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01.3152 · Interpellanza · 2001-03-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'afta epizootica è un'epizoozia altamente contagiosa. Le misure di prevenzione e di lotta sono

disciplinate nell'ordinanza sulle epizoozie.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. La misura più importante per impedire l'introduzione dell'epizoozia in Svizzera consiste

nell'evitare l'importazione di animali e di prodotti animali provenienti dalle regioni colpite

dall'epizoozia. A tale scopo, l'Ufficio federale di veterinaria effettua continuamente un'analisi

dei rischi e adotta le pertinenti misure, in particolare decretando divieti d'importazione degli

animali e delle merci. Inoltre esso emana raccomandazioni all'attenzione dei viaggiatori che

ritornano da regioni in cui si è manifestata l'afta epizootica. L'applicazione delle misure

adottate è garantita dai veterinari di confine in collaborazione con l'Amministrazione federale

delle dogane. Per quanto riguarda le misure prese in Svizzera, occorre innanzitutto fare in

modo che gli agricoltori e i veterinari conoscano bene i sintomi della malattia, affinché siano

in grado di reagire correttamente di fronte a un caso di sospetto. Inoltre, i rifiuti

somministrati ai suini devono essere riscaldati per eliminare eventuali agenti patogeni.

Occorre infine adottare diverse misure preventive riguardanti il controllo del traffico degli

animali, la sorveglianza dei mercati e dei macelli e le condizioni di trasporto degli animali.

2. La vaccinazione contro l'epizoozia è una misura d'emergenza che il Dipartimento federale

dell'economia dovrebbe ordinare in caso di fallimento delle misure intese a eradicare

l'epizoozia. È impossibile vaccinare tutti gli animali ricettivi all'epizoozia; inoltre la

vaccinazione non garantisce una sicurezza assoluta. Dovrebbero trascorrere parecchi anni

prima che una popolazione animale acquisisca un'immunità sufficiente. La vaccinazione

arrecherebbe altresì un pregiudizio duraturo alle nostre esportazioni di animali e di prodotti

animali, in quanto diversi Stati accettano soltanto prodotti provenienti da Paesi in cui non si

effettuano vaccinazioni.

3. La Svizzera partecipa attivamente ai lavori dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, che ha

emanato norme relative agli scambi transfrontalieri di animali nonché di prodotti animali e

che stila, all'attenzione dell'OMC, una lista dei Paesi indenni dall'afta epizootica.

4. Il Consiglio federale è consapevole che l'apparizione dell'epizoozia avrebbe pesanti

conseguenze economiche per la nostra agricoltura e per i settori situati a monte e a valle. La

legislazione sulle epizoozie prevede un'indennità per perdita di animali nella misura del 90

per cento e stabilisce valori di stima massimi. A tale scopo sono determinanti il valore di

macellazione, il valore produttivo e il valore genetico. Per contro, la legislazione non prevede

indennità per il mancato guadagno. Spetta al detentore di animali decidere se intende

concludere un contratto privato di assicurazione.

Risposta del Consiglio federale.

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