01.3122 · Postulato · 2001-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
I controlli intensivi del traffico pesante sono stati introdotti come importante misura
d'attuazione dell'accordo sui trasporti terrestri allo scopo di garantire parità di
condizioni per la strada e la rotaia, onde attenuare od evitare la tentazione di
procacciarsi vantaggi sulla strada con un comportamento illecito. Il fatto che
nell'ambito di questi controlli i veicoli siano esaminati accuratamente anche sotto il
profilo delle dimensioni ed esigenze prescritte dalla legge non deve essere inteso né
come una discriminazione nei confronti del traffico pesante, né come un ulteriore
ostacolo al traffico combinato; al contrario, ciò fa parte del risultato mirato, ovvero
l'eliminazione dei veicoli irregolari. Le tendenze che emergono dalle prime
esperienze dimostrano che la misura è efficace, ma che si riscontrano ancora troppe
infrazioni del diritto della circolazione stradale.
La tolleranza richiesta dal postulante circa la lunghezza dei veicoli non corrisponde
ad alcun uso ammesso nello spazio europeo, e, al contrario, sarebbe una chiara
derogazione al diritto vigente nell'UE.
Dal 1° aprile 1994, le prescrizioni di diritto svizzero e europeo in materia di
dimensioni dei veicoli e delle combinazioni di veicoli concordano. Durante un periodo
di transizione, dal 1989 al 1994, in Svizzera era ammesso un superamento fino al
2% della lunghezza degli autotreni. Allora la lunghezza massima ammessa per
questi ultimi in Svizzera era di 18 m e nell'UE di 18,35 m; il 2% di tolleranza serviva
perciò a colmare il divario fra le due lunghezze. La modifica del 7 marzo 1994
dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) ha fissato a
18,35 m la lunghezza degli autotreni, conformemente alla direttiva 85/3/CEE del 19
dicembre 1984. La direttiva 96/53/CE del 25 luglio1996, che portava la lunghezza
degli autotreni a 18,75 m è stata trasposta nel diritto svizzero con la revisione
dell'ONC del 6 maggio 1998. Di conseguenza, le prescrizioni sulle dimensioni dei
veicoli in vigore per il traffico transfrontaliero tra gli Stati membri dell'UE
corrispondono alle norme del diritto svizzero della circolazione stradale.
Ai sensi dell'allegato 1 numero 1.4 della direttiva 96/53/CE, le dimensioni dei veicoli
comprendono anche le strutture amovibili e i carichi normalizzati come per es. i
container. L'articolo 2 della direttiva dispone che non si ammette alcuna tolleranza
nella misurazione delle dimensioni massime autorizzate. Su questo punto la
normativa svizzera è concorde. Le strutture amovibili (rimorchi e container, ecc.)
sono da sempre considerati come carico dal punto di vista del peso, e come parti del
veicolo da quello della lunghezza.
Tanto sul piano europeo come su quello nazionale, nel prescrivere le dimensioni e il
peso dei veicoli si è ricercato un giusto equilibrio tra le esigenze della sicurezza del
traffico, dell'economia e dell'ambiente. In seguito a questa ponderazione si sono
autorizzati pesi massimi più elevati nel traffico combinato non accompagnato a titolo
di incentivo. Nessuna deroga, invece, è stata prevista per quanto concerne le
dimensioni, e ciò, segnatamente, perché nel traffico combinato non accompagnato si
impiegano strutture amovibili normalizzate il cui trasporto è comunque ammesso, a
condizione che si rispettino le dimensioni prescritte e si utilizzino i veicoli trattori
adeguati.
Una tolleranza generalizzata del 2% rispetto alla lunghezza dei veicoli autorizzata
significherebbe derogare a quell'armonizzazione con le prescrizioni dell'UE che è
alla base della normativa svizzera, con conseguenti, gravi problemi, specialmente
dopo il riconoscimento delle stazioni estere di trasbordo ferroviarie e portuali in
prossimità della frontiera.
Per queste ragioni il Consiglio federale ritiene che il postulato è contrario a quanto disposto
dall'articolo 9 capoverso 1 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), in virtù
del quale, nell'emanare prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, si deve tenere conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e
dell'ambiente, nonché delle normative internazionali.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.