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01.3137 · Mozione · 2001-03-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Scopo della legge federale sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992 (LDerr, RS 817.0) è

la tutela dei consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso che possono mettere in

pericolo la salute e la protezione contro l'inganno nell'ambito delle derrate alimentari (cfr.

art. 1 LDerr). Per quanto concerne la caratterizzazione delle derrate alimentari, l'articolo

21 capoverso 1 LDerr attribuisce al Consiglio federale la competenza di esigere non solo

le indicazioni che servono alla tutela della salute o alla protezione contro l'inganno, ma

anche quelle che mirano a soddisfare il bisogno di informazioni dei consumatori. Dato che

tali prescrizioni limitano la libertà economica sancita dall'articolo 27 della Costituzione

federale (Cost.), per la loro emanazione non è solo necessaria una base legale, ma le

prescrizioni devono anche essere giustificate da un interesse pubblico superiore e in

particolare essere proporzionate allo scopo (art. 36 Cost.).

L'articolo 22 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate

alimentari (ODerr; RS 817.02) esige per le derrate alimentari l'indicazione del paese di

produzione. In seguito a una serie di eventi, questa disposizione, con l'introduzione

dell'articolo 22a, è stata successivamente precisata e resa più restrittiva. Secondo il diritto

vigente la carne non lavorata e i prodotti vegetali non lavorati possono recare la

designazione "prodotto in Svizzera" unicamente quando i vegetali sono stati raccolti nel

nostro paese rispettivamente quando gli animali hanno trascorso la maggior parte della

loro esistenza in Svizzera.

L'ordinanza sulla dichiarazione delle materie prime (ODMP; RS 817.021.51) disciplina la

dichiarazione delle derrate alimentari composte. Prima della sua emanazione, l'Ufficio

federale della sanità pubblica (UFSP) ha ascoltato più volte le cerchie interessate

(associazioni dei produttori, associazioni dei consumatori, grossisti, autorità di esecuzione,

autorità federali). Nell'ambito di queste consultazioni è emersa la grande difficoltà a

trovare una regolamentazione che soddisfi la necessità di informazione dei consumatori,

che garantisca la protezione dall'inganno, che tenga conto degli impegni internazionali

assunti dalla Svizzera (Accordo OMC, Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e

la Comunità economica europea, RS 0.632.401) e del diritto dei più importanti partner

commerciali della Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 2 della LF del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli

tecnici al commercio, RS 946.51), e inoltre che sia controllabile e proporzionata allo scopo.

Nell'elaborazione dell'ordinanza sulla dichiarazione delle materie prime si è prestata

particolare attenzione al problema del controllo e al principio della proporzionalità. Per

questa ragione, il disciplinamento vigente non esige l'indicazione del paese di produzione

di tutte le materie prime, ma soltanto di quelle principali. I prodotti svizzeri al 100 percento

possono essere designati come tali.

La soluzione scelta che mira a impedire almeno i casi gravi d'inganno, corrisponde, da un

lato, agli obiettivi della legge e, dall'altro, si giustifica nella misura in cui le disposizioni

emanate dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell'interno, volte ad indicare il

paese di produzione, sono più severe rispetto agli altri stati europei. In questo contesto va

detto che, nell'ambito del Codex Alimentarius, attualmente, si sta lavorando per introdurre

a livello internazionale una regolamentazione che preveda la dichiarazione di provenienza

delle derrate alimentari. La soluzione svizzera serve da base di discussione.

Il 7 dicembre 2000, il Dipartimento federale dell'interno ha posto in consultazione una

proposta di revisione dell'ordinanza sulle derrate alimentari che contiene, tra l'altro,

proposte per l'ottimizzazione delle disposizioni attuali sull'indicazione del paese di

produzione di derrate alimentari. A questo proposito le reazioni sono state numerose.

Sono state anche proposte modifiche che vanno oltre la regolamentazione prevista nel

quadro della consultazione. Tutti i pareri rientrati saranno valutati. Il Consiglio federale

nonché il Dipartimento federale dell'interno, competente per l'emanazione dell'ordinanza

sulla dichiarazione delle materie prime, decideranno in seguito su eventuali modifiche

dell'attuale regolamentazione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.