01.3093 · Interpellanza · 2001-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Circa dieci anni or sono il Consiglio federale limitò fortemente l'ammissione di stranieri provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS in virtù di una base legale tuttora valevole e applicabile (Ordinanza del Consiglio federale che limita l'effettivo degli stranieri; OLS). Da allora l'ammissione di cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS si limita alla sola manodopera ben qualificata ed é autorizzata solo se non è possibile reclutare tale manodopera sul mercato del lavoro indigeno o dello spazio dell'EU/AELS alle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione.
Senza il contributo efficace della popolazione straniera, la nostra economia conoscerebbe un andamento positivo. Il rilancio congiunturale attuale si manifesta attraverso una carenza di personale in determinati settori. L'opinione pubblica tende pertanto a considerare questi immigrati sotto una luce più favorevole in quanto si tratta di specialisti indispensabili. Sarebbe tuttavia errato interpretare il rifiuto dell'iniziativa del 18% quale consenso del popolo a una maggiore immigrazione in provenienza da Stati non membri dell'UE/AELS; è quanto il Consiglio federale ha sottolineato a più riprese nel contesto della votazione.
In vari settori perlopiù stagionali, in particolare nel settore agricolo e alberghiero, si levano voci che richiedono per subito, ovvero prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE, l'ammissione di personale ausiliare proveniente da Stati non membri dell'UE per soggiorni temporanei (da otto settimane a otto mesi all'anno). Questi settori avanzano quale motivazione la difficoltà di reclutare manodopera non qualificata alle condizioni salariali e lavorative in vigore. Il Consiglio federale ha esposto chiaramente la propria posizione in merito invitando a respingere la mozione Fattebert (00.3506).
1. Il principio secondo cui "non saranno rilasciati permessi di lavoro a lavoratori provenienti da Stati non membri dell'UE" non è sancito dal diritto attuale né dalla prassi tuttora applicata. Il reclutamento sottostà invece al disciplinamento seguente: un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa può essere rilasciato a cittadini di Stati dell'AELS e dell'EU. Se si tratta di personale ben qualificato e se sussistono motivi particolari, è possibile in via eccezionale derogare a tale principio (art. 8 OLS). Le istruzioni e commenti dell'Ufficio federale degli stranieri (elaborati in collaborazione con l'ex UFIAML) precisano tali disposizioni in maniera circostanziata.
2. Se in Svizzera o entro lo spazio dell'UE/AELS non è possibile reclutare manodopera con il profilo richiesto alle condizioni salariali e lavorative in uso nella professione, è possibile in via eccezionale ammettere personale proveniente da Stati non membri dell'UE/AELS purché motivi particolari lo giustifichino e purché si tratti di personale ben qualificato. È considerato ben qualificato il personale titolare di un diploma universitario o di una scuola universitaria professionale o che ha conseguito una formazione speciale, dispone di un'esperienza professionale pluriennale e beneficia di conoscenze specializzate indispensabili in settori particolari. La decisione o il consenso per quel che concerne una deroga al disciplinamento previsto spetta all'Ufficio federale degli stranieri (UFDS).
3. I dati per il 2001 non sono ancora noti. Negli ultimi tre anni i cittadini di Stati terzi hanno ottenuto in media i seguenti permessi:
annuali: ca. 3'000 unità al 21%
per dimoranti temporanei: ca. 3'500 unità pari al 27%
stagionali (solo a cittadini UE/AELS): ca. 50'000 unità
permessi temporanei non contingentati dei Cantoni per 4 mesi al massimo all'anno:
ca. 8'000 unità pari al 15%
Queste cifre comprendono segnatamente anche i cittadini di USA e Canada. I lavoratori provenienti dall'Europa centrale e dell'est sono stati ammessi anzitutto in qualità di tecnici e informatici.
4. Anche dopo l'introduzione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati dell'UE sarà necessario ammettere in misura limitata personale proveniente da Stati terzi. Nel contesto della globalizzazione dei mercati a livello mondiale, cui la Svizzera non può sottrarsi, e data la rapida internazionalizzazione delle imprese (vedi trasferimento di quadri all'interno dell'impresa), occorrerà tenere conto di tale fabbisogno. A ciò si aggiungano gli obblighi della Svizzera per quel che concerne il diritto internazionale pubblico, segnatamente nel contesto del GATS/WTO.
Se nonostante la libera circolazione delle persone sussistesse un grave ammanco di manodopera, occorrerebbe rivalutare la situazione, naturalmente nel contesto delle condizioni salariali e lavorative in uso per i lavoratori indigeni.
5. Il Consiglio federale si è già detto contrario all'idea di cercare di reintrodurre una specie di statuto di stagionale attraverso l'ammissione di stranieri provenienti da Stati terzi per impieghi temporanei in mansioni semplici. Ciò sfocerebbe in fin dei conti in uno statuto identico a quello che praticamente tutte le cerchie politiche del Paese si sono adoperate ad abolire - a causa del suo carattere problematico dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, come pure dal punto di vista sociale e della politica d'integrazione.
6. Il Consiglio federale resta fedele alla propria politica reiterata a più riprese, segnatamente nel contesto delle votazioni sugli accordi bilaterali, sull'iniziativa del 18% o nel contesto del disegno della nuova legge sugli stranieri. Tale politica sancisce la libera circolazione delle persone con l'UE e un'ammissione restrittiva di personale qualificato proveniente da Stati terzi.
Risposta del Consiglio federale.