01.1054 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'interrogazione ordinaria fa riferimento all'equipaggiamento e all'armamento dei corpi di polizia cantonale; ai sensi della Costituzione federale la competenza in tale ambito spetta di per sé ai Cantoni. La Confederazione è dal canto suo responsabile per la Polizia giudiziaria federale, a essa subordinata, e per il Corpo delle guardie di confine. La Confederazione e i Cantoni sono entrambi tenuti al rispetto del diritto internazionale pubblico (cfr. art. 5 cpv. 4 Cost.). Sul piano internazionale la Confederazione si impegna per una modernizzazione del divieto di munizioni deformanti nei conflitti armati. In considerazione di tali circostanze il Consiglio federale reputa opportuno un coordinamento dell'impiego di munizioni deformanti.
In merito alle singole domande:
1. Nella sua risposta all'interrogazione ordinaria Rechsteiner dell'11 giugno 1986 concernente l'impiego di proiettili "hollowpoint" (a punta cava) da parte dei corpi cantonali di Polizia (86.652), il Consiglio federale ha ritenuto che, sulla base del diritto internazionale pubblico, è vietato l'impiego di munizioni che causano inutili sofferenze. In considerazione di ciò i comandanti cantonali di polizia hanno convenuto di non più impiegare proiettili "softpoint" o "hollowpoint".
Nella risposta all'interrogazione ordinaria Rechsteiner del 20 marzo 1987 concernente i proiettili "hollowpoint" (87.633), il Consiglio federale ha precisato che poteva essere ammesso l'impiego di munizione speciale esclusivamente nel quadro di scenari precisamente determinati ed esaustivamente enumerati:
- per interventi di polizia contro soggetti criminali violenti, in particolare nel caso di presa di ostaggi, quando l'impiego di munizione speciale si impone per ragioni di ordine tattico o quando fa seguito a un ordine particolare di un ufficiale di polizia;
- per l'adempimento di compiti di polizia in spazi operativi limitati localmente, come per esempio all'interno di aeroplani o in un aeroporto, dove l'impiego di pallottole con incamiciatura esterna completa comporterebbe un rischio eccessivo per i terzi;
- per la protezione ravvicinata di persone in pericolo.
Questa autorizzazione limitata si fonda su una ponderazione di beni giuridici: da un lato nel quadro di conflitti armati non è permesso l'impiego di munizioni che, per la loro struttura e per gli effetti che producono, cagionano inutili danni. D'altro canto, rispettando il principio della proporzionalità, in situazioni di criminalità particolarmente violenta la polizia deve essere in grado di intervenire in modo efficace e mettendo il meno possibile in pericolo le persone non coinvolte.
Il Consiglio federale era ed è tuttora consapevole dei grossi pericoli insiti nel lavoro della polizia. È il motivo per cui non ha escluso in modo assoluto l'impiego di pallottole deformanti. Si prevede però ora di impiegare tali munizioni deformanti anche nel normale servizio di polizia, e quindi in una misura estesa. Tali munizioni comportano certamente un potenziale di ferimenti minore rispetto alle munizioni "hollowpoint" e "softpoint", ma con il loro impiego aumenta il rischio che le persone colpite subiscano ferite più gravi rispetto alla munizione utilizzata finora nel servizio ordinario di polizia. Secondo il Consiglio federale non è dimostrato che le nuove munizioni deformanti assicurino, nel complesso, una miglior protezione della polizia e dei terzi non coinvolti: nella pratica la maggior parte dei colpi sparati non colpisce infatti l'obiettivo. Sulla base di uno studio della Commissione tecnica delle polizie svizzere, le nuove munizioni deformanti, rispetto a quelle precedenti, causano alla persona colpita ferite tendenzialmente più gravi. È soprattutto questo aspetto che appare preoccupante, poiché in caso di un'introduzione generalizzata di proiettili deformanti, essi verrebbero utilizzati non soltanto in caso di legittima difesa o di aiuto prestato per legittima difesa, ma anche come colpi di avvertimento o colpi sparati per impedire una fuga.
La Svizzera è inoltre lo Stato depositario e parte contraente della Convenzione di Ginevra del 1949 e dei Protocolli addizionali del 1977, relativi alla protezione delle vittime di conflitti armati. Tali convenzioni, così come altri trattati internazionali precedenti, ratificati dalla Svizzera, contemplano il principio di diritto consuetudinario, ai sensi del quale nessuno può subire un trattamento inumano. Detto principio è concretato dalla Dichiarazione dell'Aia del 1899 che vieta l'utilizzo di munizione deformante. Anche in tempi più recenti, in vista della Conferenza di revisione 2001 relativa alla Convenzione del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche, la Svizzera si è impegnata, conformemente alla sua tradizione umanitaria, per un adeguamento di tale divieto all'evoluzione tecnica nel settore delle munizioni. È certamente corretto affermare che il divieto dell'impiego di munizioni deformanti si applica unicamente ai conflitti armati, e che il divieto per un impiego interno a uno Stato da parte della polizia non è espressamente contemplato dalla Convenzione. All'estero risulterebbe tuttavia difficile comprendere l'attitudine svizzera, se il nostro Paese, parallelamente all'impegno per un continuo sviluppo del diritto internazionale umanitario, ammettesse entro i propri confini l'impiego di munizioni deformanti per il normale servizio di polizia.
Il Consiglio federale ritiene che al di fuori degli scenari definiti in modo chiaro ed esauriente nella risposta del 20 marzo 1987, l'utilizzo di pallottole deformanti nel servizio ordinario di polizia non è giustificato per i motivi suddetti.
2. Come il Consiglio federale aveva già rilevato nella sua risposta all'interrogazione ordinaria Rechsteiner del 1986 (86.652), la produzione, il deposito e il commercio delle munizioni deformanti non sono vietati dal diritto internazionale pubblico. In base dell'articolo 107 capoverso 1 della Costituzione federale la Confederazione è competente a emanare prescrizioni contro l'utilizzo abusivo di armi, accessori di armi e munizione; tale competenza è stata rispettata con l'emanazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. La produzione, il deposito e il commercio di munizione deformante devono quindi rispettare i severi requisiti della legislazione svizzera in materia di armi. Il Consiglio federale ha però rinunciato a disporre un divieto assoluto considerato segnatamente che tale munizione è utilizzata normalmente nell'ambito della caccia.
Risposta del Consiglio federale.