01.1109 · Interrogazione ordinaria · 2001-10-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1:
Conformemente all'articolo 53 della legge sull'asilo, non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta. Ai sensi della legge, non tutti gli atti passibili di pena sono classificati come riprensibili. Secondo la pratica corrente delle autorità d'asilo, si parla di atto riprensibile, quando la persona interessata si rende colpevole di una figura legale del reato, che viene qualificata come crimine pericoloso punibile con la reclusione.
Il signor C. G. entra in Svizzera il 20 aprile 1987 e il giorno seguente inoltra una domanda d'asilo. La domanda viene respinta poiché le sue argomentazioni non
sono plausibili, né rilevanti dal punto di vista dell'asilo. Il 23 dicembre 1988 il richiedente torna in Turchia.
Quattro anni più tardi, esattamente il 12 ottobre 1992 - il richiedente ritorna in Svizzera e il giorno seguente inoltra una seconda domanda d'asilo. Nel frattempo erano palesemente peggiorate le misure persecutorie, in dimensioni rilevanti ai fini dell'asilo. Per questo motivo, il 9 dicembre 1992 viene concesso a C. G. lo statuto di rifugiato riconosciuto e l'asilo politico.
Al momento dell'ottenimento dell'asilo non è stato possibile attestare, mediante documenti, che il signor C. G. avesse avuto a piú riprese problemi con la giustizia. I fatti delittuosi consegnati agli atti non erano tuttavia paragonabili a quelli contemplati dall'articolo 53 della legge sull'asilo. Il sig. C.G. non si è reso colpevole di alcun crimine punibile con la reclusione. Il diniego dell'asilo non era giustificato.
Ad domande 2 e 3:
Visto quanto esposto il rimprovero di mancata serietà nell'esecuzione della funzione è privo di qualsiasi fondamento e viene decisamente respinto.
Risposta del Consiglio federale.