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01.1051 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La versione del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, adottata dal Parlamento il 23 marzo 2001, contiene tre nuovi elementi che dovranno essere ripresi nell'ordinanza d'esecuzione:

- l'introduzione di aiuti finanziari interaziendali a istituzioni e progetti intesi ad aumentare il potenziale di sviluppo regionale delle imprese e a stimolare le capacità d'innovazione e d'investimento nelle zone di rilancio economico;

- lo sganciamento delle agevolazioni fiscali dalle fideiussioni e dai contributi sui costi d'interesse;

- la determinazione delle zone di rilancio economico sulla base di un fattore aggiuntivo che tenga conto, in modo sistematico e obiettivo, delle caratteristiche strutturali riguardanti lo stato e il potenziale di sviluppo dell'economia.

La delimitazione delle zone di rilancio economico, che risale fondamentalmente al 1997, deve essere rivista anche nell'ottica dei fattori strutturali. Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) è stato incaricato dal DFE di preparare la revisione dell'Ordinanza del Consiglio federale del 10 giugno 1996. Il 5 aprile 2001 il seco ha organizzato un incontro con i rappresentanti cantonali del promovimento economico e, a metà maggio, ha aperto una procedura di consultazione tecnica presso i dipartimenti cantonali dell'economia ai quali è stato chiesto di indicare le regioni che dovrebbero beneficiare del decreto precisando secondo quali criteri. Per fornire ai Cantoni un punto di riferimento, il seco ha presentato i criteri di regionalizzazione preparati da un esperto sulla base di indicatori statistici.

Pervenute al seco entro la fine di giugno, le proposte dei Cantoni servono ad affinare il metodo di delimitazione delle zone beneficiarie e, nei limiti del possibile, verranno integrate nel testo della nuova ordinanza che sarà adottata dal Consiglio federale. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha dal canto suo espresso l'auspicio di essere consultata conformemente all'articolo 47a della Legge sui rapporti fra i Consigli.

Il Consiglio federale risponde come segue alle tre domande:

- La definizione delle zone beneficiarie è stata delegata al DFE. Il Consiglio federale non intende fissare un tetto preciso. Le zone saranno definite dal DFE in stretta collaborazione con i Cantoni sulla base di ripetuti contatti. L'analisi delle risposte dei Cantoni dimostra che queste zone potrebbero raggruppare circa il 33 per cento della popolazione svizzera ove venissero presi in considerazione tutti i desideri espressi. La proporzione attuale è di circa il 25%. Un tale aumento non si giustifica in un contesto economico nettamente migliorato. Anzi, per tenere conto di questo miglioramento sarebbe auspicabile restringere il perimetro. Viceversa, se la situazione di certe regioni dovesse peggiorare, il Consiglio federale è disposto a estendere il campo d'applicazione.

- In generale, i valori soglia non sono determinati in funzione di criteri immanenti. Anche se è spesso più facile rapportarsi alla media nazionale, occorre a volte ricorrere a definizioni più arbitrarie. Ad ogni modo, il Consiglio federale è dell'avviso che è fondamentale rispettare il principio dell'equità e trattare allo stesso modo le regioni che hanno delle strutture o una situazione identica.

- La presa in considerazione dei criteri strutturali, come auspicato dal Parlamento, è un compito delicato. In effetti, anche se i Cantoni fanno riferimento ad indicatori particolari per definire i loro problemi strutturali, è spesso purtroppo molto difficile utilizzare gli stessi criteri per tutta la Svizzera. Inoltre, gli elementi in questione sono in gran parte intangibili come sottolineato nella domanda. Lo studio bancario menzionato si basa in particolare su dati fiscali e sul flusso di pendolari, due strumenti che misurano l'attrattiva dei Cantoni. Anche se una parte di questi criteri può essere presa in considerazione per la delimitazione delle zone di rilancio economico, ciò non è il caso per altri elementi centrali dell'analisi bancaria: inoltre, la banca in questione non pubblica la valutazione (rating) delle branche economiche e dei Cantoni, nonostante questi fattori influenzino fortemente i risultati dell'analisi.

Risposta del Consiglio federale.