01.1106 · Interrogazione ordinaria · 2001-10-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Collegio non conosce il testo dello studio Steinhäusler. Per quel che concerne la situazione in Svizzera, i risultati scaturiti dalle indagini Steinhäusler apparsi nell'articolo del New Scientist vanno precisati come segue:
- non esiste alcuna sorveglianza radiologica sulla totalità dei confini statali, né in Svizzera né in uno degli Stati menzionati dallo studio Steinhäusler. D'altronde, risulta irrealizzabile per motivi facilmente comprensibili;
- dal 1994, all'aeroporto di Zurigo-Kloten vengono effettuati controlli preventivi (inerenti al contrabbando di materiale nucleare) da parte di specialisti dell'Ufficio ambientale della polizia cantonale di Zurigo, sotto il coordinamento dell'Ufficio federale di polizia. A tutt'oggi, non è stata riscontrata alcuna infrazione legata al commercio illegale di materiale nucleare;
- per le fonti radioattive impiegate in Svizzera, il competente Ufficio federale della sanità pubblica tiene un registro sulla contabilità;
- nella lista stilata dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) inerente al commercio illegale di materiale nucleare, vengono citati quattro casi svizzeri risalenti al 1993, un caso del 1994 e uno datato 1996. Ad eccezione di un caso che riguardava poco più di un chilo di uranio leggermente arricchito, tutti gli altri casi concernevano quantità insignificanti, dal punto di vista della non proliferazione, di uranio naturale o uranio impoverito. I casi svizzeri rientravano dunque nella configurazione internazionale degli anni 1993 - 1996, durante la quale si è registrato un incremento di tentativi che miravano, proponendo dei campioni di uranio, ad instaurare un commercio molto probabilmente fittizio. Tuttavia, dal 1996 in Svizzera non è più stato registrato alcun caso di commercio illegale di combustibile nucleare.
2.+3. Per rispondere a queste domande occorre innanzitutto far riferimento alla risposta del 21 settembre 2001 data dal Consiglio federale all'interpellanza CN 01.3387 Rechsteiner-Basilea, Esportazione di scorie nucleari in Russia e ritrattamento di materiale radioattivo all'estero:
"Le autorità svizzere non contabilizzano le scorie nucleari depositate all'estero, visto che non sono tenute a farlo. Vengono controllati e registrati i combustibili nucleari che si trovano in Svizzera o che sono importati/esportati. Per l'esportazione di combustibile nucleare, oltre all'ordinanza sull'energia nucleare, vanno applicate anche le direttive del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG: organo internazionale informale di controllo delle esportazioni). Tali direttive prevedono tra l'altro che nel caso di una riesportazione da parte di uno Stato destinatario, quest'ultimo deve fornire allo Stato terzo le stesse garanzie che aveva preteso dal primo Stato fornitore. Le direttive del NSG non prevedono un controllo del rispetto delle condizioni di fornitura o della qualità del materiale da parte delle autorità svizzere in un altro Stato; si tratterebbe infatti di un'ingerenza difficilmente tollerata " (risposta 2b).
Il disegno di legge sull'energia nucleare (LENu) prevede all'articolo 9 capoverso 1 che gli elementi di combustibile esausti vengano eliminati alla stessa stregua delle scorie radioattive e non possano essere ritrattati o esportati a scopo di ritrattamento. Inoltre, come fissato nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 104 capoverso 4, gli elementi di combustibile esausti possono essere ancora riesportati solo se il loro ritrattamento è stato convenuto contrattualmente prima del 31 dicembre 2000.
Risposta del Consiglio federale.