01.1133 · Interrogazione ordinaria · 2001-12-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1 La Confederazione aggiudica commesse pubbliche solo a imprese che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera. Questo è quanto prescrive la legge federale sugli acquisti pubblici. Il controllo e l'attuazione avvengono essenzialmente mediante due strumenti:
Da un lato i servizi degli acquisti pubblici richiedono di regola un'autocertificazione dell'offerente come presupposto per l'aggiudicazione della commessa. Questa autocertificazione serve in primo luogo a sensibilizzare l'offerente.
Inoltre, per l'attuazione di queste condizioni i servizi degli acquisti pubblici prevedono nel contratto pene convenzionali (art. 6 cpv. 5 OAPub).
Contrariamente alla prevista legge federale contro il lavoro nero, il diritto in materia di acquisti pubblici della Confederazione non prevede attualmente sanzioni nel senso che offerenti colpevoli devono essere esclusi per un certo periodo dall'aggiudicazione di commesse pubbliche, qualora la commissione paritaria abbia emesso una sentenza di condanna a carico dell'offerente per violazione delle disposizioni in materia di protezione del lavoro. Nell'ambito di una futura revisione del diritto in materia di acquisti pubblici il Consiglio federale è disposto a esaminare la possibilità di creare un tale tipo di sanzione, come ad esempio è conosciuta nel Cantone dei Grigioni.
L'aggiudicazione di prestazioni edili ha un significato particolare in relazione al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. I servizi degli acquisti pubblici in futuro vogliono rendere ancora più efficiente il controllo del rispetto delle suddette condizioni. A tale scopo gli organi delle costruzioni e degli immobili della Confederazione hanno sviluppato d'intesa con i responsabili dei datori di lavoro e i sindacati del ramo pittura e gessatura un nuovo sistema di certificazione. Le imprese di costruzione allegano alla loro offerta una conferma dell'organo paritario competente, secondo cui l'impresa rispetta le condizioni del contratto collettivo di lavoro. I vantaggi di un tale modello sono evidenti, in quanto per le imprese sussiste un forte incentivo a rispettare le condizioni di diritto del lavoro e sociale. Per le autorità statali, nonostante debbano tener conto dell'autocertificazione di un'impresa morosa, il dispendio per il controllo e l'insicurezza si riducono fortemente.
Nell'ambito di un esperimento pilota, questo modello dovrebbe inizialmente essere introdotto nel settore pittori/gessatori, visto che i dati necessari per emettere in breve tempo questo tipo di attestazione sono attualmente disponibili solo in questo settore. Vi è comunque l'intenzione di raccogliere esperienze con questo modello e di trasporle successivamente in altre branche del settore costruzioni. Attualmente si sta esaminando l'introduzione di un modello analogo anche nel settore della tipografia.
Complessivamente, si può affermare che ai fini dell'attuazione delle condizioni di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione del lavoro nel settore delle costruzioni, la Confederazione collabora strettamente con le commissioni professionali pariteche, i veri e propri organi di controllo competenti per il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro. Grazie a questa collaborazione tra i servizi degli acquisti pubblici e le parti sociali è possibile indurre le imprese non in regola a rispettare le pertinenti disposizioni.
2 Di regola i servizi degli acquisti pubblici non hanno un proprio organo di controllo né presso la Confederazione né presso i Cantoni. Per effettuare i necessari controlli collaborano di principio con organi di controllo sottoposti a leggi speciali, come ad esempio gli organi paritetitici o gli uffici per l'uguaglianza. Singoli Cantoni, come ad esempio Basilea-Città, inviano essi stessi degli ispettori per controllare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. La maggioranza dei Cantoni ricorre però agli organi di controllo paritetitici.
3 Il Consiglio federale ha chiaramente definito l'espressione "condizioni di lavoro" nell'ordinanza sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11; art. 7 OAPub). Secondo questa prescrizione le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. L'obbligo degli offerenti di rispettare i contratti collettivi di lavoro viene formulato in diversi posti: nella legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1; LAPub), nelle condizioni generali della Confederazione nonché nell'autocertificazione dell'offerente, che normalmente deve essere firmata dallo stesso.
4 Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la protezione dei dipendenti riveste una grande importanza anche in un mercato interno liberalizzato.
Pertanto anche il rispetto di standard minimi nel campo del diritto del lavoro è un obiettivo importante nell'attuazione delle convenzioni bilaterali tra la Svizzera e l'UE in materia di libera circolazione delle persone. La legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali approvata nel 1999 (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera, FF 1999 7564) garantisce questa protezione minima ai lavoratori distaccati in Svizzera per fornire una prestazione lavorativa. Si tratta di una misura collaterale che, materialmente, si fonda sulla direttiva europea relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Direttiva "distacco dei lavoratori").
Se un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in Svizzera per effettuare un mandato pubblico della Confederazione, trova applicazione il diritto in materia di acquisti pubblici della Confederazione. Di conseguenza sono determinanti le disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione (art. 8 LAPub).
Risposta del Consiglio federale.