01.1131 · Interrogazione ordinaria · 2001-12-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Se il datore di lavoro si trova in difficoltà finanziarie, il versamento delle prestazioni in caso di pensionamento anticipato può essere compromesso a seconda di chi è debitore della prestazione agli ex dipendenti.
Se le prestazioni devono essere versate da un istituto di previdenza, la copertura è relativamente buona. Benché la legge federale sulla previdenza professionale non preveda nessuna possibilità di beneficiare di un pensionamento anticipato con le relative prestazioni di vecchiaia e, quindi, in questi casi le casse pensioni non siano tenute a versare prestazioni, nel regolamento di molti istituti di previdenza vi è la possibilità di anticipare la riscossione delle rendite di vecchiaia, che di regola verranno ridotte in base alla durata dell'anticipo. Queste disposizioni regolamentari obbligano gli istituti di previdenza a versare anticipatamente a tutti gli assicurati che adempiono le condizioni di diritto le prestazioni di vecchiaia regolamentari. Essi devono garantire in ogni tempo di poter adempiere, oltre agli impegni legali, anche quelli previsti nel regolamento (sovraobbligatori) e, per questo, sono sottoposti al controllo di periti e uffici di controllo e alla vigilanza delle autorità. Se, ciononostante, un istituto di previdenza dovesse essere insolvibile, il fondo di garanzia assicura il versamento delle prestazioni. Visto che, dal 1997, detto fondo non garantisce soltanto le prestazioni legali, ma anche quelle sovraobbligatorie, anche le rendite versate dagli istituti di previdenza in caso di pensionamento anticipato godono di una buona copertura.
Se, invece, le prestazioni devono essere versate dall'ex datore di lavoro, non sono altrettanto sicure.
1a e 3a domanda
Le prestazioni versate in caso di pensionamento anticipato possono essere concepite nei modi più diversi: possono essere previste nel regolamento dell'istituto di previdenza in questione oppure versate dal datore di lavoro. In quest'ultimo caso possono essere concordate, ad esempio, nell'ambito di una regolamentazione permanente oppure quale provvedimento nel caso di una soppressione di posti chiaramente definita dal punto di vista temporale e numerico.
Si può anche convenire che il datore di lavoro effettui ulteriori versamenti alla cassa pensioni al fine di compensare in parte o totalmente la riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipato oppure creare un fondo speciale per queste prestazioni. Separando questi mezzi dalla sostanza del datore di lavoro si permette una copertura relativamente buona di queste prestazioni, anche qualora il datore di lavoro dovesse successivamente incontrare difficoltà finanziarie. Tuttavia, a seconda del numero e dello scaglionamento dei pensionamenti anticipati, questa soluzione può creare problemi di liquidità al datore di lavoro o aggravare quelli esistenti.
Riguardo alle prestazioni versate dal datore di lavoro vi è talvolta una particolarità nell'attuazione che può dare adito a malintesi: specie se l'istituto di previdenza attua la previdenza professionale solo per un datore di lavoro (istituto singolo) e, nel contempo, vengono versate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale ridotte, succede spesso che i versamenti del datore di lavoro vengano trasferiti ai destinatari unitamente alle prestazioni delle casse pensioni. Anche in questi casi, però, si tratta di prestazioni del datore di lavoro e non dell'istituto di previdenza.
Visto che per questi accordi non vi è nessun obbligo di approvazione o di annuncio, il Consiglio federale non dispone di dati che gli permettano d'indicare con competenza quale possibilità viene solitamente scelta.
2a domanda
Quest'affermazione non corrisponde sempre al vero in quanto queste prestazioni possono essere concepite in modo diverso. Il privilegio giusta l'articolo 219 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento vale per i "crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento" e "i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro". Se, ad esempio, il rapporto di lavoro è stato sciolto già prima del fallimento e non in seguito a quest'ultimo, i crediti dei lavoratori per le prestazioni che il datore di lavoro non ha ancora versato al momento del fallimento non godono di detto privilegio.
4a domanda
La legge permette di garantire queste prestazioni con un pegno. Tuttavia, visto che le condizioni economiche del datore di lavoro possono essere molto diverse, difficilmente si può introdurre una regola generale. Nella maggior parte dei casi i partner sociali cercano di trovare una soluzione adeguata alla situazione economica concreta del datore di lavoro.
5 a domanda
Considerando che, nel 2° pilastro, le misure volte a garantire il versamento delle prestazioni sono in generale soddisfacenti, non è necessario introdurre nella previdenza professionale una norma relativa alla concessione di anticipi. Quanto a un anticipo concesso sulle prestazioni del datore di lavoro, che andrebbe oltre le prestazioni esistenti in caso d'insolvenza di quest'ultimo, mancano attualmente le basi legali.
6 a domanda
Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario intervenire in questo ambito della previdenza professionale. Per quanto attiene alle prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di pensionamento anticipato, esso è disposto ad esaminare se queste prestazioni debbano essere concordate e regolamentate dai partner sociali o in che misura vadano emanate disposizioni legali vincolanti.
Risposta del Consiglio federale.