01.1041 · Interrogazione ordinaria · 2001-05-09
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Comco si ritiene competente, in virtù della legge sui cartelli (LCart), per effettuare inchieste contro le imprese che si rifiutano di far transitare sulla loro rete la corrente elettrica di aziende terze. Inoltre, dopo un esame dettagliato, la Comco è giunta alla conclusione che nessuna prescrizione di diritto pubblico esclude l'applicazione della LCart nel caso delle EEF. Le aziende elettriche friborghesi hanno ricorso contro la decisione della Comco presso la Commissione di ricorso in materia di concorrenza. Questa (ed eventualmente il Tribunale federale in ultima istanza) dovrà giudicare se la Comco era competente per trattare una controversia concernente il rifiuto di far transitare la corrente elettrica e se essa ha ammesso a giusto titolo un comportamento illecito delle EEF. Inoltre le EEF hanno la possibilità, giusta l'articolo 31 LCart, di presentare al Consiglio federale una domanda di autorizzazione eccezionale della limitazione della concorrenza. La decisione fondata sul diritto cartellistico non è messa in questione nell'ambito di una tale procedura. Si tratta di una decisione fondata unicamente su interessi pubblici preponderanti. In seguito a tale richiesta, il Consiglio federale potrebbe, in via eccezionale, dichiarare lecito il rifiuto delle EEF di far transitare la corrente elettrica. Una simile decisione dovrebbe essere limitata nel tempo. Ciò per quanto riguarda la valutazione giuridica del modo di procedere della Comco.
Per quanto riguarda il lato politico, la Comco ha chiaramente rilevato, in occasione della conferenza stampa in cui ha presentato la propria decisione in merito al caso EEF, che soltanto la LMEE potrà condurre a una liberalizzazione completa del mercato dell'elettricità. Una procedura della Comco in un caso particolare non consente di risolvere i problemi inerenti alla liberalizzazione (regolamentazione dei prezzi, ecc.). Dalle dichiarazioni della Comco emerge chiaramente che essa riconosce che sarà il popolo a decidere, alla fine, sulla questione della liberalizzazione, allorché il referendum verrà sottoposto al voto popolare.
2. Il Consiglio federale condivide questo parere. Esso riconosce che la Comco ha preso sul serio la propria responsabilità politica nella misura in cui ha insistito sul fatto che, per ottenere una liberalizzazione completa, è indispensabile l'accettazione della LMEE da parte del popolo.
3. Se il popolo si rifiutasse di approvare la LMEE, la Comco potrebbe ricevere diversi reclami in seguito ai rifiuti di far transitare la corrente elettrica. La Comco dovrebbe comunque esaminare ogni singolo caso nell'ambito di una procedura ordinaria. Essa potrebbe quindi dichiarare soltanto puntualmente che un rifiuto di far transitare la corrente è illecito in virtù della LCart. La Comco non si pronuncerebbe sulla questione della retribuzione del transito, se restasse fedele alla prassi adottata nel caso delle EEF. Le parti dovrebbero intavolare negoziati in merito a tale questione fondamentale. Il Consiglio federale, come è già stato espresso pubblicamente dalla Comco, ritiene che quest'ultima non possa procedere a un'apertura del mercato mediante decisioni relative a casi particolari, come sarebbe possibile qualora la LMEE venisse accettata.
4. Il Consiglio federale non ritiene che la decisione della Comco nel caso delle EEF sia un intervento prematuro. La Comco ha infatti applicato la LCart e ha in tal modo svolto il compito conferitole dalla legge. Il controllo della decisione della Comco spetta alle autorità di ricorso (Commissione di ricorso in materia di concorrenza, Tribunale federale, rispettivamente Consiglio federale). Di conseguenza, il Consiglio federale non prevede di riesaminare le competenze della Comco.
5. L'UFE non conosce il numero dei contratti bilaterali per il transito di energia elettrica già conclusi finora da terzi. In base al diritto attualmente in vigore, si tratta di contratti di diritto privato che non sono soggetti né a notifica, né ad autorizzazione. L'UFE parte nondimeno dal principio che negli ultimi tempi, a causa della pressione dovuta all'imminente apertura del mercato è stato concluso, di comune accordo, un numero sempre maggiore di contratti per il transito di energia elettrica. In linea di massima, l'UFE approva il fatto che, già prima dell'entrata in vigore della nuova LMEE, la concorrenza faccia la sua apparizione nell'ambito dell'economia dell'energia elettrica. Questa concorrenza non deve tuttavia essere introdotta a spese delle PMI e delle economie domestiche vincolate dal monopolio. Per tale motivo l'UFE considera assolutamente necessaria una rapida entrata in vigore della LMEE. Soltanto in questo modo può essere garantita un'apertura ordinata del mercato dell'energia elettrica, di cui possono approfittare tutti gli operatori del mercato e in cui anche le energie rinnovabili hanno una reale opportunità.
6. La LMEE non contiene alcuna disposizione sulla disdetta o sull'adeguamento dei contratti di transito esistenti. Una proposta in tal senso (che si riferiva però in generale ai contratti di approvvigionamento di elettricità vigenti) non è stata accolta favorevolmente in occasione della procedura di consultazione. Per contro, l'articolo 33 LMEE, che prevede la possibilità di adeguare i contratti di fornitura di energia elettrica che esistono fra le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica (rispettivamente con i loro fornitori precedenti) non è stato contestato né in occasione della procedura di consultazione né durante i dibattiti alle Camere federali.
In linea di massima, i contratti di transito esistenti rimangono validi con l'entrata in vigore della LMEE. Nondimeno, le parti contraenti hanno la possibilità di fare riesaminare dalla Commissione di arbitrato le condizioni di accesso alla rete e, in particolare, l'importo della retribuzione per il transito di energia elettrica (art. 16 cpv. 1 LMEE). Per quanto riguarda la questione della protezione della buona fede in occasione di un intervento in rapporti contrattuali esistenti, la Commissione di arbitrato dovrà sviluppare una prassi in base a decisioni prese in casi particolari.
7. Se la LMEE verrà rifiutata, il Consiglio federale non disporrà di alcuno strumento di azione in rapporto ai contratti di transito esistenti Questi ultimi sono stati conclusi liberamente dalle aziende in previsione dell'apertura del mercato. Se alcuni contratti di transito esistenti dovessero essere annullati da prescrizioni di diritto pubblico o se i loro effetti fossero limitati, bisognerebbe poter giustificare quest'intromissione nella libertà economica e occorrerebbe creare una base legale a tale scopo. Tuttavia, le aziende hanno inserito nei contratti determinate riserve che verrebbero applicate nel caso in cui la LMEE fosse respinta. L'esecuzione, l'adeguamento o persino l'annullamento dei contratti di transito già conclusi spettano alle parti contraenti. Per principio, la Comco non interviene in tali controversie civili e contrattuali.
Risposta del Consiglio federale.