01.1102 · Interrogazione ordinaria · 2001-10-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'interrogazione ordinaria presentata al Consiglio federale contiene una duplice richiesta. In primo luogo, essa invita il Consiglio federale ad adottare, nell'ambito della revisione della legge sui cartelli, misure più severe nei confronti dei cartelli nel campo degli appalti (1). In secondo luogo, essa intende appurare se il Consiglio federale ha effettuato uno studio in merito agli eventuali risparmi realizzati dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni a seguito della liberalizzazione degli acquisti pubblici (2).
1. Diritto dei cartelli
Già ora la legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza (LCart) si applica ai cartelli nel campo degli appalti. Tali accordi sono illeciti se costituiscono accordi in materia di concorrenza che sopprimono la concorrenza efficace o che la intralciano notevolmente senza essere giustificati da motivi di efficienza economica. (art. 5 LCart). Tuttavia la legge in vigore presenta un punto molto debole nella misura in cui la Commissione della concorrenza (ComCo) può sanzionare unicamente la violazione di una decisione passata in giudicato. Nel settore degli acquisti pubblici ciò significa che i cartelli sono punibili solo se le imprese sono recidive. A ciò si aggiunge che la composizione dei cartelli nel campo degli appalti ha tendenza a modificarsi in funzione delle procedure di aggiudicazione. Di conseguenza, il caso di recidiva, necessario per l'applicazione delle sanzioni, praticamente non esiste.
Il progetto di revisione della LCart prevede miglioramenti sostanziali nella lotta contro i cartelli nel settore degli appalti, ovvero:
* la possibilità di sanzionare direttamente i cartelli rigidi subito dopo la constatazione dell'illiceità del comportamento. Per cartelli rigidi si intendono gli accordi fra imprese concorrenti aventi per oggetto il prezzo, la quantità o la ripartizione del mercato. I cartelli nel campo degli appalti sono considerati cartelli rigidi quando le imprese si accordano per offrire le loro prestazioni a un determinato prezzo o per ripartirsi gli acquisti pubblici. L'importo della multa sarà calcolato in base alla cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre anni e potrà raggiungere il 10% di detta cifra. La severità della sanzione dipenderà dalla gravità e dalla durata della limitazione. La Commissione della concorrenza, competente in materia, terrà anche conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito.
* la possibilità di stimolare i membri di un cartello nel settore degli appalti a denunciare le imprese che ne fanno parte. Grazie al regime del bonus, la Comco può rinunciare totalmente o parzialmente all'applicazione di sanzioni dirette contro le imprese che contribuiscono allo smantellamento del cartello di cui fanno parte. Questa soluzione, che ha dato buona prova all'estero, dovrebbe facilitare le sue inchieste e porre fine alla solidarietà fra i membri del cartello.
L'effetto preventivo della LCart nei confronti dei cartelli nel settore degli appalti sarà così notevolmente aumentato. Se il progetto di revisione verrà approvato dalle Camere federali, la nuova LCart dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2003.
In sintesi, si può affermare che il progetto di revisione della legge sui cartelli offre alla Comco strumenti sufficienti per intervenire efficacemente contro i cartelli nel settore degli appalti. Non vi è pertanto alcun motivo di prevedere, nell'ambito della revisione della LCart, altre misure che si rivolgano in modo specifico contro questo tipo di accordi.
2. Risparmi realizzati grazie alla legislazione sugli acquisti pubblici
Il Consiglio federale non ha proceduto ad alcuno studio riguardo agli eventuali risparmi realizzati dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni a seguito della liberalizzazione degli acquisti pubblici. A sua conoscenza, un tale studio non è stato effettuato neppure dai Cantoni o da un'istituzione privata. La mancanza di una siffatta indagine dipende non soltanto dai dati statistici lacunosi, ma anche dalla difficoltà di quantificare il potenziale di risparmi che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni potrebbero realizzare grazie alle regole sugli acquisti pubblici.
Affinché uno studio in questo settore possa fornire informazioni utili, sarebbe necessario che Confederazione, Cantoni e Comuni pubblicassero non solo i prezzi offerti bensì anche i prezzi effettivamente pagati. Infatti, solo il confronto fra questi due prezzi consente di appurare se i prezzi offerti non sono sistematicamente sottovalutati dalle imprese. Inoltre, affinché l'obiettivo del risparmio dei mezzi pubblici sia raggiunto, è necessario che le economie realizzate siano superiori ai costi amministrativi generati dalle varie procedure di aggiudicazione. Sino ad oggi, nessuno studio è stato effettuato per determinare i costi effettivi delle procedure. È tuttavia generalmente riconosciuto che il diritto in materia di appalti è favorevole alle risorse pubbliche in quanto rafforza la concorrenza e permette di conseguenza alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni di scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle ricevute.
Va infine menzionato che su mandato della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), l'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione sta redigendo uno studio sugli acquisti pubblici in Svizzera inteso a valutare, in un'ottica giuridica ed economica, l'influsso del diritto in materia di appalti sui fondi pubblici. Lo studio in oggetto dovrebbe essere presentato prossimamente alla CdG-N.
Risposta del Consiglio federale.