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01.3175 · Interpellanza · 2001-03-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La distribuzione dei proventi netti della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è regolata dall'art. 19 della legge sul traffico pesante, (LTTP RS 641.81) e dagli artt. 38 - 40 dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP RS 641.811). In base a queste disposizioni, i Cantoni ricevono un terzo dei proventi che, come prescritto dell'art. 9 cpv. 3 LTTP, devono utilizzare innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati. La ripartizione fra i Cantoni è regolata nel modo seguente: il 20 % della quota loro destinata è suddivisa fra i Cantoni con regioni periferiche e di montagna. In questo contesto si tiene conto anche dell'impossibilità di accedere a determinate zone con veicoli da 40 t. Il restante 80% è distribuito fra tutti i Cantoni sulla base dei seguenti parametri: estensione della rete stradale, oneri (spese destinate alle strade), popolazione e livello dell'imposizione fiscale sui veicoli. Per quanto riguarda l'estensione della rete stradale, il peso assegnato alle strade nazionali e principali è uguale a quello attribuito alle strade cantonali e comunali. tenendo conto degli anticipi, la quota cantonale dipende in misura dell'8% dall'estensione della rete stradale cantonale e comunale.

In merito alla questione dell'interpretazione delle disposizioni dell'art. 19 cpv. 3, il Consiglio federale si è già espresso nell'ambito della risposta all'interrogazione ordinaria Wiederkehr del 16 marzo 1999 "Impiego conforme alla legge degli introiti della TTPCP da parte dei Cantoni". Per costi scoperti in relazione alla circolazione stradale si intendono da un lato quelli dell'infrastruttura dei trasporti e dall'altro i costi sanitari e quelli provocati da incidenti e danni ambientali dovuti al traffico pesante. I Cantoni possono quindi impiegare i proventi della TTPCP sia per la costruzione e il finanziamento di strade, sia per interventi sugli edifici, nonché per coprire costi sanitari e costi provocati dall'inquinamento fonico. Esempi tipici sono il (co)finanziamento di ospedali, di interventi sugli edifici o di misure volte a ridurre l'impatto acustico del traffico.

Attraverso questa formulazione si evidenzia il fatto che le quote cantonali possono essere utilizzate in misura limitata anche per altri scopi. Come esempi, il Consiglio federale citava contributi per sostenere i trasporti regionali o per incentivare l'uso della bicicletta. Richiamandosi alle risposte a precedenti interventi parlamentari (mozione Béguelin del 25 giugno 1998, Consenso della Tavola rotonda a misure d'accompagnamento per il traffico regionale; 98.3322 e interpellanza Vollmer del 20 marzo 1998, Finanziamento di misure di incentivazione dell'uso della bicicletta; 98.3141), il Consiglio federale sottolineava anche che i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra per quanto concerne l'impiego dei proventi loro spettanti. Ciò vale in particolare anche per la partecipazione dei comuni alle quote cantonali dei proventi della TTPCP. Per i comuni, che devono coprire i costi di manutenzione delle strade attraverso il gettito fiscale generale, questa situazione può apparire insoddisfacente. D'altra parte la Confederazione non può agire diversamente sia perché mancano le basi giuridiche, sia perché ciò non sarebbe compatibile con l'organizzazione federalista dell'amministrazione.

Alle domande si risponde quindi nel modo seguente:

1. Secondo l'art. 19 cpv. 3 LTTP, i Cantoni devono utilizzare la quota di proventi della TTPCP loro spettante innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati. Essi comprendono, oltre ai costi non coperti relativi alla costruzione e alla manutenzione di strade, anche i costi sanitari e i costi derivanti da incidenti e danni ambientali. Visto il notevole fabbisogno finanziario dei Cantoni in questi settori, una parte dei proventi dovrebbe essere effettivamente utilizzata per questi scopi. Non esistono tuttavia appigli giuridici per imporre un determinato impiego di tali mezzi.

2. L'entità della quota spettante a ciascun Cantone dipende tra l'altro dall'estensione della rete delle strade cantonali e comunali. Questo fattore ha un peso relativo pari all''8%.

3. Spetta a ciascun Cantone decidere in quale misura i comuni possono partecipare alla quota ad esso spettante dei proventi della TTPCP. La Confederazione non può emanare disposizioni in materia sia perché mancano le basi giuridiche, sia per non violare i principi su cui si basa il federalismo.

Risposta del Consiglio federale.