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01.3163 · Mozione · 2001-03-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad numero 1: Secondo l'Annuario statistico 2000 (p.45), 6873 bambini sono nati fuori del matrimonio nel 1998. Lo stesso anno sono stati riconosciuti 6842 bambini. Il 40 per cento di questi riconoscimenti hanno avuto luogo prima della nascita, il 17 per cento tra il 1° e il 12° mese dopo la nascita del bambino. In totale, l'89 per cento dei bambini riconosciuti avevano meno di un anno. Il processo di riconoscimento della paternità è quindi intentato soltanto in casi relativamente poco numerosi. È legittimo per un uomo che dubita della propria paternità esigere un profilo di DNA per stabilire la sua paternità prima di riconoscere un bambino. Contrariamente alla perizia, il profilo di DNA può essere determinato a qualsiasi età del bambino. La perizia fondata sul DNA richiede da 10 a 14 giorni.

Il riconoscimento del bambino determina un legame di filiazione paterna con effetto retroattivo al giorno della nascita del bambino. Se non è stato raggiunto nessun accordo, le prestazioni per il mantenimento futuro e per l'anno precedente l'azione possono essere pretese davanti al giudice (art. 279 cpv. 1 CC).

Il Codice civile prevede nel caso che un processo per paternità si prolunghi per una durata relativamente lunga: se la paternità è presunta perché il convenuto ha avuto concubito con la madre nel periodo critico (art. 262 CC) e se la paternità è presunta e la presunzione non può essere infirmata da prove rapidamente esperibili, il giudice può, anche prima di rendere la sua sentenza, condannare il convenuto a pagare adeguati contributi per il mantenimento del figlio (art. 283 CC). Se tali condizioni non sono adempiute, ma la paternità è resa verosimile, il giudice può ordinare il deposito dei contributi per il mantenimento (art. 282 CC). Una richiesta del convenuto in tal senso è sufficiente per esigere dai servizi competenti il pagamento di anticipazioni o di un aiuto provvisorio per la durata del processo (cfr. art. 293 cpv. 2 CC).

Ad numeri 2 a 4: Secondo l'articolo 285 capoverso 1 CC il contributo di mantenimento dei genitori del bambino deve, da una parte, essere commisurato ai bisogni del figlio (e alle sue possibilità) e, dall'altra, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. Determinante per le risorse di uno dei genitori non è il salario che riceve effettivamente ma il reddito che otterrebbe facendo gli sforzi che si possono ragionevolmente esigere da lui (DTF 117 II 16). I fratelli e le sorelle hanno diritto - a meno che non sia dimostrato un bisogno individuale particolare - a un uguale trattamento.

La legge non prescrive un metodo di calcolo particolare, ma lascia che sia la pratica a trovare un modo di determinare un contributo di mantenimento adeguato alle circostanze. Occorre lasciare all'autorità competente un sufficiente margine d'apprezzameno, al momento della difficile ponderazione degli interessi tra i bisogni e le risorse delle persone interessate, per prendere una decisione equa, prevedibile e adeguata al caso specifico e che tenga conto delle circostanze concrete. In particolare, il metodo della percentuale o le "Tavole di Zurigo" sono applicati in rapporto al mantenimento del bambino:

- In molti Cantoni si usa fissare il contributo di un bambino minorenne in funzione di una percentuale del reddito netto del genitore debitore. Ciò non significa che esista una somma minima o massima che non potrebbe essere oltrepassata, né verso l'alto né verso il basso; il contributo di mantenimento deve essere proporzionato alle possibilità del debitore (DTF 116 II 112).

- Le raccomandazioni dell'Ufficio dei minorenni del Canton Zurigo ("Tavole di Zurigo") si fondano sui bisogni del bambino, ma nei limiti di un reddito medio determinato dai genitori. Ciò comporta necessariamente un adeguamento in funzione della situazione reale del reddito dei genitori.

I diversi metodi di calcolo hanno tutti dei vantaggi e degli inconvenienti. In particolare, nel caso di un padre debitore che dispone soltanto di un reddito modesto, non ci si può fondare né su una semplice percentuale del reddito netto, né sulle "Tavole di Zurigo"; al contrario, occorre giudicare, in funzione del minimo vitale concreto del debitore del mantenimento, ciò che rimane e quindi a quanto può ammontare il contributo di mantenimento del figlio. Il minimo vitale del genitore debitore non è protetto per i debiti di mantenimento contratti nell'anno che precede la notifica dell'ordine di pagamento (DTF 111 III 15 c. 5).

Alfine di ripartire i bisogni di mantenimento del bambino, i due genitori partecipano alla copertura dei bisogni del bambino proporzionalmente alla loro capacità contributiva. Le cure e l'educazione dei figli costituiscono, secondo l'articolo 276 capoverso 2 CC, un elemento in natura del mantenimento che deve essere tenuto in considerazione. La diversa capacità contributiva può essere tenuta in considerazione lasciando per quanto possibile alla madre, che ha la custodia del figlio e lavora a tempo parziale, una quota di rispamio. Se la condizione finanziaria dei genitori è modesta, un tale esonero della madre che lavora a tempo parziale e si occupa del figlio è possibile solo se il padre partecipasse al mantenimento oltre alla sua capacità contributiva effettiva. Nessun metodo di calcolo può evitare questo dilemma. Vista la carenza di mezzi a disposizione, spetta al diritto dell'assistenza sociale regolare il deficit del mantenimento risultante dalla garanzia del minimo vitale prevista dalle norme sulle perdite e profitti.

Ad numero 5: il versamento dei contributi dell'assistenza sociale è disciplinato dal diritto cantonale e non ha alcun rapporto con la legge federale sulle prestazioni complementari. La maggior parte dei Cantoni si riferisce alle Direttive della Conferenza svizzera degli istituti di azione sociale (CSIAS). Attualmente la Commissione per la sicurezza sociale e la sanità pubblica del Consiglio nazionale sta esaminando l'opportunità di una legge quadro federale sull'assistenza sociale. È bene attendere se essa prenderà in considerazione la necessità di promuovere il lavoro rimunerato relativamente all'armonizzazione dei sistemi d'incitazione.

Ad numero 6 : Per le autorità dello stato civile la divulgazione di dati personali è disciplinata dall'articolo 29 capoverso 4 dell'ordinanza sullo stato civile (RS 211.112.1). I dati personali sono divulgati a terzi se vien stabilito un interesse diretto e degno di protezione e se l'ottenimento dei dati presso le persone interessate è impossibile o non può palesemente essere preteso. Le preoccupazioni dell'autore della mozione sono sufficientemente prese in conto nell'ambito di questa norma. Circostanze particolari possono venir considerate al momento dell'applicazione del diritto.

Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore della mozione secondo cui una responsabilità particolare incombe al legislatore per quanto concerne la situazione delle madri nubili.

Il 21 marzo 2001 il Consiglio nazionale ha dato seguito a due iniziative parlamentari relative a prestazioni complementari per famiglie (00.436 Fehr; 00.437 Meier-Schatz). Durante le discussioni su queste iniziative spetterà al Consiglio nazionale vedere se ed eventualmente come si potrà migliorare la situazione delle madri nubili. Dalle presenti spiegazioni ne consegue che tutte le modifiche proposte dall'autore della mozione non sono necessarie. Tuttavia il Consiglio federale è disposto a esaminare il problema sollevato nella mozione, in particolare nell'ambito del trattamento ulteriore delle iniziative parlamentari citate. Pertanto egli propone di trasformare la mozione in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.