01.3050 · Interpellanza · 2001-03-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1: Il vigente Codice penale svizzero protegge il feto, dal momento dell'annidamento, autorizzando un'interruzione della gravidanza unicamente a condizioni ben determinate (cfr. art. 118-120 CP). La protezione del nascituro dal momento in cui iniziano le doglie rientra nel quadro delle norme che reprimono l'omicidio (cfr. art. 111-117 CP), punito più severamente dell'aborto.
Per tener conto dello sviluppo delle nuove tecniche di procreazione e d'ingegneria genetica, la nuova legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (LPAM), entrata in vigore il 1° gennaio 2001, prevede dispozioni penali adeguate a detto settore medico (cfr. art. 29-38 LPAM, RU 2000 3055).
Il Codice civile svizzero (art. 31 cpv. 1 CC) protegge il bambino nato vivo dal momento della nascita riconoscendogli la personalità giudirica con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono. La personalità giudirica è riconosciuta all'infante anche prima della nascita a condizione che nasca vivo (art. 31 cpv. 2 CC; anche gli art. 133, 144, 309, 311 cpv. 3, 393 n. 3, 544 e 605 CC).
La differenza nel considerare la situazione e gli interessi del bambino prima e dopo la nascita risulta soprattutto da dati di fatto reali. Fino al momento della nascita, il bambino è infatti fisicamente legato alla madre, di modo che non si possono valutare la sua situazione e i suoi interessi senza nel contempo esaminare quelli della madre.
Secondo il parere del Consiglio federale non si può pertanto parlare di una contraddizione fra la protezione del bambino prima e dopo la nascita.
Ad 2, 3 e 4: Il Consiglio federale non ritiene probabile che in avvenire il personale medico consigli le pazienti incinte - come del resto anche gli altri pazienti, uomini e donne - lasciandosi guidare da considerazioni di ordine materiale come il rischio di incorrere nella responsabilità civile. Lo stesso dicasi per il ruolo di consulenza attribuito al personale medico nell'ambito del nuovo disciplinamento legale dell'interruzione della gravidanza.
Al momento attuale, il Consiglio federale non reputa necessario un intervento del legislatore nel senso voluto dall'interpellante. Non esclude tuttavia che le questioni sollevate dall'interpellante trovino una risposta di portata generale nell'ambito della revisione totale del diritto della responsabilità civile attualmente in corso: il relativo avamprogetto è in procedura di consultazione. Secondo il Consiglio federale la soluzione di casi rari e atipici dovrebbe tuttavia rimanere compito della giurisprudenza; si dovrebbe pensare a un disciplinamento legale unicamente se la prassi dovesse portare a risultati non soddisfacenti.
Risposta del Consiglio federale.