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01.3023 · Interpellanza · 2001-03-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

a. Dall'inizio di novembre del 2000 la situazione sul mercato svizzero della carne

bovina è peggiorata considerevolmente in seguito ai casi di ESB verificatisi nei Paesi

limitrofi. Già a metà novembre erano state avviate azioni di immagazzinamento di

carne bovina finalizzate a sostenere i prezzi. A fine febbraio la quantità di carne

bovina immagazzinata ammontava a 1600 tonnellate circa. Nell'ora delle domande

del Consiglio nazionale dell'11 dicembre 2000 il Consiglio federale aveva dichiarato

che avrebbe vagliato ulteriori provvedimenti qualora fosse perdurata la situazione

negativa sul mercato della carne bovina. A sostegno dei produttori di carne bovina

colpiti, il 14 febbraio 2001 esso ha messo a disposizione della Direzione dello

sviluppo e della cooperazione un quantitativo di carne bovina del valore di 7 milioni di

franchi da destinare all'aiuto alimentare internazionale. Visto che in aprile i prezzi

hanno registrato un'ulteriore flessione, il 2 maggio 2001 il Consiglio federale ha

deciso di stanziare un importo supplementare di 8,5 milioni di franchi per l'acquisto di

carne bovina da destinare all'aiuto alimentare e per azioni d'immagazzinamento di

carne di vitello. La reazione alla situazione è quindi stata adeguata, anche in

considerazione del fatto che la recente pressione sui prezzi è per lo meno in parte

riconducibile a una maggiore offerta del 6,6 per cento di carne bovina e dell'11,4 per

cento di carne di vitello rispetto allo stesso periodo (gennaio - marzo) dell'anno

scorso. Il Consiglio federale ritiene che non siano necessari provvedimenti

d'indennizzo tanto più che diversi rami del primario, come ad esempio l'orticoltura,

sono perennemente colpiti da eventi inaspettati. L'esistenza del settore della carne

bovina, considerato nel complesso, non è in pericolo. Per le singole aziende che

incorressero in difficoltà finanziarie nonostante l'impiego ragionevole delle possibilità

di credito, vi è la possibilità di inoltrare ai Cantoni domande per l'ottenimento di mutui

nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale.

b. In relazione alla progressiva eliminazione delle proteine animali dalle razioni

somministrate al bestiame da reddito, viene richiesto un maggiore sostegno della

produzione di proteine vegetali. A tal riguardo è doveroso osservare che numerosi

produttori hanno rinunciato da tempo alle proteine animali. Nel 2000 la quota di

alimenti proteici di origine animale ammontava soltanto all'1-2 per cento. Onde

accrescere la competitività della produzione animale, il Consiglio federale ha deciso

di ridurre i prezzi soglia degli alimenti per animali di 5 franchi il quintale con effetto al

1o luglio 2001. Per evitare che la campicoltura indigena subisca i contraccolpi della

riduzione dei prezzi soglia, a partire dal 2001 è previsto un contributo supplementare

di 400 franchi per ettaro di superficie coltiva aperta e di colture perenni. Questo

contributo di superficie andrà a favore della produzione di semi oleosi (colza, soia e

girasole) e di leguminose a granelli. A ciò va aggiunto il contributo di coltivazione di

1260 franchi per ettaro per le leguminose a granelli e di 1500 franchi per ettaro per i

semi oleosi.. Questi provvedimenti contribuiscono ad accrescere la competitività dei

semi oleosi e delle leguminose a granelli rispetto ai cereali. Affinché i contributi di

trasformazione per i semi oleosi, soia compresa, siano maggiormente conformi alle

esigenze del mercato, è all'esame l'eventualità di conferire un mandato di prestazioni

corrispondente all'organizzazione di categoria "swiss granum".

c. In seguito a una modifica della legislazione sulle epizoozie, dall'autunno 1999 tutti

gli ungulati vengono progressivamente contrassegnati applicando un sistema

uniforme. Gli allevatori tengono un elenco dei loro animali e le mutazioni sono

certificate mediante documenti d'accompagnamento. Tutti gli effettivi di bestiame

sono registrati in una banca dati centralizzata sul traffico di animali. Qualsiasi

trasferimento di animali della specie bovina è documentato in questa banca dati. In

futuro questa misura verrà estesa a tutti gli ungulati. In tal modo è possibile risalire

dal macello al produttore. Conformemente a quanto summenzionato, vi sono già

alcuni elementi che consentono una completa tracciabilità dal consumatore al

produttore ("dalla mensa alla stalla"). Per quanto concerne l'origine della carne,

l'articolo 22 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza sulle derrate alimentari prescrive

l'indicazione del Paese di produzione. Alla luce di determinati fatti, tale disposizione è

stata ulteriormente precisata e inasprita mediante l'introduzione del nuovo articolo

22a, il quale sancisce che i prodotti vegetali e animali, carne compresa, sono

considerati "ottenuti in Svizzera" se le piante sono state raccolte nel nostro Paese,

rispettivamente se gli animali hanno vissuto principalmente in Svizzera. L'ordinanza

sulla dichiarazione delle materie prime disciplina la dichiarazione di derrate alimentari

composte. Nella fase di elaborazione di questo atto legislativo si è prestata

particolare attenzione all'applicabilità e al principio della proporzionalità. La normativa

vigente non prescrive l'indicazione del Paese di produzione di tutte le materie prime,

bensì soltanto della materia prima principale, se la sua parte supera il 50 per cento

della massa. Essa è finalizzata a evitare inganni manifesti. Ciò corrisponde ai

presupposti legali ed è pure giustificato dal fatto che le disposizioni emanate dal

Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell'interno sull'indicazione del Paese

di produzione vanno ben oltre le norme degli altri Stati europei.

d. Per i prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, l'articolo 18 della legge

sull'agricoltura prevede provvedimenti corrispondenti. Il Consiglio federale ha

introdotto l'obbligo della dichiarazione per la carne prodotta utilizzando ormoni,

antibiotici o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali.

Un obbligo analogo vige pure per le uova di consumo provenienti da allevamenti in

batteria. L'emanazione di prescrizioni in materia di qualità e di controllo compete

invece, per principio, alle rispettive categorie. La base legale è costituita dagli articoli

8 e 9 della legge sull'agricoltura e dall'ordinanza concernente le organizzazioni di

categoria e le organizzazioni dei produttori. Il Consiglio federale ritiene importante e

corretto che l'elaborazione di prescrizioni in materia di qualità e di controllo avvenga

nel quadro di un processo democratico in seno alla categoria e che le decisioni

vengano prese a grande maggioranza in virtù dell'ordinanza citata. In tal modo il

provvedimento gode di maggiore accettazione.

e. Il 14 febbraio 2001 il Consiglio federale ha deciso di mettere a disposizione del

Dipartimento federale dell'economia (DFE) un importo di 2 milioni di franchi al

massimo, prelevato dal Fondo della carne, per finanziare una campagna

d'informazione sulla carne bovina svizzera. La realizzazione è stata affidata agli Uffici

federali dell'agricoltura, di veterinaria e della sanità pubblica che, ad inizio marzo,

hanno pubblicato nei principali quotidiani svizzeri un'intera pagina di informazioni

sull'ESB. Il riscontro è stato molto positivo. Per l'applicazione degli altri provvedimenti

previsti in questo ambito verranno coinvolte le cerchie interessate (organizzazioni dei

consumatori e Proviande). Spetterà all'Ufficio del consumo della Segreteria generale

del DFE coordinare la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori.

Risposta del Consiglio federale.