Lexipedia

01.3177 · Postulato · 2001-03-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Commissione federale delle banche (CFB) si occupa autonomamente

dell'espletamento della vigilanza sulle banche conferitale. Essa rende conto al Consiglio

federale sulla sua attività, ma è indipendente da direttive del Consiglio federale.

2. La modalità di pagamento tramite carte ec non è un'attività che soggiace alla legge sulle

banche soggetta ad autorizzazione e non sottostà quindi neppure alla vigilanza della CFB.

Le banche e i negoziatori che partecipano al sistema delle carte ec sono contraenti

dell'Europay (Switzerland) SA, che negoziano le condizioni con i singoli contraenti. Il

disbrigo dei pagamenti con le carte ec è effettuato dalla ditta Europay (Switzerland) SA,

che, pur appartenendo alle banche svizzere in quanto filiale della Telekurs Holding SA, di

per sé non è una banca. Europay (Switzerland) SA non deve pertanto essere sottoposta

alla vigilanza della CFB.

Il Consiglio federale non è a conoscenza di pregiudizi verso le PMI, constatati dal

postulante. Se dovessero esistere pregiudizi del genere, non spetterebbe alla CFB

intervenire, poiché - come testé esposto - né l'attività di Europay (Switzerland) SA né

l'impresa stessa sono sottoposte alla sua vigilanza. Per tale ragione manca una base

giuridica per una verifica dell'attività di Europay (Switzerland) SA da parte della CFB.

3. Occorre inoltre rilevare che il contratto tra la banca e i suoi clienti è un rapporto di diritto

civile. In tali rapporti contrattuali la CFB può di principio intervenire in qualità di autorità

amministrativa soltanto se vengono manifestamente violate regole giuridiche in materia di

vigilanza. La CFB non ha alcuna competenza per prescrivere alle banche condizioni per

singole transazioni.

La CFB interverrebbe unicamente, se il comportamento delle banche nei confronti dei loro

clienti fosse comprovatamente e manifestamente abusivo nonché incompatibile con la

garanzia per una corretta attività commerciale. In un caso del genere verrebbero però

violate anche norme di diritto civile e di diritto della concorrenza. I clienti disporrebbero di

conseguenza di mezzi di diritto civile e processuale per imporre i loro diritti direttamente a

partire dal rapporto contrattuale. Attualmente la CFB non vede alcun motivo per

intervenire dal profilo giuridico in materia di vigilanza.

Per le citate ragioni, non è possibile conferire alla CFB alcun mandato per un'inchiesta e un

resoconto circa le operazioni di pagamento con carte ec.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

01.3177 | Lexipedia | Lexipedia