il

suo personale sono assoggettati all'imposta, ciò corrisponde a un contributo indiretto

degli Stati membri al budget dello Stato ospitante nella misura in cui i salari siano

pagati grazie ai contributi degli Stati dell'organizzazione. Sull'esempio degli altri Stati

che ospitano organizzazioni internazionali, la Svizzera segue dunque la prassi

d'esonerare il personale di nazionalità estera di un'organizzazione intergovernativa.

Nei casi di personale di nazionalità svizzera questo è esonerato solo se

l'organizzazione prevede un sistema d'imposizione interna e ciò per evitare la doppia

imposizione.

Quando si tratta di un'organizzazione quasi-governativa, il personale straniero è

esentato delle imposte riscosse in Svizzera. Con riferimento al personale svizzero

non è possibile accordare questa esenzione fiscale in quanto un'organizzazione

quasi-governativa non potrebbe attuare un vero sistema d'imposizione interna. Infatti,

essa è costituita, oltre che da una maggioranza di Stati, da organismi privati che non

hanno competenze in materia fiscale. La condizione dell'imposizione interna non può

quindi essere soddisfatta.

Ciononostante, per assicurare la parità di trattamento tra membri del personale,

siano essi stranieri o svizzeri, la maggior parte delle organizzazioni quasi-governative

tiene conto della situazione fiscale del proprio personale per calcolare i salari.

Le azioni dei collaboratori ricevute dagli impiegati della SITA costituiscono una forma

salariale atipica di retribuzione effettuata da un'organizzazione internazionale. Nel

diritto fiscale svizzero questa modalità di retribuzione rientra nella nozione di reddito

imponibile derivante da un'attività lucrativa a carattere dipendente, vale a dire di

salario. Queste azioni dei collaboratori devono quindi seguire lo stesso regime più

sopra esposto.

4. Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato della vigilanza

dell'applicazione dell'accordo. Se dovesse constatare che le condizioni enunciate più

sopra non sono più soddisfatte, potrebbe proporre al Governo di denunciare

l'accordo concluso con la SITA conformemente alla pertinente clausola contenuta

nello stesso testo. Come detto alla fine del numero 1 della presente risposta, il

Consiglio federale è giunto alla conclusione che non vi sono ragioni per denunciare

l'accordo stipulato con la SITA in quanto le condizioni poste alla sua conclusione

continuano a essere adempiute.

Risposta del Consiglio federale.