01.3152 · Interpellanza · 2001-03-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'afta epizootica è un'epizoozia altamente contagiosa. Le misure di prevenzione e di lotta sono
disciplinate nell'ordinanza sulle epizoozie.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. La misura più importante per impedire l'introduzione dell'epizoozia in Svizzera consiste
nell'evitare l'importazione di animali e di prodotti animali provenienti dalle regioni colpite
dall'epizoozia. A tale scopo, l'Ufficio federale di veterinaria effettua continuamente un'analisi
dei rischi e adotta le pertinenti misure, in particolare decretando divieti d'importazione degli
animali e delle merci. Inoltre esso emana raccomandazioni all'attenzione dei viaggiatori che
ritornano da regioni in cui si è manifestata l'afta epizootica. L'applicazione delle misure
adottate è garantita dai veterinari di confine in collaborazione con l'Amministrazione federale
delle dogane. Per quanto riguarda le misure prese in Svizzera, occorre innanzitutto fare in
modo che gli agricoltori e i veterinari conoscano bene i sintomi della malattia, affinché siano
in grado di reagire correttamente di fronte a un caso di sospetto. Inoltre, i rifiuti
somministrati ai suini devono essere riscaldati per eliminare eventuali agenti patogeni.
Occorre infine adottare diverse misure preventive riguardanti il controllo del traffico degli
animali, la sorveglianza dei mercati e dei macelli e le condizioni di trasporto degli animali.
2. La vaccinazione contro l'epizoozia è una misura d'emergenza che il Dipartimento federale
dell'economia dovrebbe ordinare in caso di fallimento delle misure intese a eradicare
l'epizoozia. È impossibile vaccinare tutti gli animali ricettivi all'epizoozia; inoltre la
vaccinazione non garantisce una sicurezza assoluta. Dovrebbero trascorrere parecchi anni
prima che una popolazione animale acquisisca un'immunità sufficiente. La vaccinazione
arrecherebbe altresì un pregiudizio duraturo alle nostre esportazioni di animali e di prodotti
animali, in quanto diversi Stati accettano soltanto prodotti provenienti da Paesi in cui non si
effettuano vaccinazioni.
3. La Svizzera partecipa attivamente ai lavori dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, che ha
emanato norme relative agli scambi transfrontalieri di animali nonché di prodotti animali e
che stila, all'attenzione dell'OMC, una lista dei Paesi indenni dall'afta epizootica.
4. Il Consiglio federale è consapevole che l'apparizione dell'epizoozia avrebbe pesanti
conseguenze economiche per la nostra agricoltura e per i settori situati a monte e a valle. La
legislazione sulle epizoozie prevede un'indennità per perdita di animali nella misura del 90
per cento e stabilisce valori di stima massimi. A tale scopo sono determinanti il valore di
macellazione, il valore produttivo e il valore genetico. Per contro, la legislazione non prevede
indennità per il mancato guadagno. Spetta al detentore di animali decidere se intende
concludere un contratto privato di assicurazione.
Risposta del Consiglio federale.