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01.1083 · Interrogazione ordinaria urgente · 2001-09-18

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come ha esposto nella sua risposta all'interrogazione ordinaria Rechsteiner del 19 giugno 2001 (01.1054), il Consiglio federale non ritiene giustificato l'utilizzo generale di munizioni deformanti nel normale servizio di polizia. Fa eccezione l'uso in scenari precisamente determinati ed esaustivamente enumerati. All'impiego nel servizio quotidiano di polizia dei proiettili deformanti attualmente in discussione si oppone in primo luogo l'assenza di prove che garantiscano nel complesso una migliore protezione della polizia e delle persone non coinvolte da parte dei nuovi proiettili deformanti. E questo segnatamente perché, in caso di un'introduzione generale delle pallottole deformanti, tali proiettili non sarebbero impiegati soltanto in casi di legittima difesa, bensì anche come colpi di avvertimento o colpi sparati per impedire la fuga. A ciò si aggiunge che all'estero risulterebbe difficile comprendere l'atteggiamento della Svizzera, se, parallelamente all'impegno per un continuo sviluppo del diritto internazionale umanitario, in ambito di armi e munizioni, nel nostro Paese fosse ammesso l'uso di proiettili deformanti per il normale servizio di polizia.

2. Per contro, è incontestabilmente compito della polizia intervenire in modo efficace in situazioni di criminalità particolarmente violenta rispettando il principio della proporzionalità. Per questo motivo, secondo il Consiglio federale (cfr. la risposta all'interrogazione ordinaria Rechsteiner 37.633 del 20 marzo 1987) l'impiego di pallottole deformanti non è escluso in modo assoluto, bensì può essere ammesso esclusivamente nel quadro dei seguenti scenari precisamente determinati ed esaustivamente descritti:

* per interventi di polizia contro soggetti criminali violenti, in particolare nel caso di presa d'ostaggi, quando l'impiego di munizione speciale si impone per ragioni di ordine tattico o quando fa seguito a un ordine particolare di un ufficiale di polizia;

* per l'adempimento di compiti di polizia in spazi operativi limitati localmente, come per esempio all'interno di aeroplani o in un aeroporto, dove l'impiego di pallottole con incamiciatura esterna completa comporterebbe un rischio eccessivo per i terzi;

* per la protezione ravvicinata di persone in pericolo.

3.In particolare, dato che la Confederazione si adopera a livello internazionale per una modernizzazione del divieto di munizioni deformanti nei conflitti armati, il Consiglio federale ritiene opportuno un coordinamento dell'impiego di tali proiettili tra i diversi corpi di polizia. Il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni è garantito nell'ambito della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Ma per contro, secondo la Costituzione svizzera, la competenza per l'equipaggiamento e l'armamento dei corpi di polizia cantonali spetta ai Cantoni. Infine, per quanto concerne il divieto di diritto internazionale dell'impiego di pallottole deformanti, esso si riferisce soltanto ai conflitti armati e non all'impiego da parte della polizia all'interno di uno Stato.

In base a tale situazione di fatto, non vi è dunque alcun motivo per impartire ai Cantoni istruzioni concernenti l'utilizzo di proiettili deformanti nel servizio di polizia. Per contro, il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di rinunciare all'impiego di pallottole deformanti nel normale servizio di polizia anche nel loro ambito di competenza.

Risposta del Consiglio federale.