01.1049 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Osservazioni generali
Già in passato il Consiglio federale ha reiteratamente accennato alla grande importanza che il promovimento dell'integrazione assume nell'ambito di una politica migratoria coronata da successo (cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione Fetz, Misure efficaci per integrare gli stranieri in Svizzera, 00.3585).
Con l'assunzione, nella legge sugli stranieri, di un articolo sull'integrazione (art. 25a LDDS) è stata istituita per la Confederazione la possibilità di stanziare aiuti finanziari per il promovimento dell'integrazione sociale in favore degli stranieri. La pertinente ordinanza d'esecuzione, incentrata preponderantemente sul rapporto riguardante l'integrazione fornito dalla CFS, è in vigore a contare dal 1° ottobre 2000. Giusta l'articolo 16 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS) sono ambiti di promovimento, in particolare, la conoscenza delle lingue nazionali, la formazione generale, l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione come anche le ramificazioni regionali delle strutture (creazione e ampliamento di servizi regionali di aiuto agli stranieri). In base all'ordinanza sull'integrazione il capo del DFGP ha emanato un disciplinamento delle priorità.
Per il 2001 la Confederazione ha a sua disposizione un credito di 10 milioni di franchi da dedicare a progetti d'integrazione. Di norma, Cantoni, Comuni e terzi devono adeguatamente partecipare ai costi dei progetti approvati. Per contro non vige alcun obbligo per la Confederazione di versare tali contributi.
Per lo stanziamento di aiuti finanziari decide, per credito autorizzato fino a 300 000 franchi, l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) e il DFGP per gli importi superiori. Le domande vanno presentate alla Commissione federale degli stranieri. Quest'ultima accerta l'adempimento dei presupposti formali, si pronuncia in merito alla domanda e la trasmette, corredata dal proprio parere, all'UFDS.
Riguardo alle singole domande
Ad 1:
Gli aiuti finanziari della Confederazione possono essere elargiti per gli ambiti di promovimento menzionati nell'ordinanza sull'integrazione. L'ordine di priorità precisa i criteri determinanti per gli anni 2001 - 2003. Secondo detti criteri vengono soprattutto sostenuti i progetti riguardanti le lingue, la formazione di persone chiave e la partecipazione. Ulteriore punto fulcro del programma è costituito dalla costituzione rispettivamente consolidamento delle strutture regionali. I corrispondenti contratti di prestazione sono già stati conclusi o sono in via di preparazione con i servizi regionali per gli stranieri, d'intesa con i Cantoni.
Ad 2:
Sino a fine luglio 2001, l'Ufficio federale degli stranieri ha trattato definitivamente 385 domande di aiuto finanziario. Ben 205 di queste hanno beneficiato di contributi finanziari, in generale ridotti. Per il periodo menzionato, l'aiuto più cospicuo di fr. 200'000.- è stato assegnato al progetto "Campagna pubblica 2000/2001" dei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna e quello più ridotto di fr. 1000.- al progetto "Tedesco per donne di lingua straniera", inoltrato da una persona privata del Cantone Appenzello Esterno.
Ad 3:
A prescindere da un'eccezione, i progetti sussidiati sono giunti da tutti i Cantoni. Soltanto dal Cantone Nidwaldo è giunto un progetto che ha dovuto essere respinto. La maggioranza dei progetti sussidiati parzialmente e completamente proveniva dai Cantoni Zurigo, Berna, Argovia, Basilea Città, Lucerna e Vaud.
Ad 4:
Il promovimento dell'integrazione della Confederazione completa le prestazioni fornite dai Cantoni, Comuni e privati. Assai importanti sono infatti le prestazioni all'integrazione fornite negli ambiti del mercato del lavoro, della formazione professionale e del promovimento della sanità. Siffatti intenti interessano la popolazione intera e vanno quindi a beneficio di numerosi stranieri. Il promovimento incentrato sulla legislazione federale a sostegno degli stranieri tiene invece conto di esigenze specifiche. Una di queste è ad esempio il promovimento misurato dell'insegnamento linguistico per gruppi difficilmente raggiungibili. Pertanto, la politica d'integrazione consiste anche di pacchetti di singole misure. Il Consiglio federale non teme pertanto che l'approvazione di aiuti individuali pregiudichi nelle grandi linee la politica d'integrazione.
Ad 5:
Per il 2001 le domande di finanziamento di progetti sono state pari a circa 35 milioni di franchi. Inoltre sono state presentate offerte pari a circa 5 milioni di franchi per contratti di prestazione riguardanti l'insediamento o l'ampliamento di strutture regionali. Per il 2001 l'Ufficio federale degli stranieri prevede aiuti per circa 9 milioni di franchi. Il credito stanziato per il 2001 non sarà presumibilmente assorbito completamente in quanto numerosi progetti hanno subito ritardi a seguito di una ritardata decisione riguardante l'aiuto finanziario.
Ad 6:
Sul credito di 10 milioni di franchi approvato per l'anno 2001, 0,5 milioni di franchi hanno dovuto essere trasformati in credito per il personale, onde consentire l'istituzione di posti presso la Commissione federale degli stranieri al fine di preparare la distribuzione dei mezzi.
Ad 7:
La Commissione federale degli stranieri ha pubblicato le proprie esperienze nel rapporto del 9 luglio 2001. Secondo la CFS, il cospicuo numero di domande di progetto presentate e risultate fondate giustifica la necessità di un programma federale per il promovimento dell'integrazione. La Commissione si felicita per le numerose attività che uffici statali, organizzazioni di stranieri, sindacati, associazioni economiche, opere assistenziali e privati promuovono in favore dell'integrazione della popolazione straniera. Spera che grazie al programma d'integrazione della Confederazione sia possibile mobilitare ulteriori forze a favore di tale intento. Secondo il suo parere, occorrono però maggiori mezzi per continuare anche negli anni a venire con questi progetti nonché per realizzarne dei nuovi. L'ordine di priorità della Confederazione per gli anni 2001 - 2003 è stabilito e la CFS si atterrà fondamentalmente alla prassi sinora instaurata e sostenuta dall'Ufficio federale degli stranieri.
Ad 8:
La CFS, per le sue raccomandazioni, si è fondata sulle basi giuridiche vigenti (priorità secondo l'art. 17 dell'ordinanza sull'integrazione e programma per gli anni 2001-2003). Al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento per domande analoghe la Commissione ha sviluppato ulteriori criteri nell'emanazione di raccomandazioni per l'Ufficio federale. Questi criteri sono recepiti nel sopra citato rapporto della CFS (rapporto della CFS del 9 luglio 2001 sulla concessione di sussidi nel 2001, pag. 5f) che è a disposizione del pubblico.
Risposta del Consiglio federale.