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01.3128 · Mozione · 2001-03-21

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Costituzione svizzera (Cost.) garantisce, come uno dei diritti fondamentali, la libertà personale e quindi, esplicitamente, anche la libertà di movimento (art. 10 Cost.). La limitazione di un diritto fondamentale necessita di una base legale, deve essere nel pubblico interesse e deve inoltre essere proporzionata. I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (art. 36 Cost.). La massima garanzia possibile dei diritti fondamentali e la loro limitazione soltanto in caso di necessità è conforme alla migliore tradizione giuridica svizzera.

Chiunque può dunque muoversi liberamente e, in attività difficili e magari anche pericolose, avvicinarsi ai limiti delle proprie capacità, a condizione di non mettere in pericolo terzi o provocare danni. Se però una tale attività causa un infortunio personale e viene giudicata dai tribunali come un atto di grave negligenza o un atto temerario, all'infortunato possono essere ridotte le prestazioni assicurative (art. 14 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione e art. 39 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni). Un tale infortunio personale non ha conseguenze penali, poiché l'esposizione a pericolo della propria persona non è proibita.

La situazione giuridica è diversa per coloro che, in qualità di organizzatori, offrono attività rischiose o guidano terzi durante tali attività. Essi sono responsabili civilmente e penalmente. In caso di incidenti devono risarcire il danno (art. 97 e segg. del Codice delle obbligazioni [CO], in relazione con art. 2 del Codice civile svizzero [CC], in singoli casi anche art. 41 segg. CO). Dal punto di vista penale, possono essere citati in giudizio per esposizione a pericolo della vita o salute (art. 127 del Codice penale svizzero [CP]), per lesione personale colposa (art. 125 CP), per omicidio colposo (art. 117 CP) e, nel caso in cui mettano scientemente in pericolo l'integrità di altre persone, anche per perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 CP).

Le basi legali per citare civilmente e penalmente in giudizio singole persone che mettono in pericolo o danneggiano terzi, nonché organizzatori o guide colpevoli, sono pertanto date. Un'ulteriore legge dovrebbe ripetere norme già presenti. È perciò più appropriato continuare a puntare sull'informazione e sfruttare tutte le possibilità esistenti nell'ambito del diritto civile e penale, come ad esempio il ritiro del biglietto nel caso di sciatori fuori pista sconsiderati (art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza del 5 novembre 1986 sul trasporto pubblico [OTP]).

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Anche le direttive elaborate dagli ambienti interessati in collaborazione con organi specializzati si sono rilevate molto utili, come ad esempio le Direttive sull'allestimento e sulla manutenzione di piste da sci emanate dalla Commissione svizzera per la prevenzione di infortuni sulle piste da sci, che sono oggi riconosciute dal Tribunale federale come riferimento per la diligenza necessaria, oppure le Direttive per la pratica del canyoning emanate dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO). Occorre anche menzionare il progetto "Sicurezza negli sport di tendenza", in elaborazione per iniziativa dell'autorità cantonale bernese, con il quale, mediante la definizione di condizioni quadro, si intende creare maggiore sicurezza nelle attività sportive di tendenza ed estreme.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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