01.3052 · Interpellanza · 2001-03-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La preoccupazione del Consiglio federale è stata non poca quando ha preso conoscenza
degli avvenimenti che stanno alla base della presente interpellanza, vale a dire l'occupazione
durante due ore da parte di cittadini turchi dell'anticamera della sala del Consiglio degli Stati
il 19 dicembre 2000, e le manifestazioni spontanee di cittadini turchi il giorno seguente, a
Basilea, nel corso delle quali una parte dei manifestanti ha dato prova di una violenza fuori
del comune con le forze dell'ordine, ferendo quattro agenti e una passante.
La libertà di riunione e quella di espressione sono diritti garantiti dalla Costituzione (art. 16 e
22 della Costituzione federale) e il loro libero esercizio è pure iscritto negli obblighi di diritto
internazionale pubblico sottoscritti dalla Svizzera (in particolare l'art. 10 segg. della
Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre
1950/CEDU; RS 0.101, e art. 19 e 21 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo
ai diritti civili e politici; RS 0.103.2). Tali diritti sono considerati diritti dell'uomo; tutti gli
stranieri che soggiornano in territorio svizzero possono di conseguenza esercitarli essi pure.
Secondo la prassi del Tribunale federale, i raggruppamenti di protesta sono protetti in quanto
manifestazione della libertà d'espressione e della libertà di riunione (DTF 100 Ia 392).
D'altra parte tuttavia la libertà di riunione è applicabile unicamente ai raggruppamenti pacifici.
Le azioni volte a causare danni ingenti a persone o a beni materiali non sono coperte da
questo diritto fondamentale. La libertà di riunione non può essere invocata quando si
commette violazione di domicilio durante una manifestazione.
La violenza dimostrata da alcuni stranieri durante manifestazioni in Svizzera non ha mai
assunto proporzioni tali da compromettere l'ordine pubblico o da metterlo gravemente in
pericolo. La sicurezza interna o esterna della Svizzera non è stata minacciata dagli eccessi
prodottisi in occasione di queste manifestazioni. Spettava quindi ai cantoni interessati dare
ordini e apprestare le misure necessarie alla sicurezza.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande dell'interpellante:
1. Il Consiglio federale desidera innanzitutto ribadire uno dei principi fondamentali di uno
Stato di diritto: quello della separazione dei poteri. Grazie a questo principio la giustizia è
indipendente e il Consiglio federale deve evitare di esprimersi sul suo atteggiamento.
Ciononostante il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui l'atteggiamento
della giustizia sarebbe un invito agli estremisti politici stranieri a venire a manifestare da noi.
Le infrazioni commesse durante le manifestazioni sono sistematicamente perseguite e
giudicate dalle competenti autorità cantonali, purché sia possibile identificare sul posto gli
autori. La direzione dell'intervento deve decidere degli atti inquirenti da eseguire e della loro
portata, tenendo presente altri elementi oltre all'applicazione del diritto penale. In particolare
si tratterà di prevenire il propagarsi della violenza mentre si deve tener sotto controllo lo
svolgimento della manifestazione.
2. L'esercizio di attività politiche è un'espressione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dal
diritto internazionale pubblico a qualsiasi persona che si trova in Svizzera. Tuttavia l'ospitalità
offerta dalla Svizzera a cittadini esteri, trattandosi delle loro attività politiche, ha i suoi limiti
quando l'esercizio dei diritti sopracitati si svolge nel disprezzo della legalità. Infatti esistono
restrizioni al libero esercizio del diritto di manifestazione. Cosí vi è l'obbligo di chiedere
un'autorizzazione affinché gli interessi dei manifestanti si possano coordinare con quelli di
altri utenti dello spazio pubblico e che i beni giuridici di terzi si possano proteggere. Il diritto di
manifestare è pure limitato da alcune disposizioni di diritto penale, per esempio dall'articolo
260 CP concernente le sommosse. Infrazioni quali lesioni corporee, danni alla proprietà o
ancora coercizione non sono giustificabili in nome dei diritti dell'uomo enunciati piú sopra.
Il Consiglio federale non tollera nessuna attività politica che comprometta la sicurezza
interna ed esterna della Svizzera o di altri Stati.
Fin quando le attività politiche di cittadini esteri rimangono entro i limiti fissati, non c'è motivo
di temere una messa in pericolo della sicurezza interna ed esterna. Occorre combattere il
dilagare della violenza caso per caso, facendo uso dei mezzi che offre la polizia di sicurezza
e il diritto penale. Se del caso, è possibile prendere provvedimenti amministrativi quali il
divieto d'entrata per i capi di alcuni gruppi o movimenti. Se questi mezzi non dovessero
bastare, e soltanto in questo caso, il Consiglio federale dovrebbe, in base all'articolo 185
capoverso 3 della Costituzione federale, prendere misure supplementari per via d'ordinanza
o di decisione. Ma il legislatore ha fissato criteri severi per poter prendere simili misure;
occorre infatti che disordini esistenti o imminenti minacciano gravemente l'ordine pubblico, la
sicurezza esterna o quella interna.
3. Conformemente all'articolo 11 della legge federale del 26 marzo 1934 sulle garanzie
politiche e di polizia in favore della Confederazione (RS 170.21), i cantoni sono responsabili
del deterioramento di beni della Confederazione, causato da disordini interni. D'altronde le
misure di sicurezza all'interno di Palazzo federale sono di competenza delle Camere federali
o dei Servizi del Parlamento, e non del Consiglio federale. Saranno quindi i Servizi del
Parlamento a esprimersi su questo punto.
Risposta del Consiglio federale.