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01.1045 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sul riciclaggio di denaro obbliga l'intermediario finanziario, al momento dell'avvio della relazioni d'affari, a identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. La presenza fisica del cliente non è tuttavia richiesta all'apertura del conto.

Per l'avvio della relazione d'affari per corrispondenza la vigente convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche prevede che il controllo dell'identità avvenga in modo che la banca possa confermare la residenza della controparte mezzo posta. Se il cliente si presenta successivamente di persona nella banca, si fotocopierà in tale occasione un documento di legittimazione.

L'apertura di un conto via internet è una particolare modalità di apertura di conto per corrispondenza e il controllo dell'identità potrebbe quindi avvenire via recapito postale. Per banche e commercianti di valori mobiliari che operano solo via internet, l'identificazione successiva non può però aver luogo per mancanza di adeguati spazi commerciali. Rispetto alle banche esistenti, una rinuncia completa a un colloquio personale con tutti i nuovi clienti del citato genere di banche e di commercianti di valori mobiliari comporterebbe invero una procedura di identificazione qualitativamente inferiore. Per questo motivo la Commissione delle banche obbliga le banche e i commercianti di valori mobiliari, che operano solo via internet, a effettuare un colloquio personale prima dell'apertura del conto allo scopo di controllare l'identità dei clienti e di vigilare continuamente sulla relazione d'affari intrattenuta con clienti di una certa importanza a causa dell'ammontare dei valori patrimoniali depositati. In ogni caso sono considerati clienti importanti tutti coloro che all'inizio della relazione d'affari depositano valori patrimoniali di 500'000.- o più franchi.

L'adeguatezza dell'attuale regolamentazione sull'apertura dei conti per corrispondenza è inoltre attualmente esaminata in modo approfondito dal gruppo di lavoro istituito dalla Commissione delle banche. Nell'ambito di questo gruppo di lavoro viene tra l'altro esaminato anche l'impiego delle firme elettroniche.

D'altra parte, anche l'ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti (ordinanza) permette di stabilire per corrispondenza le relazioni d'affari con una persona fisica. La futura controparte deve presentare i suoi dati personali con lettera o con ogni altro mezzo equivalente e consegnare una copia autenticata del passaporto o della carta d'identità. Se la controparte non è domiciliata in Svizzera, l'intermediario finanziario esige una copia autenticata del passaporto o della carta d'identità ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza; esso esige inoltre una firma legalizzata o un attestato dell'autenticità della firma della controparte.

L'avvio dell'attività via internet deve essere qualificato come l'avvio delle relazioni d'affari per corrispondenza con le persone fisiche. Ciò non è esplicitamente disciplinato nell'ordinanza; in particolare non è prevista nessuna agevolazione relativa alle prescrizioni di identificazione. Di conseguenza bisogna ritenere che anche per l'apertura di conti via internet l'identificazione sia prescritta in maniera imperativa.

Risposta del Consiglio federale.