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01.3052 · Interpellanza · 2001-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La preoccupazione del Consiglio federale è stata non poca quando ha preso conoscenza

degli avvenimenti che stanno alla base della presente interpellanza, vale a dire l'occupazione

durante due ore da parte di cittadini turchi dell'anticamera della sala del Consiglio degli Stati

il 19 dicembre 2000, e le manifestazioni spontanee di cittadini turchi il giorno seguente, a

Basilea, nel corso delle quali una parte dei manifestanti ha dato prova di una violenza fuori

del comune con le forze dell'ordine, ferendo quattro agenti e una passante.

La libertà di riunione e quella di espressione sono diritti garantiti dalla Costituzione (art. 16 e

22 della Costituzione federale) e il loro libero esercizio è pure iscritto negli obblighi di diritto

internazionale pubblico sottoscritti dalla Svizzera (in particolare l'art. 10 segg. della

Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre

1950/CEDU; RS 0.101, e art. 19 e 21 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo

ai diritti civili e politici; RS 0.103.2). Tali diritti sono considerati diritti dell'uomo; tutti gli

stranieri che soggiornano in territorio svizzero possono di conseguenza esercitarli essi pure.

Secondo la prassi del Tribunale federale, i raggruppamenti di protesta sono protetti in quanto

manifestazione della libertà d'espressione e della libertà di riunione (DTF 100 Ia 392).

D'altra parte tuttavia la libertà di riunione è applicabile unicamente ai raggruppamenti pacifici.

Le azioni volte a causare danni ingenti a persone o a beni materiali non sono coperte da

questo diritto fondamentale. La libertà di riunione non può essere invocata quando si

commette violazione di domicilio durante una manifestazione.

La violenza dimostrata da alcuni stranieri durante manifestazioni in Svizzera non ha mai

assunto proporzioni tali da compromettere l'ordine pubblico o da metterlo gravemente in

pericolo. La sicurezza interna o esterna della Svizzera non è stata minacciata dagli eccessi

prodottisi in occasione di queste manifestazioni. Spettava quindi ai cantoni interessati dare

ordini e apprestare le misure necessarie alla sicurezza.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellante:

1. Il Consiglio federale desidera innanzitutto ribadire uno dei principi fondamentali di uno

Stato di diritto: quello della separazione dei poteri. Grazie a questo principio la giustizia è

indipendente e il Consiglio federale deve evitare di esprimersi sul suo atteggiamento.

Ciononostante il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui l'atteggiamento

della giustizia sarebbe un invito agli estremisti politici stranieri a venire a manifestare da noi.

Le infrazioni commesse durante le manifestazioni sono sistematicamente perseguite e

giudicate dalle competenti autorità cantonali, purché sia possibile identificare sul posto gli

autori. La direzione dell'intervento deve decidere degli atti inquirenti da eseguire e della loro

portata, tenendo presente altri elementi oltre all'applicazione del diritto penale. In particolare

si tratterà di prevenire il propagarsi della violenza mentre si deve tener sotto controllo lo

svolgimento della manifestazione.

2. L'esercizio di attività politiche è un'espressione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dal

diritto internazionale pubblico a qualsiasi persona che si trova in Svizzera. Tuttavia l'ospitalità

offerta dalla Svizzera a cittadini esteri, trattandosi delle loro attività politiche, ha i suoi limiti

quando l'esercizio dei diritti sopracitati si svolge nel disprezzo della legalità. Infatti esistono

restrizioni al libero esercizio del diritto di manifestazione. Cosí vi è l'obbligo di chiedere

un'autorizzazione affinché gli interessi dei manifestanti si possano coordinare con quelli di

altri utenti dello spazio pubblico e che i beni giuridici di terzi si possano proteggere. Il diritto di

manifestare è pure limitato da alcune disposizioni di diritto penale, per esempio dall'articolo

260 CP concernente le sommosse. Infrazioni quali lesioni corporee, danni alla proprietà o

ancora coercizione non sono giustificabili in nome dei diritti dell'uomo enunciati piú sopra.

Il Consiglio federale non tollera nessuna attività politica che comprometta la sicurezza

interna ed esterna della Svizzera o di altri Stati.

Fin quando le attività politiche di cittadini esteri rimangono entro i limiti fissati, non c'è motivo

di temere una messa in pericolo della sicurezza interna ed esterna. Occorre combattere il

dilagare della violenza caso per caso, facendo uso dei mezzi che offre la polizia di sicurezza

e il diritto penale. Se del caso, è possibile prendere provvedimenti amministrativi quali il

divieto d'entrata per i capi di alcuni gruppi o movimenti. Se questi mezzi non dovessero

bastare, e soltanto in questo caso, il Consiglio federale dovrebbe, in base all'articolo 185

capoverso 3 della Costituzione federale, prendere misure supplementari per via d'ordinanza

o di decisione. Ma il legislatore ha fissato criteri severi per poter prendere simili misure;

occorre infatti che disordini esistenti o imminenti minacciano gravemente l'ordine pubblico, la

sicurezza esterna o quella interna.

3. Conformemente all'articolo 11 della legge federale del 26 marzo 1934 sulle garanzie

politiche e di polizia in favore della Confederazione (RS 170.21), i cantoni sono responsabili

del deterioramento di beni della Confederazione, causato da disordini interni. D'altronde le

misure di sicurezza all'interno di Palazzo federale sono di competenza delle Camere federali

o dei Servizi del Parlamento, e non del Consiglio federale. Saranno quindi i Servizi del

Parlamento a esprimersi su questo punto.

Risposta del Consiglio federale.

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